Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17742 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8057-2019 proposto da:

S.F.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCA DE MARCO;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

nella sua qualità di procuratore di VERBANIA SECURITISATION SRL, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARGHERITA MADEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.F.F. propone ricorso articolato in due motivi nei confronti di Italfondiario s.p.a., impugnando la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro pubblicata il 31.1.2019, non notificata. Deduce il ricorrente di aver proposto opposizione all’esecuzione deducendo l’impignorabilità dei beni, in quanto i beni pignorati erano costituiti in fondo patrimoniale, e che l’obbligazione per la quale era sottoposto ad esecuzione, una obbligazione derivante dalla garanzia fideiussoria da lui prestata in favore di una società, era estranea ai bisogni della famiglia.

2. La domanda veniva rigettata in primo grado.

3. L’appello del S. veniva dichiarato inammissibile, in quanto la corte d’appello riteneva non ponesse in discussione la ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove essa affermava che il fondo patrimoniale non è in ogni caso opponibile al creditore qualora, come nella specie, la sua costituzione fosse successiva alla iscrizione ipotecaria sullo stesso bene confluito nel fondo.

4. L’Italfondiario resiste con controricorso.

5. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria della inammissibilità dello stesso.

6. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria), condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. Preliminarmente, va rilevato che nel ricorso, a pag. 1, in calce al suo oggetto, dopo la corretta indicazione del provvedimento impugnato, è inserita anche la locuzione “avverso il decreto di revoca del decreto ammissivo del gratuito patrocinio”, che non trova alcun riscontro nè nel ricorso nè nel contenuto del provvedimento impugnato e deve ritenersi frutto di un mero refuso da parte del ricorrente. Pertanto di esso non si terrà alcun conto.

3. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, svolgendo una generica critica della sentenza impugnata, attraverso una ricostruzione generale ed astratta delle attuali caratteristiche del giudizio di appello, pari tuttora ad una revisio prioris istantiae, e non ad un mezzo di impugnazione a critica vincolata.

4. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2929 bis c.c., nonchè degli artt. 170 e 2903 c.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, e critica la sentenza impugnata per non essersi espressa su quanto da lui affermato, ovvero che per poter assoggettare i beni costituiti in fondo patrimoniale ad esecuzione, l’istituto di credito avrebbe dovuto preventivamente sottoporre l’atto costitutivo del fondo patrimoniale ad azione revocatoria, in effetti mai proposta ed il cui termine di prescrizione si era ormai consumato.

5. L’inammissibilità del ricorso per cassazione discende da ragioni analoghe alla dichiarata inammissibilità dell’appello, ossia dalla struttura stessa del ricorso, che, a fronte di una pronuncia di inammissibilità, non si confronta con essa e con le ragioni per le quali il suo atto di appello è stato dichiarato inammissibile, e cioè con l’omessa critica, nell’atto di appello, della motivazione fondante della sentenza di primo grado, per cui sull’immobile era stata già iscritta ipoteca, prima del conferimento dello stesso nel fondo patrimoniale, da cui l’inopponibilità del fondo al creditore ipotecario.

Il ricorso non riproduce i motivi di appello e non illustra sulla base di essi per quale motivo la conclusione cui perviene la corte d’appello, secondo la quale le sue censure sarebbero state del tutto disancorate dalla ratio decidendi del provvedimento impugnato, sarebbero errate, ma da un canto svolge solo generiche considerazioni sulla pronunciata inammissibilità dell’appello, dall’altro contesta il rigetto nel merito della sua domanda contenuto nella pronuncia di primo grado. In tal modo, non tiene in conto che si potrebbe procedere al giudizio sul merito solo da parte del giudice del rinvio e previa cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa all’esame del giudice a quo, soltanto in questa sede si accertasse che erroneamente l’appello era stato dichiarato inammissibile.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente. Il Collegio da atto che l’esito del giudizio giustificherebbe il pagamento del doppio contributo, ma rileva che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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