Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17741 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36614-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, AGENZIA DEL

DEMANIO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI AMANTEA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO BRUNI;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 951/2018 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositata il 12/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia del Demanio propongono ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Amantea, per la cassazione della sentenza n. 951/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata il 12.5.2018.

2. Resiste il Comune di Amantea con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria della inammissibilità dello stesso.

4. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria dei ricorrenti), condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. Questi i fatti:

– il Ministero agiva nei confronti del Comune, concessionario fino al 1982 di un’area demaniale, per ottenere la restituzione dell’area e la corresponsione dell’indennizzo dovuto per l’occupazione abusiva.

– Il Comune veniva condannato a pagare un modesto importo, pari a quanto annualmente dovuto a titolo di canone di concessione (parametrato a 0,40 Euro al mese) dalla data di inizio dell’occupazione abusiva a quella di effettivo rilascio del terreno.

– Il Ministero proponeva appello sulla quantificazione del danno da abusiva occupazione, criticando la sentenza impugnata laddove il tribunale aveva ritenuto che non fosse stata fornita la prova del maggior danno ed aveva quantificato erroneamente il danno da ritardo nella restituzione.

– L’appello principale del Ministero e quello incidentale del Comune venivano entrambi rigettati, ritenendo il giudice d’appello che, in base all’art. 1591 c.c., applicabile anche alla p.a. – secondo il quale in caso di detenzione del bene oltre il periodo convenuto, è dovuto il maggior danno, che può essere quantificato in un importo superiore all’originario canone a condizione che l’attore dia prova che la ritardata restituzione dell’immobile ha concretamente pregiudicato la sua possibilità di locare il bene a terzi per un canone maggiore – l’onere di provare l’esistenza di un maggior danno ricadesse a carico dell’Amministrazione pubblica e che l’Amministrazione non l’avesse soddisfatto, neppure con il ricorso alle presunzioni.

3. Con il motivo di ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1591 c.c., comma 2, art. 1224 c.c., comma 2 e art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e indica tale violazione nel fatto che il giudice d’appello non abbia ritenuto raggiunta, neppure a mezzo di presunzioni, la prova del maggior danno. Sostiene che tale prova sarebbe stata integrata dal fatto che il Comune, durante le trattative, si era mostrato favorevole a continuare il rapporto di concessione al maggior canone indicato dall’UTE, potendo ben provenire la seria proposta di una nuova locazione anche dal precedente conduttore che poi non avesse concluso il nuovo contratto.

4. Il ricorso è inammissibile, innanzitutto perchè la censura svolta è sostanzialmente in fatto. Inoltre, essa non attinge adeguatamente la ratio decidendi: si censura la valutazione della corte d’appello che non ha ritenuto idonee le circostanze allegate ad integrare un fatto noto da cui risalire al fatto ignoto, in quanto non è stato provato che il terreno, per le sue caratteristiche, avrebbe potuto essere appetibile per altri locatori, disponibili a pagare quel canone che il Comune, nelle trattative, aveva ritenuto accettabile nell’ammontare, per poi non concludere le stesse per motivi ignoti alla corte.

In effetti, la corte territoriale non ha escluso la possibilità di fare ricorso alle presunzioni per fornire la prova del maggior danno subito dal proprietario del terreno, ha escluso invece che l’unica circostanza in fatto allegata dal Ministero – l’esistenza di una trattativa non andata a buon fine con lo stesso Comune, originario detentore del terreno, per rinnovare la concessione in godimento ad un canone più congruo – potesse essere considerata di per sè sufficiente a costituire quel fatto noto dal quale inferire la sussistenza del fatto ignoto – la possibilità che il terreno, ove rilasciato dall’occupante, si sarebbe prestato ad un impiego più redditizio, atteso che la trattativa stessa era naufragata, ed in mancanza anche della precisazione dei motivi che fecero naufragare la trattativa (in ipotesi, perchè il canone indicato dall’UTE, inizialmente considerato in fase di trattative, sia stato ritenuto troppo elevato).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente. Non sussistono però le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA