Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17741 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.18/07/2017),  n. 17741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI LA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22756-2011 proposto da:

D.R., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato MARIANGELA

PETRILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE SILVESTRI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7283/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2010 R.G.N. 5760/2008.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 7283/2010 la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame proposto avverso la pronuncia n. 11933/2007, emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da D.R., diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dall’8.7.2002 al 30.9.2002, per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie “,

che avverso tale sentenza D.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste;

che non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto circa la risoluzione per mutuo consenso, erroneamente accolta, secondo la ricorrente, dai giudici del merito; 2) la incontrovertibilità della circostanza sulla causale (per fronteggiare “esigenze tecniche….”) e sul relativo onere probatorio; 3) l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa “l’applicabilità dell’art. 25 CCNL 2001 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1” per non avere la società nulla dedotto, nei precedenti gradi di giudizi, in ordine al mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 25, comma 2 del CCNL 2001 per i limiti quantitativi di ricorso alle assunzioni a termine;

che i motivi devono essere dichiarati inammissibili perchè non attinenti alla ratio decidendi della Corte territoriale che ha respinto il gravame in quanto era risultato assorbente il fatto che l’allora appellante avesse censurato la legittimità del contratto unicamente sulla base dell’art. 25 del CCNL 2001 laddove il contratto era stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001;

che la tematica della risoluzione per mutuo consenso, a differenza di quanto dedotto dalla D., non è stata esaminata dalla Corte distrettuale essendo stata ritenuta questionè assorbita, per cui anche in tal caso manca la riferibilità della censura alla decisione impugnata; che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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