Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17741 del 07/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 07/09/2016), n.17741
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2544/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 100/11/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA del 30/09/2011, depositata il 30/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/07/2016 dal Consigliere Relatore Don. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di V.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 100/11/2011, depositata in data 30/11/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, per recupero a tassazione di omessi versamenti di IRPEF, addizionali regionali e comunali ed IRAP relative all’anno d’imposta 2003, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (stante il rilievo della mancata prova della ricezione, da parte del contribuente, del previo, obbligatorio, cd. avviso bonario).
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con i primi due motivi, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, avendo la C.T.R. erroneamente interpretato le suddette disposizioni non essendo prevista alcuna conseguenza in caso di omissione della c.d. comunicazione di irregolarità, prima della notifica della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ed essendo comunque obbligatoria la comunicazione solo in caso di sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, dovendo ritenersi, contrariamente a quanto asserito dalla C.T.R., che la cartella di pagamento, predisposta sulla base di modello ministeriale, soddisfaceva anche il requisito dell’obbligo di motivazione.
2. Le prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.
Questa Corte ha già chiarito che “in tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la irruzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio, nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento” (Cass. 20431/2014).
Inoltre, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivarne dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Cass. 8342/2012; Cass. 12023/2015; da ultimo, in motivazione S.U. 24823/2015).
La sentenza della C.T.R. non è conforme ai suddetti principi di diritto.
3. La terza censura è inammissibile, in quanto riguarda tema estraneo al decisum, non avendo la C.T.R. annullato la cartella di pagamento anche per difetto di motivazione.
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, respinto il terzo, va tassata la sentenza impugnata con rinvio (essendo state mosse altre doglianze dal contribuente) alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie i primi due motivi del ricorso, respinto il terzo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016