Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17741 del 06/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17741 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25422′ 2008 proposto da:

BOTTURA FORTUNATA, BOTTURA EMILIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 42,
presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI ENRICO,
rappresentati e difesi dall’avvocato D’ERME GIOVANNI;
– ricorrenti –

2014
1247

contro

ROTTURA CATERINA e per essa gli eredi: GUARDASCIONE
AMERIGO, GABRIELLA, ANTONELLA E STEFANO, PATERNOSTER
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ROBERTO,PATERNOSTER PIETRO MAURO eredi di BOTTURA
I
MARIA e BOTTURA ANGELA, BOTTURA ROSETTA, BOTTURA

Data pubblicazione: 06/08/2014

BRUNO, BOTTURA ALDO, ROTTURA ALBERTO, BOTTURA GUERINO,
BOTTURA ORESTE, BOTTURA GUIDO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 215, presso lo
studio dell’avvocato MACORI GIORGIO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIUSOLO

– controricOrrenti nonchè contro

BOTTURA BASILIO, BOTTURA AMBROSINA;
– intimati –

Nonché da:
BOTTURA BASILIO, ROTTURA AMBROSINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO D AQUINO 1 1 16 ROMA,
presso lo studio dell’avvocato MAGARO’ BIANCA,
rappresentati e difesi dall’avvocato BARATTA ROBERTO;
/%/e_» ricorrenti

incidentali
i

nenahè contro

BOTTURA EMILIA, BOTTURA GUERINO, BOTTURA CATERINA,
BOTTURA ROSETTA, BOTTURA ALDO, BOTTURA ORESTE, BOTTURA
BRUNO, ROTTURA GUIDO, BOTTURA ALBERTO, PATERNOSTER
PIETRO MAURO, BOTTURA FORTUNATA, PATERNOSTER ROBERTO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1464/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO

VINCENZO;

ORICCH10;
udito l’Avvocato D’ERME Giovanni, difensore del
ricorrente che si riportato agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

il rigetto de & ricorsd.

Con sentenza n. 1917/2002 il Tribunale di Latina non
accoglieva la domanda riconvenzionale svolta dalle
convenute sorelle Bottura Fortunata ed Emilia nei
confronti dei germani attori Bottura Guerino, Oreste,
Caterina, Rosetta, Bruno, Aldo, Guido, Alberto e Maria.
La suddetta riconvenzionale aveva ad oggetto la
divisione del podere dell’agro pontino n. 2731 sito in
Comune di Aprilia.
Avverso la decisione del Tribunale di prime cure
interponevano appello Bottura Fortunata ed Emilia, che
insistevano -quali eredi di Bottura Ernesto- per
l’accoglimento, con riforma dell’impugnata sentenza,
della domanda dalle stesse già formulata incidentalmente
nel giudizio di primo grado.
Resistevano all’appello Bottura Guerino, Oreste,
Caterina, Rosetta, Bruno, Aldo, Guido ed Alberto,
nonché Paternoster Pietro Mauro e Roberto, quest’ pltimi
due quali eredi di Bottura Maria, tutti quali eredi di
Bottura Domenico e Vittorio, chiedendo il rigetto
dell’appello principale e proponendo appello incidentale
per l’accoglimento della loro domanda di esecuzione ex
art. 2932 c.c. della scrittura privata sottoscritta in data
18.3.1979.
Si costituivano, altresì, nel giudizio di secondo grado
Bottura Basilio ed Ambrosina, quali eredi di Bottura
Ernesto, che chiedevano la conferma dell’impugnata
sentenza quanto ai capi relativi al rigetto della domanda
attrice, formulando anch’essi appello incidentale per
l’accoglimento della domanda di divisione del podere
con attribuzione agli eredi di Bottura Ernesto della
porzione da esso già posseduta.

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CONSIDERATO in FATTO

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La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1464/2008
del 7 aprile 2008 rigettava l’appello principale di Bottura
Emilia e Fortunata e quello incidentale di Bottura Basilio
ed Ambrosina, accoglieva il restante appello incidentale
disponendo, per l’effetto, l’attribuzione ex art. 2932 c.c.
ai relativi altri appellanti incidentali di cui in epigrafe
delle porzioni di terreno indicate nella scrittura privata
denominata “atto di transazione” del 18 marzo 1979 ai
n.ri 2 e 3 dello stesso e ivi riassunti per come
testualmente riportato in dispositivo, condannando i
Bottura Fortunata, Emilia, Basilio ed Ambrosina (tutti
quali eredi di Bottura Ernesto) al pagamento i della
somma di € 2.582,28 in favore di ciascuna delle altre
parti indicate nella anzidetta scrittura privata del 1979,
delle spese di registrazione come previsto dal punto 13
dalla stessa, nonché delle spese del doppio grado del
giudizio.
Condannava, inoltre, le stesse parti “ad attenersi ed
eseguire quanto previsto dal punto 6, lettere A, B, C, D, e
ad attenersi e ad eseguire quanto stabilito ai nn. 8, 9, 10,
11 della scrittura privata 18.3. 1979, con ripartizione
delle spese relative in parti uguali tra i condividendi,
come pattuito”.
Avverso la suddetta decisione della Corte distrettuale,
ricorrono —per la cassazione della stessa- Bottura Ernia.
e Fortunata con atto affidato a cinque ordini di motivi.
Resistono con controricorso le originarie parti appellate
di cui in epigrafe.
Resistono, altresì, con controricorso Bottura Basilio ed
Ambrosina, proponendo ricorso incidentale basato su
cinque ordini di motivi, riproducenti pedissequamente i
motivi di cui al ricorso principale.

RITENUTO in DIRITTO
1. Con il primo motivo si censura la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4
c. p. c.).
Al riguardo si formula il seguente testuale quesito ai
sensi dell’art. 366 bis c.p.c. :
“se l’eccezione di prescrizione di cui all’art. 3 comma II
L. 3.6.40 n. 1078 possa o meno essere rilevata d’ufficio
dal Giudice, in assenza di specifica eccezione de4 parte
nel cui interesse la prescrizione è posta”.
2, Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
“violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma II
della L. 3.6.40 n. 1078 ( art. 360 n. 3 c.p.c.)”.
Si propone, in proposito, a questa Corte il seguente
testuale quesito di diritto :
“se la decorrenza del termine di prescrizione previsto
dall’art. 3 comma II della L. 3.6.40 n. 1078 per far valere
la nullità degli atti che hanno per effetto il frazionamento
dell’unità poderale possa farsi decorrere solo dalla data
di atti pubblici o privati che abbiano effetti reali e non
già dalla data di atti che abbiano effetti meramente
obbligatori”.
3. Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano il vizio
di violazione e falsa applicazione dell’art. 1383 c.c. in
relazione alla clausola penale contenuta nella scrittura
18.3.1979 (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Viene formulato il seguente testuale quesito ai i sensi
dell’art. 366 bis c.p.c. :
“se nel caso in cui con la stessa domanda il preteso
creditore chieda l’adempimento della prestazione
principale e la condanna al pagamento della penale, in
violazione del divieto di cui all’art. 1383 c.c., il Giudice

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debba rigettare entrambe le domande o, comunque,
accogliere solo quella principale di adempimento”.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si denuncia il vizio
di omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei
presupposti di fatto legittimanti l’applicazione dell’art.
2932 c.c. (art. 360 n. 5 c.p.c.).
La doglianza è fondata sull’allegazione della circo§tanza
che l’impugnata decisione risulterebbe priva di
motivazione sull’esistenza del preteso inadempirnento
del Ernesto Bottura rispetto agli obblighi di cui alla
scrittura privata del 1979.
5.- Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso si denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. in
relazione all’esistenza di prestazioni corrispettive ed alla
mancata offerta della controprestazione da parte degli
attori-appellanti incidentali (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Al riguardo si formula il seguente testuale quesiito di
diritto :
“se la domanda tesa ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c.
che produca gli effetti del contratto non concluso, in
ipotesi di prestazioni corrispettive anche di fare
reciprocamente concordate e costituenti condizioni per
l’adempimento, debba essere rigettata in mancanza
dell’offerta dell’attore di eseguire la propria prestazione ;
o se, comunque, l’eventuale sentenza che tenga il luogo
del contratto non concluso non debba imporre a tutte le
parti, compreso l’attore, l’esecuzione delle reciproche
prestazioni, in quanto condizionanti l’intera esecuzione
del contratto”.
6.- Il proposto ricorso incidentale, come innanzi già
accennato, è fondato sui medesimi cinque ordini di
motivi del ricorso principale.

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7.- Devono essere innanzitutto presi in considerazione il
primo motivo del ricorso principale e del ricorso
incidentale.
La controversia per cui è causa —giova, in breve,
rammentare- è sorta in ordine al fondo (podere n. 2731)
ceduto il 25 ottobre 1949, con vincolo di indivisibilità,
dall’Opera nazionale combattenti agli assegnatari
Bottura Domenico, Vittorio ed Ernesto.
Si sono contrapposte, nel corso del giudizio, le
contrapposte domande degli eredi degli originari
assegnatari Rottura Domenico e Vittorio, mirate
all’esecuzione in forma specifica di una scrittura privata
del 18 marzo 1979 che aveva deciso il medesimo fondo
tra i tre assegnatari, e delle eredi di Bottura Ernesto che
hanno chiesto in via riconvenzionale la divisione del
fondo.
Con l’impugnata sentenza la Corte territoriale, rigettando
la suddetta domanda riconvenzionale di divisione,
attribuiva ex art. 2932 c.c. le porzioni di terreno indicate
nella citata scrittura privata del 1979 ritenuta come
preliminare di divisione. Il tutto ritenendo tardiva
l’eccezione, eccepita fin dal giudizio di primo grado dal
Bottura Ernesto e poi dai suoi eredi, di nullità per
violazione del vincolo di indivisibilità della citata
scrittura privata del 1979.
Orbene il vincolo di indivisibilità previsto in origine
dalla legge n. 1078/1940 era stato previsto dal
legislatore, in origine, come perpetuo, e successivamente
(con la L. n. 191/1992) come tentennale.
Per effetto delle apportate modifiche di legge era stato
pure previsto un limite temporale entro cui far valere
l’anzidetto vincolo di indivisibilità da parte dei titolari
assegnatari o loro eredi.

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La Corte territoriale, censurando l’omessa valutazione da
parte del Giudice di prime cure dei “riflessi sulla
vertenza dell’art. 3 ultimo comma della legge 1078/40”,
ha ritenuto la prescrizione dell’eccezione di nullità della
cennata scrittura per violazione dell’anzidetto limite
temporale quinquennale.
Senonchè con la sentenza di primo grado era stata
rigettata la domanda ex art. 2932 c.c. a seguito della
dedotta nullità della scrittura privata di divisione e,
agendo in sede di appello, le odierne parti resistenti non
risultano aver fatto questione in ordine alla prescrizione
dell’eccepita nullità de qua.
La Corte territoriale ha, quindi, valutato “i riflessi” della
efficacia sulla controversia in esame della tempestività o
meno dell’eccezione di nullità nonostante che, in
proposito, si era formato giudicato —per omessa
impugnazione in punto- dopo la decisione del Tribunale.
La stessa Corte distrettuale, nel dare atto che “la
circostanza della tempestiva impugnativa per violazione
del vincolo di indivisibilità della scrittura privata entro
cinque anni dalla sottoscrizione costituisce antecedente
logico necessario per la dichiarazione di nullità
dell’atto”, riconosce contraddittoriamente che su tale
aspetto non avevano “formulato deduzioni tanto gli
appellanti principali Bottura Fortunata ed Emilia quanto
gli appellanti incidentali Bottura Basilio ed Ambrosina”.
La significativa circostanza che quest’ultimi appellanti
incidentali (soccombenti in primo grado sulla domanda
ex art. 2932 c.c., poi accolta in appello, ma
presupponente necessariamente l’inefficacia per
tardività della sollevata eccezione di nullità della già
scrittura privata divisionale del 1979) non avevano, sul
punto proposto, appello emerge, quindi, in atti.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
20 maggio 2014

Doveva e deve, pertanto, ritenersi intervenuto il
giudicato in ordine al medesimo punto.
Ciò comporta l’accoglimento, sotto tale profilo, del
motivo dei ricorsi principale ed incidentale in esame con
l’annullamento dell’impugnata sentenza e la pronuncia
delle conseguenti statuizioni.
8.- La sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello
di Roma, affinchè la stessa decida la controversia
uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
9.- I rimanenti motivi dei proposti ricorsi sono assorbiti
per effetto del dirimente disposto accoglimento di cui
innanzi.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso principale e del
ricorso incidentale, assorbiti i rimanenti, cassa
l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra
sezione della Corte di Appello di Roma.

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