Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17740 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.18/07/2017),  n. 17740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI LA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21305-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3316/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/09/2010 R.G.N. 10163/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 17 settembre 2010, la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato, per le esigenze tecniche organizzative e produttive previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche in riferimento agli accordi sindacali 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, da Poste Italiane s.p.a. con R.R. per il periodo 1 luglio 30 settembre 2002, accertava l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla prima data e condannava la società datrice al pagamento, a titolo risarcitorio, di somma pari alle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora (9 novembre 2004), nei limiti del triennio decorrente dalla cessazione del rapporto: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece respinto le domande del lavoratore;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con cinque motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso, con ricorso incidentale con otto motivi;

che la società datrice ha depositato verbale di conciliazione sindacale in data 12 ottobre 2012 (successiva a quella di notificazione del ricorso) dal quale risulta l’amichevole e definitiva conciliazione di ogni controversia tra le parti, per rinuncia della lavoratrice, accettata da Poste Italiane s.p.a. agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, “con la conseguenza che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale, mentre – in caso contrario – non si darà corso all’attivazione di successivi gravami”;

che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese compensate interamente tra le parti.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e interamente compensate le spese di giudizio tra le parti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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