Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1774 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. L Num. 1774 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23535-2010 proposto da:
SABETTA CARLO C.F. SBTCRL61C29H501I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TARTAGLIA NICOLO’ 21, presso
lo studio dell’avvocato SABETTA ETTORE, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL
2013
2975

BANCO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’Avvocato
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO (STUDIO TOFFOLETTO – DE LUCA
TAMAJO), che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 28/01/2014

all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 7887/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2009 R.G.N.
10365/2005;

udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato SABETTA ETTORE;
udito l’Avvocato MORONE ANDREA per delega DE LUCA
TAMAJO RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 6 ottobre 2009, n. 7887/08, la Corte d’Appello di Roma
rigettava l’impugnazione proposta da Sabetta Carlo nei confronti del Fondo Pensione
Complementare per il Personale del Banco di Napoli, avverso la sentenza n. 14814
emessa dal Tribunale di Roma il 9 giugno 2005.
2. Il Sabetta aveva adito il Tribunale esponendo:
di aver lavorato alle dipendenze della Banca Nazionale delle Comunicazioni spa
e poi dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino spa, dal 1° settembre 1990 al 12
dicembre 1997;
che in qualità di dipendente, era stato iscritto al Fondo di Previdenza aggiuntiva
per il Personale della Banca Nazionale delle Comunicazioni per tutto il suddetto
periodo;
che in data 12 dicembre 1997, a seguito di dimissioni volontarie erano venuti
meno i requisiti per la propria partecipazione al Fondo Pensioni;
che in data 16 marzo 1998 aveva chiesto che la propria posizione previdenziale
costituita presso il suddetto Fondo Pensioni venisse trasferita presso la Cassa
Interaziendale di Previdenza del personale impiegatizio delle società del Gruppo IMI;
che il Fondo Pensioni non aveva provveduto a trasferire l’intera posizione
previdenziale del ricorrente, ma si era limitato a trasferire solo i contributi a carico del
lavoratore per un importo di euro 1.332,30, trattenendo arbitrariamente la quota versata
direttamente dal datore di lavoro pari ai 9/10 dell’intera contribuzione, per un importo
complessivo corrispondente a euro 11.990,66.
Tanto premesso, il Sabetta deduce l’illegittimità del comportamento datoriale,
in quanto la posizione contributiva del lavoratore doveva considerarsi unica.
Chiedeva, pertanto, che il Fondo Pensioni fosse condannato a trasferire al
Fondo Pensioni del personale direttivo delle società del Gruppo IMI (già Cassa
Interaziendale di Previdenza del personale impiegatizio delle società del Gruppo IMI)
l’intera quota dei contributi previdenziali versati in suo favore, prima dalla Banca
Nazionale delle Comunicazioni e poi dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino.
3. Il Tribunale rigettava il ricorso.
4. Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello il Sabetta, prospettando due
motivi di ricorso.
5. Resiste con controricorso il Fondo Pensioni Complementare per il Personale
del Banco di Napoli, che ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Sabetta Carlo prospetta violazione
e falsa applicazione dell’art. 437 cpc e dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360, n. 3,
cpc, nonché in relazione all’art. 360, n. 5, cpc, per omessa motivazione di un fatto
riteneva
decisivo e controverso per il giudizio, poichè il giudice d’appello
inammissibile l’eccezione relativa alla mancata approvazione dello Statuto del Fondo
BNC. posto dal Tribunale a fondamento della propria decisione, sollevata da esso
appellante, in quanto si trattava di un’eccezione nuova.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 10 e 18 del d.lgs. n. 124 del 1993, dell’art. 1399 cc e dell’art. 2697 cc, in
relazione all’art. 360, n. 3, cpc, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto,
nonché in relazione all’art. 360, n. 5, cpc, per omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, poiché il giudice di appello escludeva l’unicità
della posizione contributiva del lavoratore e la immediata efficacia del citato art. 10 del
d.lgs. n. 124 del 1993, poiché il Fondo Pensione convenuto è un fondo chiuso, cioè non
aperto all’adesione di nuovi iscritti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ed
è un Fondo a prestazioni definite non legate all’entità dei contributi versati, i quali non
3

affluiscono su posizioni individuali, ma per la mutualità generale. Ad avviso del
ricorrente la circostanza che si tratti di Fondo a prestazioni definite non esclude la
possibilità di liquidare la quota di propria pertinenza e l’applicabilità dell’art. 10 del
citato d.lgs.. che fa riferimento, genericamente, alla “forma pensionistica
complementare”
3. La questione su cui vertono i motivi di ricorso è già stata sottoposta
all’esame di questa Corte (cfr., Cass., n. 17657 del 2002; n.13111 del 2007), la quale
riteneva che le tre opzioni stabilite dall’art. 10 del d.lgs. n. 124/93 (trasferimento del
capitale accumulato ad altro fondo “chiuso”, trasferimento ad un fondo “aperto”,
riscatto) in favore degli iscritti che avessero cessato il rapporto senza maturazione del
diritto a pensione in epoca successiva all’entrata in vigore della legge stessa, si
applicavano all’intera posizione individuale (comprendente tutti gli accantonamenti
previsti dall’art. 8 di detto decreto, sia del lavoratore, sia del datore di lavoro, effettuati
anche nel periodo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993) per i
“fondi a capitalizzazione” preesistenti, anche nel caso in cui gli statuti dei fondi
avessero previsto modalità di rimborso dei capitali accantonati difformi dalla norma
legale.
Con altra pronuncia veniva, quindi, ritenuta l’applicabilità delle opzioni di cui al
suddetto art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 anche nel caso che i fondi preesistenti fossero
alimentati da versamenti a carico della parte datoriale e che le loro dotazioni non fossero
state suddivise in conti individuali (cfr., Cass., n. 26804 del 2007).
Un diverso orientamento (cfr., Cass., n. 4369 del 2010), ha, poi, ritenuto, che,
laddove il fondo non prevedesse posizioni individuali soggette a capitalizzazione,
doveva escludersi l’immediata applicabilità della regola del riscatto di cui all’art. 10 del
d.lgs. n. 124 del 1993, sia per il riferimento legislativo testuale alla “posizione
individuale”, sia perché la lettura del suddetto art. 10 indurrebbe a ritenere che i suoi
vari commi contengano disposizioni dettate espressamente per i “nuovi” fondi pensione,
obbligatoriamente informati al principio della capitalizzazione individuale, mentre alle
singole realtà preesistenti viene demandato il compito di organizzarsi secondo tale
principio, anche attraverso adeguamenti statutari, tenendo conto delle proprie
caratteristiche strutturali.
Successivamente, Cass., n. 7161 del 2013, ha affermato il principio secondo
cui, in tema di fondi previdenziali integrativi, devono considerarsi ammessi il riscatto o,
in alternativa, la portabilità della posizione previdenziale, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 21
aprile 1993, n. 124 (applicabile “ratione temporis”), da un fondo cd. “a prestazione
definita” – preesistente alla riforma della previdenza complementare introdotta con il
d.lgs. 124 del 1993 e che si avvale, ai fini della determinazione delle risorse necessarie,
del meccanismo della ripartizione – ad un fondo a capitalizzazione individuale, posto
che anche nell’ambito dei fondi a ripartizione è enucleabile e quantificabile una
posizione individuale, secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e
dalla matematica attuariale.
Nello stesso senso di Cass., n. 4369 del 2010, si è pronunciata Cass., n.
18266 del 2013.
Con la sentenza n. 23070 del 2013 la Corte ha riaffermato i principi enunciati
da Cass. n. 7161 del 2013, distaccandosi dall’orientamento giurisprudenziale enunciato
dalla sentenza n. 18266 del 2013, che, come si è detto, richiamava Cass. n. 4369 del
2010.
Tanto premesso, atteso che la questione interpretativa in esame ha dato luogo ad
alternate pronunce, ritiene questa sezione lavoro di rimettere la causa al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per l’esame della seguente
questione: se, in tema di fondi previdenziali integrativi, devono considerarsi ammessi il
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1 Presidente

riscatto o, in alternativa, la portabilità della posizione previdenziale, ai sensi dell’art. 10
d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (applicabile “ratione temporis”), da un fondo cd. “a
prestazione definita – , preesistente alla riforma della previdenza complementare
introdotta con il d.lgs. 124 del 1993 e che si avvale, ai fini della determinazione delle
risorse necessarie, del meccanismo della ripartizione, ad un fondo a capitalizzazione
individuale.
PQM
La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013

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