Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1774 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 27/01/2020), n.1774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24358/2018 proposto da:

M.A.R., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) a, presso lo

studio dell’avvocato Giva Lorenzo che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Lombardo Odovilio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 998/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- M.A.R., di origine (OMISSIS), ha proposto appello avverso la pronuncia del Tribunale di Salerno che, confermando la decisione della Commissione territoriale della medesima città, ha negato il riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria), come pure quello della protezione umanitaria.

Con sentenza pubblicata in data 28 giugno 2018, la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l’appello, così confermando l’ordinanza del primo grado.

2.- “Le ragioni sottese alle richieste di protezione internazionale” – ha riscontrato la Corte territoriale – “non consentono di riconoscere alcune delle forme di protezione previste”.

“Lo stesso richiedente ha evidenziato di avere lasciato il proprio Paese di origine per avere investito un ragazzo rimasto ferito nell’incidente e per motivi economici avendo contratto dei debiti per assicurare alla moglie di potersi curare”. “Le affermazioni rese, oltre a non risultare in alcun modo circostanziate o fornite di riscontri probatori, non contengono riferimenti precisi in ordine al rischio concreto di essere arrestato o sottoposto a trattamenti inumani e degradanti”. “L’appellante non rappresenta, nè dà la prova della sussistenza di fondati motivi per ritenere che, se tornasse in (OMISSIS), correrebbe rischi di persecuzione o un rischio concreto ed effettivo di subire un grave danno”. “Non risultano addotte neppure ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva, nè gravi e oggettivi motivi di carattere umanitario”.

3.- Avverso questo provvedimento M.A.R. ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

Non ha svolto difese nel presente grado del giudizio il Ministero dell’Interno.

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello: (i) col primo motivo, per violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; (ii) col secondo motivo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Contestando la decisione negativa del riconoscimento della protezione umanitaria, il ricorrente sottolinea, richiamandosi a recente giurisprudenza di merito, che la “protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori” e che “sono pur sempre i diritti fondamentali della persona umana a meritare una protezione tale da impedire allo Stato l’esercizio del potere di rimpatrio”.

Osserva, inoltre, che “la protezione umanitaria copre dal rischio di rimpatrio di fronte a emergenze umanitarie determinate da condizioni socio economiche drammatiche, conseguenza di guerre (civile e non) ancorchè cessate o limitate a un territorio limitrofo”; e che la Corte di Appello non ha tenuto conto della sussistenza di un diritto al soggiorno per lo meno limitato nel tempo in quanto il richiedente con la immediata espulsione potrebbe, anzi verrebbe a trovarsi in una precaria situazione economica con difficoltà di sopravvivenza”.

5.- Il ricorso non merita di essere accolto.

In effetti, il percorso argomentativo seguito dal ricorrente si manifesta confinato a notazioni di tratto generico e astratto: se non addirittura prospettabili, al limite, nei confronti di tutte le fattispecie concrete in cui venga disposto un rimpatrio. Il ricorso non indica, cioè, situazioni di vulnerabilità che possono dirsi specificamente riferite alla persona del richiedente.

6.- Non ha luogo provvedere sulle spese relative al giudizio di legittimità, posta la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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