Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1774 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 26/01/2011), n.1774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI COREA, in persona dell’Ambasciatore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso

lo studio dell’avvocato NITOGLIA STEFANO, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIROLI

125, presso lo studio dell’avvocato CARBONELLI STEFANO, che la

rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

6582/2009 del TRIBUNALE di ROMA;

udito l’avvocato Stefano NITOGLIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ignazio PATRONE,il quale chiede alla Corte di voler dichiarare la

giurisdizione del giudice italiano.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Ambasciata della Repubblica di Corea propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio promosso da M.E., con ricorso notificato il 21 dicembre 2009, dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere – in relazione alle sue prestazioni di operaia addetta alle pulizie – il pagamento di varie somme a titolo di differenze retributive e varie indennità.

2. L’Ambasciata ricorrente deduce che il rapporto lavorativo è sottratto alla giurisdizione italiana in virtù del “contract of employment” sottoscritto dalle parti in data 1 maggio 2007, che prevede, all’art. 10, la devoluzione di ogni controversia, inerente all’esecuzione o all’applicazione del contratto, alla competenza esclusiva del giudice coreano, in espressa deroga alla giurisdizione italiana ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 2,.

Domanda, quindi, con ricorso proposto contro la M., che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

3. La lavoratrice resiste con controricorso sostenendo invece l’inapplicabilità dell’immunità dello Stato estero.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con riguardo a prestazioni svolte da lavoratori – sia italiani che stranieri – alle dipendenze di ambasciate o rappresentanze di Stati esteri in Italia, questa Corte ha abbandonato da tempo la tesi dell’immunità diffusa” per accogliere, invece, il principio dell’immunità ristretta o relativa”. Come è stato al riguardo precisato, quest’ultima teoria risponde, ormai, al diritto internazionale consuetudinario, sì che l’esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile è limitata agli atti iure imperii (a quegli atti, cioè, attraverso i quali si esplica l’esercizio delle funzioni pubbliche statali) e non si estende invece agli atti iure gestionis o iure privatorum.

Alla stregua dell’indicato criterio – e nella direzione di una regola consuetudinaria di generale applicazione, recepita dall’ordinamento italiano in virtù del richiamo dell’art. 10 Cost. – l’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno, quindi, nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi per oggetto l’esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti (come anche nel caso di controversie promosse dai dipendenti aventi mansioni di collaborazione con le funzioni consolari, allorquando la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano (cfr. da ultimo, ex plurimis, Cass., Sez. un., n. 5167 del 2009; n. 118 del 2007; n. 880 del 2007).

2. Nella specie – del tutto analoga, in parte qua, ad altre decise da queste Sezioni Unite, relative a regolamenti di giurisdizione proposti dalla stessa Ambasciata di Corea – la questione concerne richieste esclusivamente patrimoniali proposte giudizialmente da dipendente addetta alle pulizie dell’ambasciata con mansioni di operaia, la cui valutazione non comporta un sindacato in merito all’esercizio dei poteri organizzativi sovrani riconducibili allo Stato ricorrente.

3. Nè può assumere rilievo la clausola contrattuale, invocata dalla ricorrente, di deroga alla giurisdizione italiana.

Come queste Sezioni unite hanno già precisato in analoga controversia (cfr. Cass., sez. un., n. 14703 del 2010), la validità di un accordo di deroga della giurisdizione a favore del giudice non italiano in tema di contratto di lavoro deve essere valutata ai sensi dell’art. 18 reg. CE n. 44/2 001. Questa norma al comma 2 statuisce che “Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede di attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio al territorio di quest’ultimo Stato”. Quindi, ai fini del presente contratto individuale di lavoro, poichè esso si svolgeva presso l’Ambasciata in Italia della Repubblica di Corea, e, quindi nella sede di attività di tale datore di lavoro, quest’ultimo, ai fini della causa, ed a norma del suddetto articolo 18 del regolamento CE, è considerato domiciliato nel territorio italiano. Ciò comporta che a norma dell’art. 19 tale datore di lavoro può essere convenuto davanti ai giudici italiani (salva l’immunità nei termini e nei limiti sopradetti). L’applicazione degli artt. 18 e 19 reg. n. 44/2001 esclude che possa assumere rilievo per valutare la validità di un accordo di proroga a favore di un giudice straniero la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4, comma 2 (Cass. civ., Sez. unite, n. 17209 del 2003, con riferimento al parzialmente analogo art. 17 della convenzione di Bruxelles del 1968); mentre rileva l’art. 21 del Regolamento che (come già l’art. 17, u.c. della Convenzione di Bruxelles 1968) richiede che la deroga della giurisdizione sia posteriore al sorgere della controversia. Nella fattispecie, quindi, in ogni caso non ricorrono tali requisiti della pretesa deroga di giurisdizione.

4. In conclusione, la lite non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, conseguendone la relativa declaratoria ai fini del domandato regolamento.

5. La ricorrente è tenuta al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del regolamento, liquidate in euro duecento per esborsi e in Euro duemilacinquecento per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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