Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1774 del 24/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2018, (ud. 18/10/2017, dep.24/01/2018),  n. 1774

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.4.2012, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da M.R.A. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di contributi omessi dovuti nel periodo febbraio 1982 – marzo 1995;

che avverso tale statuizione ha proposto ricorso M.R.A., deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;

che l’INPS, anche quale procuratore di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;

che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricors.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonchè omessa motivazione in ordine all’eccepita prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, per avere la Corte di merito riformato la pronuncia di prime cure nonostante che l’accertamento ivi contenuto circa l’avvenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione fosse passato in giudicato;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 647 e 642 c.p.c. e degli artt. 2909 e 2953 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo producesse effetto di giudicato formale, ai fini della conversione del termine di prescrizione del credito da quinquennale in decennale, anche in mancanza della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo medesimo;

che, con riguardo al primo motivo, deve rilevarsi come, avendo la Corte territoriale ritenuto che dovesse, nella specie, darsi applicazione al termine decennale di prescrizione, sul presupposto dell’avvenuto passaggio in giudicato per mancata tempestiva opposizione del decreto ingiuntivo con il quale i contributi per cui è causa erano stati richiesti in data 16.1.2001, il motivo sia da reputarsi inammissibile, siccome estraneo al decisum (cfr. in tal senso Cass. nn. 17125 del 2007, 11637 del 2016 e 24765 del 2017);

che, con riguardo al secondo motivo, questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., dovendosi attribUire al procedimento disciplinato dalla disposizione cit. non già una mera funzione di attestazione analoga a quella della cancelleria circa l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 124 att. c.p.c., ma quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio (arg. ex art. 647 c.p.c., comma 1, secondo periodo), che si pone all’interno del procedimento di ingiunzione e che conclude l’attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione (cfr. in tal senso Cass. n. 1650 del 2014, seguita sul punto da Cass. n. 3987 del 2016);

che, ricollegandosi la conversione del termine prescrizionale di cui all’art. 2953 c.c. ad un provvedimento giurisdizionale passato in cosa giudicata, tale qualità non può che essere attribuita al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi del citato art. 647 c.p.c., dal momento che solo per quest’ultimo l’art. 656 c.p.c., prevede l’esperibilità dei mezzi straordinari d’impugnazione previsti per la sentenza passata in giudicato (così espressamente Cass. n. 1650 del 2014);

che la diversa ricostruzione della Corte territoriale, secondo cui, al fine della conversione del termine prescrizionale inter partes, sarebbe sufficiente il decorso del termine per l’opposizione, senza alcuna necessità dell’apposizione da parte del giudice della dichiarazione di esecutorietà, appare errata vuoi in ragione della funzione essenziale che deve attribuirsi al decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., di cui dianzi s’è detto, vuoi perchè – in disparte la questione concernente la decorrenza degli effetti del giudicato – è altrettanto consolidato il principio secondo cui la pronuncia del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., condiziona comunque la possibilità di valersi del decreto ingiuntivo medesimo come titolo esecutivo e provvedimento inoppugnabile dotato di forza di cosa giudicata al di fuori della vicenda del procedimento ingiuntivo (cfr. fra le tante Cass. n. 13252 del 2006), come nella specie ha fatto l’INPS, ponendo il decreto non opposto a base dell’iscrizione a ruolo;

che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018

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