Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1774 del 24/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17210/2015 R.G. proposto da:

G.B.F. c.f. (OMISSIS) (in proprio e quale erede di

G.G.), B.G.S. c.f. (OMISSIS) (in

proprio e quale erede di B.G.P.), M.C.

c.f. (OMISSIS) (in proprio e quale erede di Salvatore Murana),

F.G. c.f. (OMISSIS) (in proprio e quale erede di Ferrandes

Rosa), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Valadier. n. 43,

presso lo studio dell’avvocato Giovanni Romano che li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto dei 4.12.2014/6.2.2015 della corte d’appello di

Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 17

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Giovanni Romano per i ricorrenti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 5.9.2012 G.F.B. (in proprio e quale erede di G.G.), B.G.S. (in proprio e quale erede di B.G.P.), M.C. (in proprio e quale erede di M.S.) e F.G. (in proprio e quale erede di F.R.) si dolevano per l’eccessiva durata della procedura fallimentare della s.r.l. “(OMISSIS)”, al cui passivo i loro danti causa avevano domandato ed ottenuto l’ammissione.

Deducevano in particolare che il fallimento era stato dichiarato dal tribunale di Trapani con sentenza del 24.10.1991 e non era stato ancora chiuso alla data della proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001.

Chiedevano, sia iure proprio sia iure hereditario, che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro a ristoro dei danni subiti per l'”irragionevole” durata del fallimento “presupposto” un equo indennizzo indicato, per ciascuno di essi, in misura pari ad Euro 12.250,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia; con il favore delle spese da attribuirsi ai difensori anticipatari.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto dei 4.12.2014/6.2.2015 la corte d’appello di Caltanissetta condannava il Ministero resistente a pagare a G.F.B., quale erede di G.G., la somma di Euro 3.250,00 pro quota, a B.G.S., quale erede di B.G.P., la somma di Euro 4.250,00 pro quota, a Caterina Murana, quale erede di M.S., la somma di Euro 5.250,00 pro quota, a F.G., quale erede di F.R., la somma di Euro 750,00 pro quota.

Esplicitava la corte che doveva reputarsi – “irragionevole” la durata della procedura “presupposta”, per il periodo eccedente i sette anni; che, “in mancanza di più specifiche notizie risultanti dagli atti e di allegazione da parte dei ricorrenti” (così ricorso, pag. 3), occorreva far riferimento all’arco temporale ricompreso tra il 15.5.1992, dì della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, e la data del decesso dei danti causa dei ricorrenti; che l’indennizzo era da quantificare in Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo ed in Euro 1.000,00 per gli anni di ritardo successivi.

Esplicitava ulteriormente che nulla era dovuto ai ricorrenti iure proprio, atteso che non era stata fornita la dimostrazione “della partecipazione dell’erede del creditore alla procedura fallimentare” (così decreto impugnato, pag. 4).

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo G.F.B. (in proprio e quale erede di G.G.), B.G.S. (in proprio e quale erede di B.G.P.), M.C. (in proprio e quale erede di M.S.), F.G. (in proprio e quale erede di F.R.); hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione e decida nel merito con condanna del Ministero alle spese e del primo giudizio e del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dell’avvocato Giovanni Romano.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, nonchè dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte E.D.U..

Deducono che alla morte dei creditori G.G., B.G.P., M.S. e F.R., ammessi al passivo del fallimento “presupposto”, i rispettivi eredi non erano “tenuti a costituirsi nella procedura fallimentare, dovendo soltanto attendere le eventuali distribuzioni del ricavato predisposte dal curatore fallimentare con i vari piani di riparto parziali” (così ricorso, pag. 25); che, d’altra parte, gli eredi dei creditori chirografari hanno “un preciso interesse affinchè la procedura fallimentare si risolva in tempi ragionevoli, in quanto è loro interesse recuperare, nel più breve tempo possibile, le somme di denaro” (così ricorso, pag. 25).

Il ricorso è destituito di fondamento.

Si rappresenta che sia in relazione all’abrogato disposto della L. Fall., art. 115, sia in relazione al disposto della L. Fall., art. 115, quale riformulato a seguito della “riforma” fallimentare è da escludere certamente che l’erede del debitore ammesso al passivo dovesse e debba proporre domanda tardiva di insinuazione al passivo.

Ciò nondimeno è indispensabile affinchè l’erede possa a pieno titolo esser considerato parte della procedura fallimentare ed eventualmente – soffrire – iure proprio per la sua – irragionevole protrazione che fornisca all’ufficio fallimentare formale riscontro di tale sua qualità mercè allegazione di documentazione idonea a tale scopo, propriamente, siccome si è ritenuto in dottrina, mercè allegazione della denuncia di successione ove è specifica menzione del credito concorsuale/concorrente del de cuius.

Ebbene nel caso di specie in nessun modo risulta che G.F.B., B.G.S., M.C. e F.G. abbiano dato conto all’ufficio della procedura fallimentare – “presupposta” nelle forme summenzionate della loro qualità di eredi dei rispettivi de cuius.

Anzi, in verità, non vi è stata – ancor prima – neppure deduzione in tal senso, giacchè i ricorrenti si sono limitati a riferire testualmente: “parti ricorrenti, infatti, pur non essendo materialmente costituite nella procedura fallimentare (…)” (così ricorso, pag. 23).

In tal guisa vanno senza dubbio condivise le affermazioni della corte territoriale (“il diritto, in proprio, all’equa riparazione non può farsi derivare, sic et simpliciter, sulla base della qualità di erede del creditore ammesso al passivo fallimentare, occorrendo piuttosto la dimostrazione (nel caso di specie, però, non fornita) della partecipazione dell’erede del creditore alla procedura fallimentare”: così decreto impugnato, pag. 4).

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nessuna statuizione pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA