Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17739 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta mandato a margine; del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CORSANO;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, IN VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis, (atto di costituzione del 16/06/08);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 345/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/02/2007 R.G.N. 535/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta da C.A. per ottenere l’indennità di accompagnamento, facendola decorrere, non già dalla domanda amministrativa del 28 febbraio 2002, ma dal primo settembre 2004.

Rileva la Corte territoriale che il C. era risultato affetto da poliartrosi ad elevata incidenza funzionale, insufficienza mentale di media entità, BPCO, cardiopatia ipertensiva e che la decorrenza era stata fissata al 2004 in ragione della evoluti vita del quadro patologico, perchè il risalente esordio delle patologie accertate non implicava che esse avessero eliso, fin dalla data della domanda, la capacità di autogestione e deambulazione autonoma, essendo ben noto alla scienza medica il dato della progressività delle affezioni all’apparato muscolo scheletrico, respiratorio e cardiocircolatorio.

Infatti alla data della visita presso al ASL il 21 luglio 2003 era stato accertato un quadro patologico di minore gravità e si diede atto trattarsi di soggetto autonomo. Solo nella visita geriatrica dell’8 marzo del 2005 si era riscontrata la deambulazione incerta ed il decadimento mentale legato all’età.

Avverso detta sentenza il C. ricorre con un unico complesso motivo, resiste l’Inps con controricorso mentre il Ministero ha depositato atto di costituzione, mentre il Comune di Corsano è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denunzia difetto di motivazione in relazione alla L. n. 18 del 1980 e L. n. 508 del 1988, perchè la sentenza non si sarebbe attenuta all’orientamento di legittimità per cui la decorrenza della prestazione deve essere fissata con la massima attenzione. Si lamenta altresì il richiamo alla diagnosi formulata dalla Commissione medica di prima istanza, che sarebbe del tutto generica.

Il ricorso non merito accoglimento.

Non vale infatti richiamare la giurisprudenza di questa Corte sul fatto che lo spostamento della decorrenza della prestazione deve essere compiuto con valutazione attenta ed esaustiva, se poi non si deduce la esistenza di elementi atti a dimostrare che tale valutazione è stata, nella precisa fattispecie, manchevole per non essere stato considerato documentazione atto a dimostrare la anteriorità del raggiungimento della soglia invalidante. Nella specie ciò non è stato dedotto, perchè si da atto che tutta la copiosa documentazione medica depositato era stato esaminato dal CTU, onde si lamenta, nella sostanza un mero dissenso diagnostico sulla gravità della “claudicatio” riscontrata e attentamente valutata anche dall’ausiliare, unitamente a tutte le altre affezioni.

Poichè la censura sollecita una valutazione diversa, ai soli fini della decorrenza della indennità, rispetto a quella compiuta dal CTU e che la sentenza impugnata ha recepito, il ricorso è inammissibile e va quindi rigettato.

Le spese del giudizio della parte costituita, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in mancanza della prescritta dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo, di cui far menzione in ricorso).

Nulla per le spese del Comune di Corsano che è rimasto intimato e per le spese del Ministero che non ha depositato controricorso, nè ha partecipato all’udienza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell’Inps liquidate in Euro 13,00 oltre millecinquecento Euro per onorari, Iva, CPA e spese generali. Nulla per le spese delle altre parti.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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