Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17739 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 07/09/2016), n.17739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5204/2014 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato CARMELA MIGLIAZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA PALAMARA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., E.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.LE MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CIUFO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO SPARTI giusta

procura in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

L.S., A.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GAETA 19, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

SABATINO, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE FIRRITO

giusta procura speciale a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1232/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

4/07/2013, depositata l’01/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Antonella Palamara difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. e E.B., comproprietari di un appezzamento di terreno e di una stradella d’accesso posti in (OMISSIS), agivano in regolamento di confini nei confronti dei coniugi L.S. e di A.E., nonchè di I.S., rispettivi proprietari di terreni limitrofi. L’attore domandava anche l’apposizione di termini lapidei e il rilascio della porzione della stradella sottratta loro dall’apposizione delle recinzioni dei convenuti.

I quali tutti resistevano in giudizio.

Il Tribunale di Termini Imerese (adito in riassunzione in seguito alla dichiarazione d’incompetenza per valore del Pretore, relativamente ad una domanda riconvenzionale dei L. – A. che non è più oggetto di questione in questa sede di legittimità), all’esito dell’istruzione probatoria articolatasi in un duplice accertamento tecnico d’ufficio, regolava il confine, disponeva l’apposizione dei termini, condannava I.S. al rilascio in favore degli attori di una porzione del terreno controverso e compensava integralmente le spese.

Provvedendo sull’impugnazione principale dei C. – E. e incidentale delle altre parti, la Corte d’appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza di primo grado condannando I.S. al pagamento delle spese di primo grado in favore dei C. – E.; condannava, inoltre, I.S. al pagamento delle spese d’appello nei confronti dei L. – A. e compensava le spese “tra gli appellanti incidentali”.

Riteneva la Corte territoriale che l’appello incidentale di I.S. era inammissibile per difetto di specificità dei motivi, incentrati sulle indagini tecniche dei consulenti piuttosto che sulle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, tanto che l’esposizione dei fatti contenuti nella comparsa contenente l’appello incidentale corrispondeva in maniera pressochè identica alle difese svolte negli scritti conclusionali di primo grado.

Quanto alle spese di primo grado, riteneva fondate le censure in merito alla correttezza della compensazione a fronte, invece di una soccombenza degli attori nei confronti dei L. – A., e dell’ I. nei confronti dei C. – E.. Reputava, invece corretta la compensazione delle spese di c.t.u. fra i tre gruppi di contendenti in parti uguali, trattandosi di spese necessarie all’accertamento dei confini, non altrimenti regolabili sulla sola base dei titoli di provenienza.

Per la cassazione di tale sentenza I.S. propone ricorso affidato ad un motivo.

C.G. e E.B. propongono controricorso con ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.

L.S. ed A.E. propongono controricorso al ricorso incidentale dei C.G. e E.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo del ricorso principale è inammissibile.

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 20405/06; conforme, Cass. n. 21621/07).

Ma poichè il giudizio di specificità dei motivi d’appello è per sua stessa essenza di natura relazionale, non potendosi dare se non mediante la comparazione tra l’atto d’impugnazione e la sentenza gravata, non basta riportare l’atto d’appello in difetto di un’adeguata ricostruzione del decisum di primo grado cui quest’ultimo si contrappone.

1.1. – Nella specie, il ricorso proposto da I.S. manca di autosufficienza perchè non trascrive neppure nelle sole parti salienti la sentenza di primo grado, limitandosi a riportarne a pagg. 3 e 26 il dispositivo. Incompletezza espositiva, questa, che incide sulla specificità del motivo d’appello, a nulla rilevando che il contenuto di quell’atto sia stato più o meno integralmente riprodotto nelle pagine da 5 a 22 del ricorso.

Nè vale, in particolare, che nell’atto d’appello sia stata censurata l’inosservanza da parte del Tribunale del principio per cui al fine di determinare il confine tra i fondi il giudice non può prescindere dai rispettivi titoli d’acquisto delle parti. Semmai, e ad ulteriore conferma del rilevante difetto di autosufficienza del ricorso, che non riporta proprio ciò che contesta, va osservato che dal controricorso presentato dai coniugi L. – A. avverso il ricorso incidentale dei C. – E. (v. pag. 2) si ricava che il Tribunale avrebbe determinato il confine tra la stradella e la proprietà L. – A. proprio procedendo dai titoli, ossia dal confine fissato nel 1980 dal precedente dante causa sia di questi ultimi che dei C. – E., Ca.Gi., il quale nel vendere una parte del proprio terreno ai L. – A. avrebbe stabilito gli esatti confini con il residuo fondo rimasto di sua proprietà, e successivamente venduto, nel 1983, ai C. – E..

2. – Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 Cost. e art. 132 Cost., n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, nonchè la nullità della sentenza “per omessa pronuncia e/o difetto assoluto di motivazione”, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.. Lamentano i ricorrenti di aver chiesto con l’appello principale la condanna dell’ I. alla rifusione delle spese di primo grado nella misura di Euro 10.024,00, oltre accessori di legge, perchè al pagamento di tale somma essi erano stati condannati con ordinanza del medesimo Tribunale di Termini Imerese all’esito del procedimento (pare di capire, ai sensi della legge n. 794/42) promosso dall’avv. Stefano Arrigo, che li aveva difesi in primo grado. A fronte di tale domanda, la Corte territoriale si è limitata a liquidare in loro favore in minor importo di Euro 7.000,00, senza alcuna motivazione.

2.1. – Il motivo è infondato in ciascuna delle due censure di cui si compone.

2.1.1. – La liquidazione delle spese nel rapporto interno tra avvocato e cliente non vincola il giudice nell’ambito della liquidazione delle spese tra quest’ultimo e la sua controparte nel giudizio.

Infatti, la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (Cass. n. 1264/99).

Tale principio è perfettamente rovesciabile nel senso che non è possibile neppure l’inverso, ossia che la determinazione in un’autonoma sede contenziosa del compenso dovuto dal cliente al proprio avvocato vincoli i terzi e il giudice della causa cui si riferisce l’attività giudiziale svolta, il quale è il solo titolare del potere di regolare e quantificare le spese relative.

2.1.2. – Quanto all’ulteriore doglianza per cui la Corte d’appello si è discostata senza alcuna motivazione dalla parcella così come depositata in primo grado, è sufficiente osservare (1) che l’imputazione specifica delle singole voci delle spese liquidate è contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata; (2) che la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 20289/15 e 270/06); e che (3) nella specie parte ricorrente incidentale non deduce alcuna violazione dei minimi tariffari.

3. – Il secondo motivo del ricorso incidentale espone la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 Cost. e art. 132 Cost., n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, nonchè la nullità della sentenza “per omessa pronuncia e/o difetto assoluto di motivazione”, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.. Deducono i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto legittima la compensazione delle spese di c.t.u. fra tutte le parti in misura di un terzo per ciascuna. Ciò sia perchè tale decisione viola il consolidato principio in base al quale la parte interamente vittoriosa non deve sopportare le spese di causa neppure parzialmente, sia in quanto, sotto il profilo del vizio motivazionale, essa non considera che la consulenza tecnica per sua stessa natura è utilizzata per accertare questioni d’interesse comune alle parti.

3.1. – Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati espressi, al riguardo, due indirizzi contrastanti.

3.1.1. – Secondo un primo orientamento, viola l’art. 91 c.p.c., la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. perchè neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, nè rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali (Cass. nn. 6301/07 e 14925/10).

Sostanzialmente nel medesimo senso si è anche affermato che disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può dispone la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d’ufficio, perchè tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell’art. 91 c.p.c., che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa (Cass. nn. 6432/02, 3237/00 e 6228/92).

3.1.2. – In senso opposto, è stato affermato che compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d’ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d’ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anzichè mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell’interesse generale della giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti (Cass. n. 1023/13).

Infatti, il giudice di merito, nell’ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d’ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza con ciò violare il divieto di condanna di quest’ultima alle spese (art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali – nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d’ufficio – è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d’ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all’ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l’ausiliare compie nell’interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell’interesse comune delle parti (Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e 2858/99).

Inoltre, tale ripartizione paritaria delle spese di c.t.u. rappresenta la proiezione e l’estensione della compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 270/81).

3.2. – Premesso che tale contrasto non appare del tutto sincrono, essendosi manifestato di recente solo il secondo indirizzo, è a questo che il Collegio ritiene di prestare adesione.

E’ senz’altro corretta l’equiparazione delle spese di c.t.u. a tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. La circostanza che queste spese, a differenza di quelle di difesa, siano sopportate dalle parti in esito ad un’attività istruttoria non rimessa alla loro disponibilità e diretta al perseguimento di una generale finalità di giustizia, piuttosto che alla tutela di una posizione singola, è vera, ma non per questo efficiente ai fini in oggetto. Il principio di soccombenza copre, nei limiti della prima parte dell’art. 91 c.p.c., comma 1, tanto le spese interne quanto quelle esterne al rapporto di patrocinio (nessuno dubita, ad esempio, delle ripetibilità delle c.d. spese vive, come il contributo unificato, il cui pagamento costituisce un’obbligazione ex lege di natura tributaria).

Acquisito tale dato di partenza, peraltro comune ad entrambi gli indirizzi richiamati, ciò che non appare condivisibile, invece, è che la compensazione (s’intende, interna) delle spese di c.t.u. esponga la parte interamente vittoriosa ad un inammissibile pagamento delle spese processuali, in violazione dell’opposto principio (non revocato in discussione) elaborato dalla giurisprudenza.

Detto principio non afferma per nulla che la parte interamente vittoriosa non debba sopportare alcun costo processuale; e l’indiscussa possibilità di compensare le spese anche al di fuori dell’ipotesi di soccombenza reciproca sta a dimostrarlo. Ad essere escluso è soltanto che la parte interamente vittoriosa debba rimborsare a quella soccombente una frazione delle spese che quest’ultima abbia sostenuto. Sicchè tanto il concorso nelle spese di c.t.u., quanto il suo addebito esclusivo non incontrano altro limite che quello fissato dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

All’origine del contrasto, a ben vedere, vi è solo la lettura critica del provvedimento che ponga in tutto o in parte le spese di c.t.u. a carico del soggetto vittorioso, a dispetto del diverso regolamento delle restanti spese. Ma si tratta di una contraddizione soltanto apparente.

Se è vero, come s’è premesso, che anche il compenso liquidato al c.t.u. forma oggetto di un capitolo di spesa suscettibile di regolamento interno (ferma restando la soggezione solidale delle parti nel rapporto esterno con il c.t.u.: cfr. tra le ultime, Cass. n. 23133/15), l’aggravio di tutte o di una parte delle spese di c.t.u. al litigante vittorioso non costituisce null’altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell’intero. Sottoposto ad analisi economica il complessivo regolamento, le spese imputabili allo svolgimento della c.t.u. rappresentano in ogni caso una porzione del costo globale della lite. Non essendo ravvisabile un autonomo interesse delle parti a che la compensazione sia ripartita nella proporzione scelta dal giudice fra tutti gli esborsi suscettibili di ripetizione, non vi è ragione per esigere che il giudice di merito si esprima altrimenti, ossia coacervando tra loro tutti gli importi ripetibili, inclusi quelli relativi alla c.t.u., per poi fissarne la frazione compensata. Anzi, proprio perchè si tratta di una diversa tecnica per esprimere un medesimo concetto di compensazione, una statuizione sulle spese di c.t.u. separata e diversa dal resto esprime ancor più chiaramente le ragioni della compensazione parziale ex art. 92 c.p.c., comma 2, che così ne deriva, e che soggiace al controllo di legittimità.

3.3. – In sintesi, nel respingere il motivo va formulato il seguente principio di diritto: “poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null’altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell’intero ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa”.

4. – Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sul motivo d’appello col quale i C. – E. avevano lamentato la compensazione tra le parti anche delle spese di apposizione dei termini. Spese su cui la Corte territoriale non si è pronunciata e che avrebbero dovuto essere poste a carico della parte soccombente, non potendo esse gravare neppure parzialmente sulla parte interamente vittoriosa.

4.1. – Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Senz’altro vi è stata un’omessa pronuncia sulla domanda relativa alle spese dell’apposizione dei termini, su cui la Corte territoriale non ha provveduto. Ma, ciò detto, è da escludere che dette spese rientrino fra quelle di lite.

Infatti, il diritto, riconosciuto dall’art. 951 c.c., a ciascuno dei confinanti, di richiedere che il confine sia delimitato a spese comuni si riferisce alle spese per l’apposizione materiale dei termini e non alle spese del procedimento instaurato ai sensi della stessa norma (Cass. nn. 3642/01 e 6107/85).

L’azione di cui all’art. 951 c.c., che ha carattere personale, presuppone un confine certo (v. Cass. n. 2389/64) o accertato dal giudice, sicchè non comporta alcun contenzioso tra le parti, le quali sono tenute in ogni caso a concorrere in misura paritaria alle spese di apposizione dei termini.

5. – Col quarto motivo è dedotta, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio d’ultrapetizione della sentenza. Sostiene parte ricorrente che nel loro appello incidentale i L. – A. avevano dedotto di essere stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato a partire dal 12.5.2003, e che, pertanto, domandavano il rimborso delle spese di primo grado, da porsi a carico della parte soccombente, per le prestazioni difensive espletate fino al 12.5.2003. La Corte d’appello, invece, andando altra petita, ha liquidato le spese in favore di detta parte in complessivi Euro 6.600,00, importo pari a quello cui I’llardo è stato condannato nei confronti dei C. – E., che pertanto copre l’intera attività di difesa relativa al primo grado.

6. – 11 quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 Cost., art. 132 Cost., n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, nonchè la nullità della sentenza “per omessa pronuncia e/o difetto assoluto di motivazione”, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.. Parte ricorrente lamenta la condanna alle spese verso i L. – A., poichè unicamente a seguito delle espletate consulenze tecniche è stato possibile accertare che il solo I., e non anche i L. – A., si erano appropriati di una porzione di terreno degli attori. L’oggettiva difficoltà, pertanto, di accertare a priori a quale delle due parti convenute fosse imputabile la sottrazione di terreno, imponeva, pertanto, la compensazione delle spese tra dette parti.

7. – Quest’ultimo motivo è fondato.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell’attribuzione dell’onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese (Cass. nn. 3082/06, 3642/01 e 344/97).

7.1. – Nella specie le spese vanno poste a carico di I.S., il solo che risulta aver resistito infondatamente alla domanda, tanto da essere condannato al rilascio di una porzione di terreno.

8. – L’accoglimento di quest’ultimo motivo, imponendo un diverso regolamento delle spese, assorbe l’esame del quarto mezzo.

9. – Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, e potendosi decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va disposto che le spese di apposizione dei termini siano ripartite in misura paritaria tra tutte le parti; che I.S. sia tenuto alle spese verso i C. – E., originari attori, e che tra questi ultimi e i L.- A. le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di cassazione siano interamente compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il terzo e il quinto motivo del ricorso incidentale, respinti i primi due ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito pone le spese dell’apposizione dei termini a carico di tutte le parti in misura uguale e compensa le spese di tutti i gradi di merito e del presente processo di cassazione tra i C. – E. e i L. – A.; condanna I.S. al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00, in favore dei C. – E..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

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