Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17739 del 06/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17739 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 28965-2008 proposto da:
TOCCO RENZO C.F.TCCRNZ64B29C632U,

TOCCO ASSUNTA

C.F.TCCSNT50D48A120U, elettivamente domiciliati in
ROMA,

V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio

dell’avvocato D’AMORE SEVERINO,

rappresentati e

difesi dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE;
– ricorrenti contro

TOCCO ELISA DORIANA tcoldr48p55a120t, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI

2,

presso lo

studio dell’avvocato DI ME0 STEFANO,

che la

Data pubblicazione: 06/08/2014

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

SARTORELLI GIUSTINO;

4
.t.

– controricogrente IO

nonchè contro

TOCCA CLARA, TOCCO MIRELLA;

avverso la sentenza n. 737/2007 della CORTE D’APPELLO

di L’AQUILA, depositata il 09/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2014 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato Di Meo Stefano difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del

.2
a

ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA chge ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

– intimati –

~V

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tocco Elisa Doriana con citazione del 16/2.71994
conveniva in giudizio Tocco Renzo, Assunta, Mirella e
Clara per chiedere, nei loro confronti, l’accertamento
del suo diritto di comproprietà su alcuni terreni e

donazione e compravendita del 1993.
I convenuti Tocco Renzo e Tocco Assunta, costituei9dosi,
proponevano domanda riconvenzionale di riscatto (in
prosieguo abbandonata), quali proprietari e coltivatori
diretti confinanti, sulle particelle 68/a e 68/h (ora
578 e 579), dichiarando di avere comunicalo di
esercitare la prelazione 4 giorni prima della citazione
(secondo quanto si apprende dalla sentenza della i Corte
di Appello); in corso di causa si costituiva il nuovo
difensore dei predetti convenuti che eccepiva che gli
stessi avevano acquistato i beni da Alberico Anita,
dante causa che, a sua volta, aveva acquistato i beni
per usucapione.
Sia in primo che in secondo grado era rigettata
l’eccezione di usucapione dei convenuti (la sentenza
era appellata dai soli Tocco Renzo e Tocco Assunta) ed
era invece accolta la domanda di rivendica
dell’attrice.
2

3

fabbricati, per averne acquistato quote con atti di

In particolare la Corte di Appello dell’Aquila con
sentenza del 9/10/2007 rilevava l’infondatezza dei
cinque motivi di appello osservando:
– che i motivi 2, 3 e 4 riguardavano la validità delle
prove addotte dall’attrice; la Corte territoriale

dimostrazione della proprietà non erano sufficienti
perché mancava la prova di titoli di acquisto risalenti
nel tempo a periodi anteriori a quelli utili per il
compimento dell’usucapione; i titoli, in altri teplini,
non erano sufficienti a dimostrare un acquisto a titolo
originario, ma neppure i convenuti, che avevano
trascritto un acquisto da diverso dante causa, avevano
assolto identico onere probatorio; tuttavia il
conflitto doveva risolversi a favore dell’attrice
perché gli

stessi

convenuti sia in giudizio

(esercitando la prelazione agraria), sia prima del
giudizio

(comunicando l’esercizio del diritto di

prelazione),

avevano riconosciuto il diritto di

proprietà dei danti causa dell’attrice; l’affermazione
che l’usucapione si sarebbe perfezionata prima
dell’esercizio del riscatto non era rilevante, secondo
la Corte di Appello, perché l’azione di riscatto era
esercitata in via principale e non in via subordinata;

riconosceva che i rogiti di acquisto prodotti a

- che l’azione di riscatto era stata proposta in via
principale e l’eccezione di usucapione sarebbe
concettualmente incompatibile con l’azione diretta ad
acquisire il bene con l’esercizio del riscatto.

l’eccezione di usucapione era stata riproposta in
appello e che, in ogni caso, erano infondati anche i
motivi di cui ai numeri l e 5 relativi a tale eccezione
perché l’usucapione non era provata: le testimonianze
avevano permesso di accertare che la madre degli
appellanti, loro dante causa, aveva abitato in un
fabbricato del compendio immobiliare rivendicato e
aveva coltivato il terreno circostante, ma nessuno
aveva specificato in base a quale titolo

9,

al

contrario, un teste aveva affermato che la loro dante
causa pagava un affitto e altri testi avevano affermato
che i beni erano utilizzati in comunione dai numerosi
appartenenti alla famiglia Tocco; le deposizioni
testimoniali erano generiche e non fornivano prova
univoca del possesso esclusivo ultraventennale.
Tocco Renzo e Assunta hanno proposto ricorso affidato a
13 motivi: i primi sette diretti a contestare
l’affermazione della Corte di Appello relativa ad una
asserita preclusione dell’eccezione di usucapione,

A questo punto la Corte di Appello osservava che

l’ottavo diretto ad affermare la nullità delle proprie
domande e la conseguente necessità di rimessioqe al
giudice di primo grado per la sanatoria della nullità;
i successivi quattro diretti a censurare la sentenza

di usucapione ritenendola infondata e l’ultimo diretto
a censurare l’accoglimento della domanda di rivendica;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Tocco Elisa Doriana ha resistito con controricorso.
Tocco Mirella e Clara sono rimaste intimate.
Motivi della decisione
l. Con il primo motivo i ricorrenti deducoho la
violazione degli artt. 99, 100, 112, 277, 279 e 187
c.p.c. nonché di ogni norma e principio in materia di
domande e/o eccezioni proposte in via gradata ovvero
alternativa e in materia di dovere del giudice di
esaminarle

secondo

l’ordine

di

priorità

logico

giuridica.
I ricorrenti, interpretando la pronuncia del giudice di
appello, come pronuncia di inammissibilità
dell’eccezione di usucapione, sostengono che la Corte
di Appello avrebbe violato l’obbligo di esaminare e
decidere l’eccezione di usucapione secondo l’ordine di
priorità logico – giuridica rispetto alla domanda di
2

6

nella parte in cui ha deciso sul merito dell’eccezione

riscatto

e

che non avrebbe

potuto dichiarare

inammissibile l’eccezione perché proposta in via
subordinata rispetto alla domanda di riscatto e in , tale
senso formulano i due corrispondenti quesiti ex art.
366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile

ratione

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la
violazione degli artt. 99 1 100, 112 e 345 c.p.c. nonché
di ogni norma e principio in materia di deduzione
dell’usucapione in primo grado ovvero in secondo grado
nei processi regolati dal rito anteriore all’entrata in
vigore della L. 353/1990 anche successivamente alla
domanda avente ad oggetto l’acquisto della proprietà a
titolo derivativo.
I ricorrenti sostengono di avere riproposto in grado di
appello l’eccezione di usucapione; rilevano .che è
cumulabile il titolo di acquisto derivativo con il
titolo di acquisto a titolo originario e formulando il
quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., chiedono se
nel processo regolato dal rito anteriore all’entrata in
vigore della L. 353/1990 sia inammissibile la domanda o
l’eccezione nel caso in cui la parte, dopo avere
domandato un acquisto a titolo derivativo deduca,

7

temporis.

eventualmente anche in appello l’usucapione, ossia un
acquisto a titolo originario
3.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
di

usucapione e formulando il quesito chiedono se il
giudice avesse l’obbligo di pronunciarsi sull’eccezione
riconvenzionale di usucapione, ancorché introdotta dopo
la proposizione della domanda di riconoscimento della
proprietà ad altro titolo.
4.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono

violazione degli artt. 99, 100, 112, 342 e 346 c.p.c.
nonché di ogni norma e principio in materia di rinuncia
alla domanda e/o all’eccezione.
I ricorrenti sostengono che la loro domanda di riscatto
era già stata abbandonata in primo grado e la rinuncia
era stata confermata nell’atto di appello così che in
appello non poteva configurarsi alcuna incompatibilità
tra la domanda abbandonata e l’eccezione di usucapione;
formulando i quesiti chiedono se la domabda o
l’eccezione debba intendersi rinunciata qualora la
parte,costituendosi con diverso difensore, non ne
faccia menzione nella comparsa di costituzione e non la
riformuli con la precisazione delle conclusioni e se

8

per omesso esame dell’eccezione riconvenzíonal

debba intendersi abbandonata se nell’atto di appello
oltre a non riproporla, la dichiari abbandonata.
5.

Con il quinto motivo i ricorrenti deduconp la

violazione e falsa applicazione dell’art. 116 q.p.c.

valutazione della condotta processuale della parte in
relazione alla rinuncia o abbandono di una domanda o
eccezione; formulando il quesito chiedono se il
giudice, prima di ritenere l’incompatibilità tra una
eccezione una domanda deve tenere conto della rinuncia
alla domanda ed esaminare nel merito l’eccezione.
6.

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono la

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e
la nullità della sentenza e del procedimento; i
ricorrenti sostengono, formulando il corrispondente
quesito, che il giudice doveva tenere conto della
rinuncia alla domanda

ritenuta

incompatibile e

pronunciare sull’eccezione.
7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono il vizio
di omessa, insufficiente o contraddittoria o illogica
motivazione e sostengono che la Corte di Appello non
aveva esaminato i fatti concernenti la rinuncia della
domanda di riscatto, né spiegato per quale motivo gli
stessi non avrebbero determinato incompatibilità

nonché di ogni norma e principio in materia di

8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti deducono la
violazione e falsa applicazione degli artt. 164

9

167

c.p.c. e di ogni altra norma in tema di nullità della
domanda riconvenzionale o dell’eccezione

I ricorrenti sostengono che, ove fossero disatte ise le
precedenti censure e fosse ritenuta inammissibile la
formulazione di domande alternative, avrebbe dovuto
essere dichiarata la nullità della domanda di retratto
e dell’eccezione riconvenzionale di usucapione con
rimessione al giudice di primo grado per la sanatoria
della nullità, con possibilità di riproposizione in
separato processo e in tal senso formulano due
corrispondenti quesiti.

***
Questi primi otto motivi sono inammissibili in quanto
si fondano sull’insussistente presupposto di una
pronuncia

di

inammissibilità

dell’eccezione

di

usucapione e di mancato esame e pronuncia
sull’eccezione, mentre la Corte di Appello, pur avendo
evidenziato l’incompatibilità logica e una preclusione
“concettuale” dell’eccezione di usucapione rispetto
alla domanda di riscatto, ne ha espressamente
dichiarato l’ammissibilità (v. pag. 5 della sentenza:

O

riconvenzionale.

”…introdotta come eccezione e non come domanda, essendo
finalizzata a paralizzare la domanda di rivendica
dell’attrice, è

processualmente ammissibile sia in

primo grado che in grado di appello”),

ha preso atto

che l’eccezione era stata riproposta in appello e ha

avere preso in esame le

risultanze istruttorie in

merito.
***

9. Con il nono motivo i ricorrenti deducono il vizio di
omessa, o insufficiente o contraddittoria o illogica
motivazione in ordine alla valutazione della prova
testimoniale e al rigetto dell’eccezione di usucapione
e formula le seguenti censure:
a) mancata indicazione nominativa dei testi;
b) mancata specificazione dei nominativi dei testi che
hanno riferito sulle singole circostanze;
c) mancata enunciazione delle ragioni per le quàli le
deposizioni dei testi sarebbero generiche;
d) mancato esame delle deposizioni di sei testi;
e) omissione del ragionamento in ordine alla preferenza
accordata ad alcune deposizioni piuttosto che ad altre;
omesso il giudizio di attendibilità di detepainati
testi rispetto ad altri;

11

proceduto al suo esame nel merito, rigettandola dopo

f) contraddittorietà tra l’affermazione secondo la
quale era provato che la dante causa degli appellanti
aveva per molti anni abitato in un fabbricato del
compendio immobiliare e aveva coltivato il te irreno
l’affermazione che le deposizioni

sarebbero generiche, non probanti il possesso esclusivo
ultraventennale uti dominus dei beni rivendicati.
I ricorrenti riportano in sintesi le deposizioni di due
testi, formulano una censura di mancata valutazione
sull’attendibilità

dei

testi

e

di

mancato

riconoscimento, da parte della Corte di Appello, della
maggiore attendibilità dei testi che non erano parenti.
9.1 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che l’attrice non ha rivendicato la
proprietà esclusiva dei beni in contestazione, ma la
sua comproprietà e che la Corte di Appello ha ritenuto
raggiunta la prova sulla base di titoli di acquisto
(donazione paterna e compravendite da parte di terzi) e
sulla base del riconoscimento della (com)proprietà
desunto dalla dichiarazione con la quale, ancor prima
dell’inizio del giudizio,

gli odierni ricorrenti

dichiaravano di volere esercitare il diritto di
prelazione.

12

circostante e

e

Gli odierni ricorrenti, al fine di contrastare la
domanda di accertamento della comproprietà, hanno
eccepito l’usucapione dei beni, ma per la prova
dell’usucapione, vertendosi in una situazione di
comproprietà, non era sufficiente la prova del

Corte di Appello, era necessaria la prova del possesso
esclusivo invece motivatamente ritenuta carente dalla
Corte di Appello.
Infatti, il comproprietario può usucapire la quota
degli altri comproprietari, estendendo la propria
signoria di fatto sul bene comune in termini di
esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli
altri partecipanti si siano limitati ad astenersi
dall’uso della cosa; al contrario, occorre che il
comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo
inconciliabile con la possibilità di godimento di
altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una
inequivoca volontà di possedere come il proprietario e
non come il semplice possessore .
In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di
questa Corte affermando che il godimento esclusivo
della cosa comune da parte di uno dei compossessori non
è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto

13
.:..

possesso, ma, come ha correttamente evidenziato la

così

determinatosi

possesso

funzionale

all’esercizio

e non anche,

“ad usucapionem”

del

invece,

conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranta da
parte dell’altro compossessore, risultando necesdario,
a fini della usucapione, la manifestazione del dominio

dell’interessato

“res communis”
attraverso

apertamente contrastante

da parte

un’attività
ed

durevole,

inoppugnabilmente

incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere
della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta
usucapione del bene (Cass. 20/9/2007 n. 19478; Cass.
27/7/2009 n. 17462; Cass. 30/6/2011 n. 14467).
In altri termini, è necessaria l’estensione del
possesso, il manifestarsi

dell’animus possidendi

in

termini di esclusività, proprio ciò che, come già
detto, ha motivatamente ritenuto mancante il giudice di
appello.
Questi principi sono stati affermati anche in una
fattispecie simile a quella per cui è causa (con
riferimento alla coltivazione del terreno)nella quale
questa Corte ha confermato la sentenza d’appello
denegativa dell’acquisto per usucapione da parté di un
comproprietario della quota degli altri comproprietari,
con riguardo al compossesso di un terreno agricolo,

esclusivo sulla

oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del
dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di
contemporanea non frequentazione dei luoghi da ‘parte
dell’altro comproprietario, in assenza di comportamenti
apertamente contrastanti e incompatibili con il

volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti
condominus” (Cass. 20/9/2007 n. 19478).
Ciò premesso sul piano dei principi di diritto
applicabili nel caso concreto, con riferimento alle
specifiche censure dei ricorrenti si osserva quanto
segue.
Le censure relative:
– alla mancata indicazione nominativa dei testi (sub
a),
– alla mancata specificazione dei nominativi dei testi
che hanno riferito sulle singole circostanze (sub b),
– alla mancata enunciazione delle ragioni per le quali
le deposizioni dei testi sarebbero generiche (sub c),
– al mancato esame delle deposizioni di sei testi (sub
d),
sono del tutto infondate perché i testi e le
circostanze sui quali essi hanno riferito erano noti
alle parti e nessun obbligo di specifica indicazione

15

possesso altrui e volti ad evidenziare una in equivoca

dei nominativi gravava sulla Corte di Appello che
neppure doveva riportare quali specifiche circostanze
avessero riferito i singoli testi, posto che il giudice
del grado di appello, dovendo esaminare il motilm di

complesso, ritenendole generiche rispetto a quanto
doveva essere provato (e non era stato ritenuto provato
già in primo grado), ossia il possesso esclusivo utile
all’usucapione da parte dei convenuti che eccepivano
l’usucapione; non vi è dubbio che il ritenere generiche
le prove dedotte e assunte presuppone un’analisi e un
esame, essendo il risultato di una verifica; nella
specie, inoltre, non emergono neppure dal contenuto del
ricorso elementi istruttori che deponessero, invece,
con la necessaria specificità e certezza per
l’esercizio del possesso esclusivo, salvo il génerico
riferimento del teste Di Michele Santino al fatto che
solo Anita Alberico occupava l’immobile, peraltro
contraddetto da altre testimonianze secondo le quali i
beni erano utilizzati in comunione dai numerosi
appartenenti alla famiglia Tocco (v. pag 6 della
sentenza); tale circostanza, peraltro, risulta altresì
irrilevante alla luce di altra testimonianza secondo la
quale nel riferimento a una testimonianza secondo la

16
k,

impugnazione, aveva valutato le testimonianze nel loro

z

quale Anita Alberico pagava l’affitto (ancora a pag. 6
della sentenza impugnata).
Parimenti infondate sono le censure relative alla
motivazione sulla preferenza accordata ad alcune

sulla attendibilità di determinati testi rispetto ad
altri (sub e) perché la motivazione della Corte di
Appello è stata esplicitata ed è del tutto ragionevole:
la Corte di Appello ha rilevato che dal complesso delle
deposizioni testimoniali non scaturisse la prova del
possesso esclusivo della comproprietaria che pure
coltivava il terreno circostante al fabbricato nel
quale abitava perché da una testimonianza era risultato
che pagava un affitto e altri testi avevano riferito
che i beni erano utilizzati in comunione dai numerosi
appartenenti alla famiglia Tocco.
Pertanto la Corte di Appello, in simile situazione
(nella quale si pretendeva di provare il possesso
esclusivo ultraventennale), non ha accordato preferenza
ad alcuni testi piuttosto che ad altri e non era tenuta
a motivare sulla circostanza che un teste fosse più o
meno attendibile di un altro, ma ha giustamente preso
atto che il materiale probatorio, complessivamente
valutato, anche considerando le deposizioni dei testi

17

deposizioni piuttosto che ad altre e alla motivazione

non parenti, era generico e, in definitiva, carente ai
fini della prova del possesso ad usucapionem.
E’, infine, infondata anche la censura

(sub f) di

contraddittorietà tra l’affermazione secondo la .quale

per molti anni abitato in un fabbricato del compendio
immobiliare e aveva coltivato il terreno circostante e
l’affermazione che le deposizioni sarebbero generiche,
non probanti il possesso esclusivo ultraventennale uti
dominus

dei beni rivendicati: proprio la circostanza

che la dante causa dei ricorrenti fosse comproprietaria
giustificava sia il fatto che abitasse nel fabbricato,
sia il fatto che coltivasse il terreno, senza per
questo divenire proprietaria esclusiva o pos s
I essore
esclusivo del bene.
10. Con il decimo motivo i ricorrenti deducono il vizio
di omessa, o insufficiente o contraddittoria o illogica
motivazione perché la Corte di Appello non avrebbe
specificato se il giudizio di carenza probatoria era
fondato sulla testimonianza secondo la quale la
Alberico pagava l’affitto o su quelle secondo le quali
i beni erano utilizzati in comunione da numerosi
appartenenti alla

famiglia Tocco, con

18

la conseguenza

era provato che la dante causa degli appellanti aveva

che non sarebbe controllabile l’iter logico-giuridico
della decisione.
10.1 Il motivo è infondato e neppure pertinente
rispetto alla

ratio decidendi

secondo la quale

convenuti che eccepivano l’usucapione del bene del

provare il possesso esclusivo ultraventennale e tale
prova non avevano

fornito; sotto questo

profilo, gli

elementi istruttori costituiti dal pagamento di un
affitto e dall’utilizzo in comunione dei beni da parte
di numerosi appartenenti alla famiglia Tocco non
costituivano, nella corretta logica della motivazione,
elementi di per sé decisivi, ma semplicemente di
supporto della valutazione complessiva del quadro
probatorio, secondo la quale la prova, della quale
erano onerati gli eccipienti, non era stata raggiunta.
11. Con l’undicesimo motivo i ricorrenti deducono la
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. nonché di ogni altra norma in tema di
valutazione delle prove e il vizio di omessa, o
insufficiente o contraddittoria o illogica motivazione
in ordine alla immotivata svalutazione di due
testimonianze di testi indifferenti (Di Michele Santino
e Gaetano) che avvaloravano l’esistenza del fatto

19

quale era comproprietaria l’attrice, avrebbero dovuto

costitutivo

fatto

valere

e

all’irragionevolezza,

contrastante con il criterio del prudente
apprezzamento, nel non ritenere le testimonianze rese
da testi non parenti rispetto a quelle rese da testi
parenti e in tal senso formula i corrispondenti

11.1 Il motivo è infondato: la Corte di Appello non ha
posto a confronto le testimonianze di alcuni e quelle
di altri operando una scelta, ma le ha considerate
complessivamente ed è giunta alla motivata conclusione
che non era raggiunta la prova del possesso esclusivo.
12. Con il dodicesimo motivo i ricorrenti deducono la
violazione o falsa applicazione degli artt. 1158,e 1140
c.c. e di ogni altra norma in tema di possesso e di
usucapione.
I ricorrenti lamentano che la Corte di Appello avrebbe
ritenuto necessaria la prova del titolo del possesso
mentre l’art. 1158 c.c. non prevede la necessità di un
titolo, al contrario incompatibile con il possesso
perché la disponibilità del bene non deve essere
giustificata da alcun titolo e formulando il quesito di
diritto chiedono se deve essere insussistente qualsiasi
titolo giustificativo del possesso di un bene immobile
affinché possa integrarsi e perfezionarsi la

20

quesiti.

fattispecie acquisitiva e se, anzi, l’esistenza del
titolo impedisca l’acquisizione per usucapione.
12.1 11 motivo è inammissibile in quanto non pertinente
rispetto alla motivata

ratio decidendi

della sentenza

si esercitava il possesso da parte di tutti

i

comproprietari e pertanto gli odierni ricorrenti
(comproprietari e compossessori)

avrebbero

dovuto

provare il possesso esclusivo che invece non avevano
provato.
13. Con il tredicesimo motivo i ricorrenti deducono la
violazione o falsa applicazione degli artt.948 e 2697
c.c. e di ogni altra norma in tema di prova, della
proprietà nella rivendica e di riconoscimentd della
proprietà o comproprietà di un immobile.
ricorrenti sostengono

che l’attrice, producendo i

rogiti di acquisto e< 1993 non aveva dato la prova dell'appartenenza dei beni ai suoi danti causa per un periodo almeno utile al tempo necessario per l'usucapione; aggiungono che l'onere probatorio non poteva considerarsi attenuato per il fatto che essi avevano riconosciuto che i danti causa dell'attrice erano legittimi proprietari dei beni a questa .venduti, avendo esercitato la prelazione agraria e avendo 21 impugnata secondo la quale sui beni, in comproprietà, proposto, costituendosi, domanda riconvenzionaTe di riscatto perché né l'eccezione di usucapione, né la proposizione della domanda riconvenzionale di ricatto valgono ad attenuare l'onere probatorio gravantp sul rivendicante; in tal senso formulano tre corrispondenti 13.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il cordpimento dell'usucapione, non e, di regola, attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un'eccezione) di usucapione (atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l'onere di fornire alcuna prova, pur nell'opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata), ma la mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore comporta che il rivendicante possa, in tal caso, limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggettp di un 22 quesiti. • proprio, valido titolo di acquisto (Cass. n. 13186 del 2002; Cass. n. 7529 del 2006; Cass. n. 20037 del 2010). Nella fattispecie i convenuti sia prima del giudizio (esercitando la prelazione agraria nei confronti dei danti causa dell'attrice) sia costituendosi nel di riconvenzionale primo di grado riscatto (formulando nei domanda confronti dei convenuti) avevano inequivocabilmente riconosciuto l'originaria appartenenza del bene ai danti causa dell'attrice; inoltre dall'istruttoria, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Appello, era emersa una situazione di compossesso (v. il riferimentp alla circostanza che i beni venivano utilizzati in comunione dei numerosi appartenenti alla famiglia Tocco) e pertanto l'attrice poteva limitarsi a provare il proprio valido titolo di acquisto. 14. In conclusione il ricorso deve essere rigetrato con la condanna dei ricorrenti, in quanto soccombénti, al pagamento delle spese di questo giudizio di ca i ssazione liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna Tocco Renzo e Tocco Assunta a pagare alla controricorrente Tocco Elisa Doriana le spese di questo giudizio di cassazione 23 1\11 giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, addì 14/5/2014.

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