Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17739 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24438-2018 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. CRON. 9534/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 22/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso per l’impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale richiesta da M.C., proveniente dalla Nigeria.

Il Tribunale, in particolare, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione richieste.

Il richiedente la protezione internazionale ricorre con due mezzi. L’Amministrazione replica con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, perchè il Tribunale si sarebbe basato essenzialmente sui verbali di audizione della Commissione territoriale e sulle conclusioni del procuratore, omettendo di verificare la veridicità dei fatti narrati anche mediante richiesta di chiarimenti al richiedente la protezione internazionale per l’approfondimento delle sue dichiarazioni ovvero attivando il potere istruttorio officioso.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale non si è pronunciato per la inveridicità del suo racconto, ma ha escluso che le motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il paese di origine fossero idonee a giustificare il riconoscimento della protezione richiesta giacchè egli non aveva allegato vicende persecutorie connesse a motivi politici, di discriminazione razziale o religiosa ed il timore paventato non assumeva i quattro connotati richiesti (soggettivo, causale, ambientale, personalizzazione del rischio). Ha inoltre evidenziato, sulla base dei resoconti ufficiali acquisti, che la situazione politica dell’area del lo Stato del Delta in Nigeria, di provenienza non fosse a rischio di violenza.

Ciò posto si deve osservare che non risulta censurata l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, circa il carattere privato dei fatti narrati – peraltro non chiariti nel corpo del ricorso per cassazione -.

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019)

Quanto poi alla lamentata mancanza dell’audizione, lo stesso ricorrente – contraddicendosi – dà atto in premessa (fol. 2) di essere stato ascoltato dal Presidente del collegio.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sulla ravvisata natura personale e privata delle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese, trascurando la circostanza che l’essere di religione cristiana di per sè lo esponeva al rischio di attacchi e violenze anche mortali da parte del movimento estremista islamico Boko Haram; lamenta altresì che la valutazione in merito alla situazione di pericolosità della Nigeria sia stata effettuata operando una distinzione tra la zona a nord, caratterizzata da conflitti, e quella a sud, da cui proviene, lontana dai conflitti.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza in merito alla mancata considerazione della fede religiosa professata e dei connessi pericoli pecca per difetto di specificità, gicchè nel ricorso non è precisato quando ed in che termini tale circostanza sia stata sottoposta al giudice del merito o da quali documenti fosse evincibile.

La censura è inammissibile anche quanto alla critica circa la valutazione delle condizioni di violenza della Nigeria. I giudici del merito hanno esposto che in base a rapporti e fonti ufficiali la condizione della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale determinato dalla attività terroristiche del gruppo “Boko Haram” non è estesa allo Stato del Delta di provenienza del ricorrente.

La censura, senza smentire l’accertamento compiuto dai giudici del merito, nel criticare la “parcellizzazione” del Paese di provenienza, non tiene conto che la realtà della zona di provenienza ha un suo rilievo, come dimostra la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2294/2012, n. 8399/2014) nella misura in cui l’istanza di protezione non può essere rigettata quando in altra zona del territorio del Paese d’origine, a differenza da quella da cui il richiedente proviene, egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, ma non nel caso opposto, come quello in esame, in cui il luogo di provenienza non si connota per una violenza indiscriminata (Cass. n. 5674/2014), in quanto assumono rilievo dirimente le caratteristiche che connotano lo specifico luogo di provenienza.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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