Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17738 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 25/08/2020), n.17738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 788/2016 proposto da:

L.C.S., L.C.M., L.C.G.,

F.M.C., L.C.A., in qualità di eredi di L.C.V.,

(la F. anche in proprio), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ANDREA BAFILE, 2 INT. 10, presso lo studio dell’avvocato VANIA

SERENA OLIVERIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO

FALLETTA;

– ricorrenti –

contro

D.S.C., in qualità di erede universale di

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo

studio dell’avvocato FRANCEESCO BALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE EVOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1705/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1998 C.C. agì dinanzi al Tribunale di Palermo deducendo che, in data (OMISSIS), aveva acquistato l’autovettura Lancia Thema tg. (OMISSIS) da F.M.C., il cui coniuge L.C.V. era dipendente della succursale Fiat Auto s.p.a. presso la quale il C. si era recato per visionare automobili in vendita e che, in data (OMISSIS), l’automobile gli era stata sequestrata dalla Polizia stradale di Palermo perchè aveva il telaio contraffatto e risultava oggetto di furto.

1.1. Su tale premessa, il C. convenne in giudizio i coniugi F.M.C. e L.C.V. per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore o l’annullamento dello stesso per errore sulle qualità del bene, nonchè la restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo, il rimborso delle spese sostenute ed il risarcimento dei danni prodotti dalla perdita della disponibilità del veicolo e dalla conseguente necessità di acquistarne un altro.

1.2. I convenuti F. e L.C. chiamarono in causa in garanzia la succursale Fiat Auto. Il processo fu interrotto per morte del L.C., riassunto nei confronti degli eredi, poi sospeso in attesa della definizione del giudizio penale a carico della F..

1.3. Il Tribunale, con la sentenza n. 10039 del 2009, rigettò le domande attoree per mancanza di prova dell’inadempimento colpevole della venditrice.

2. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 17 novembre 2015 e notificata il 27 novembre 2015, ha riformato la pronuncia di primo grado.

2.1. Dopo aver qualificato la fattispecie come vendita di aliud pro alio, ed avere rilevato che i convenuti-appellati non avevano dato prova dell’assenza di colpa, la Corte territoriale ha condannato la F. e gli altri eredi di L.C.V. in solido al pagamento di Euro 7.230,40 oltre interessi legali a titolo di restituzione del prezzo di vendita, di Euro 466,31 oltre interessi legali a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’acquirente per il trasferimento dell’autovettura, e alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, F.M.C., L.C.G., L.C.A., L.C.S., L.C.M.. Resiste con controricorso D.S.C. in qualità di erede di C.C.. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 530 e 652 c.p.p. e si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del giudicato di assoluzione che si era formato nel giudizio penale a carico della F. e del figlio L.C.S., per riciclaggio e truffa.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1218,1453 e 1492 c.c. e si contesta sia la qualificazione della fattispecie in termini di aliud pro alio sia la declaratoria di risoluzione del contratto, a fronte della impossibilità per il compratore di restituire la cosa venduta.

3. I motivi sono privi di fondamento.

3.1. La Corte d’appello ha ritenuto, correttamente, che il giudicato di assoluzione pronunciato nei confronti di uno degli originari convenuti – la sig.ra F. – non avesse effetto preclusivo nel giudizio civile di accertamento dell’inadempimento contrattuale della medesima F. e del di lei marito, neppure imputato in sede penale. Nè era rilevante, in senso contrario, il fatto che il C. si fosse costituito parte civile per essere risarcito in quanto persona offesa del reato di truffa.

L’affermazione è coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato, vale a dire quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2 (ex plurimis, Cass. 21/04/2016, n. 8035; Cass. 11/03/2016, n. 4764; Cass. 11/032/2011, n. 3376; Cass. 30/10/2007, n. 22883).

3.2. Peraltro, la preclusione è esclusa dalla diversità delle azioni proposte dal C.: risarcitoria da responsabilità extracontrattuale quella proposta in sede penale, per i danni dal reato di truffa; azione da inadempimento contrattuale quella svolta in sede civile nei confronti dei venditori, con conseguente applicazione dei principi generali in tema di inadempimento, primo tra tutti quello sancito dall’art. 1218 c.c..

Sul contraente inadempiente grava, infatti, la presunzione di colpa, che nella specie la Corte d’appello ha ritenuto non superata, in quanto i venditori non avevano fornito elementi di prova e di giudizio idonei a suffragare il convincimento di aver fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione (v. pag. 7 della sentenza, in cui si richiamano circostanze accertate in sede penale riguardo alla ricostruzione dei fatti).

3.3. Immune da censure è poi la qualificazione della fattispecie concreta in termini di aliud pro alio: la vendita di autovettura con telaio contraffatto costituisce un’ipotesi paradigmatica di vendita di cosa assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente (ex plurimis, Cass. 11/11/2008, n. 26953; Cass. 04/05/2005, n. 9227).

3.4. Risulta infondata anchè la censura riguardante la mancata applicazione dell’art. 1492 c.c., comma 3, essendo l’autovettura provento di furto e con telaio contraffatto sottratta per definizione alla disponibilità del compratore.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna in solido dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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