Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17738 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.18/07/2017),  n. 17738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18049-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4380/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2010 R.G.N. 2508/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 11.5.2010 la Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza impugnata dichiarava la nullità del contratto a termine stipulato tra le Poste italiane e B.D. dal 1.4.2005 al 30.6.2005 ai sensi della L. n. 368 del 2001, art. 1, per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla movimentazione carichi presso il Polo Corrispondenza Emilia Lazio assente nel periodo 11.4.2005 al 30.6.2005 con diritto alla conservazione del posto” con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dalla scadenza del termine e con condanna al risarcimento del danno liquidato nelle retribuzioni non corrisposte dal 1.7.2005 alla sentenza:

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; la parte intimata si è costituita resistendo all’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che le censure mosse con i primi due motivi di ricorso chiaramente pregiudiziali rispetto a tutte le altre mossa alla sentenza sono fondate atteso che la Corte territoriale si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.” (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose altre successive, si veda tra le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020, 04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016n. 13055 e ord. sez. 6-L 07/04/2017 n. 9134). Neppure, alla luce del detto orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorreva specificare le causali dell’assenza del personale con diritto alla conservazione del posto. Inoltre (come correttamente rilevato nel secondo motivo) non si è dato conto della prova testimoniale espletata in ordine alla effettive sussistenza delle dette ragioni sostitutive.

che ritiene il Collegio si debba accogliere i primi due motivi di ricorso, restando assorbito l’esame degli altri riguardanti questioni in ordine logico successive e consequenziali, e che la sentenza cassata debba essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che in applicazione dei citati principi riesamini le censure proposte nell’appello.

che alla Corte del rinvio è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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