Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17738 del 07/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17738
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28933/2014 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO
D’ALESSANDRO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI SPA, società soggetta all’attività discrezionale e
coordinamento di Unipol, in persona del suo procuratore, Attivamente
domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA, 2, presso lo studio dell’avvocato
BARBARA LUPPINO, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1567/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. La Corte d’appello di Palermo ha ritenuto P.C. corresponsabile del sinistro che lo vide coinvolto il (OMISSIS). Ha, di conseguenza, ritenuto satisfattiva – tenuto conto del concorso di colpa – la somma da questi percepita dall’assicuratore del responsabile, e rigettato la sua domanda di risarcimento del danno.
2. P.C. ha impugnato dinanzi a questa Corte la suddetta sentenza.
Con tutti e quattro i motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente – il ricorrente lamenta nella sostanza che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove raccolte: gli indizi, le tracce di frenata, il rapporto della polizia municipale, le dichiarazioni delle parti in esso raccolte, la mancata risposta del convenuto all’interrogatorio formale.
2.1. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, il motivo è manifestamente infondato: stabilire intatti come sia avvenuto un sinistro stradale e di chi ne sia la responsabilità è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto.
2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è inammissibile.
La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impegnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez., U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.
Nel caso di specie il ricorrente non si duole affatto dell’omesso esame di fatti materiali”, nel senso precisato dalle Sezioni Unite, ma solo dell’insufficiente valutazione delle prove: censura, per quanto detto, non consentita in sede di legittiità.
3. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.
2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.
Il ricorso è di conseguenza rigettato.
4. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna P.C. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016