Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17738 del 02/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17738
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5332-2018 proposto da:
R.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati TIZIANA FIORINI, FRANCESCO
FALCO;
– ricorrente –
contro
E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.
SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIUNTA, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 67/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI
LAURA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della prima decisione, dichiarava cessato l’obbligo di E.E. di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore della moglie separata R.A.A. a decorrere dalla decisione di primo grado e, per l’effetto, revocava l’onere di versamento a far data dal luglio 2016, ritenendo quest’ultima in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Il ricorso per cassazione è stato proposto da R.A.A. con due mezzi, corredati da memoria; E.E. ha replicato con controricorso e memoria.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Preliminarmente va dichiarata irricevibile la documentazione prodotta dalla ricorrente unitamente alla memoria, perchè trattasi di documentazione che non riguarda la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del controricorso, alla stregua di quanto previsto dall’art. 372 c.p.c.
2. Il primo motivo di ricorso concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., in merito alla revoca dell’assegno di mantenimento.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente, nel criticare la decisione in esame si duole sostanzialmente della valutazione delle emergenze istruttorie compiuta dalla Corte di appello in merito alla connotazione lucrativa riconosciuta alle attività svolte dalla stessa ed al raffronto tra le posizioni reddituali delle parti e ne sollecita un nuovo esame, inammissibile in sede di legittimità ove non confluito nello specifico vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Tale conclusione non è revocabile in dubbio nemmeno nel caso in cui il Procuratore generale, come riferito ad adiuvandum dalla ricorrente sub B (fol. 14 del ricorso), si sia espresso a favore del riconoscimento dell’assegno di mantenimento, considerato che il parere da questi espresso non è vincolante.
3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 156 c.c..
In particolare la ricorrente si duole di essere stata condannata alla restituzione al marito delle somme percepite dal luglio 2016 e sostiene che tale pronuncia violi il principio della irripetibilità dell’assegno di mantenimento più volte affermato dalla giurisprudenza.
Il motivo è inammissibile in quanto la statuizione di condanna denunciata non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata: invero la Corte territoriale ha disposto la revoca dell’assegno di mantenimento con decorrenza retroattiva, ma non ha pronunciato affatto la condanna alla restituzione cui pertiene il tema della irripetibilità dell’assegno di mantenimento, oggetto della censura.
4. Non costituisce motivo di ricorso la preannunciata azione per il recupero di spese di lite contenuta al punto D).
Va invece respinta l’impugnazione della condanna alla corresponsione della metà delle spese processuali del secondo grado di giudizio proposta dalla ricorrente, attesa la soccombenza della stessa nel detto grado di giudizio.
5. In conclusione, in difformità della proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00=, oltre esborsi per Euro 100,00, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019