Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17737 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5034/2010 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GEROLAMO

BELLONI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIOLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati NETANI Gaetano, ROSSI MARCO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PANAPESCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 36, presso lo

studio dell’avvocato SELVANETTI CORRADO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GENTILI Paolo, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7684/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2009, R.G.N. 9391/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato Marco ROSSI e Gaetano NETANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/11 – 5/12/09 la Corte d’Appello di Roma accolse l’appello proposto dalla società Panapesca s.p.a avverso la sentenza n. 2400/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Latina, con la quale quest’ultima era stata condannata a reintegrare S. C. nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni decorrenti dall’1/7/94, e per l’effetto riformò tale decisione, rigettando l’originaria domanda formulata dal lavoratore.

La Corte capitolina pervenne a tale statuizione dopo aver osservato quanto segue: la sentenza n. 186/01 del Tribunale di Latina, utilizzata dallo S. per chiedere ed ottenere la reintegra nel posto di lavoro, conteneva il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a decorrere dal 7/10/86 e la condanna della società convenuta al pagamento di una somma determinata che si riferiva all’arco temporale del rapporto lavorativo compreso tra il 1986 ed il 1994, ma la domanda che aveva provocato quella pronunzia non conteneva alcuna richiesta di ordine di reintegra ed in ogni caso il diritto ad impugnare il licenziamento si era ormai prescritto; inoltre, era inammissibile, in quanto nuova, la prospettazione del lavoratore secondo il quale il recesso intimatogli era contraddistinto da una natura ritorsiva che lo rendeva sempre suscettibile di essere posto nel nulla. Infine, secondo la Corte territoriale, doveva essere riformato anche il capo di condanna al pagamento delle retribuzioni, posto che per ammissione dello stesso ricorrente il rapporto tra la controparte e la Cooperativa Primavera 83, della quale egli era socio, era cessato il 19/6/96, mentre la sentenza del Tribunale di Latina n. 186/01 aveva accertato i fatti di causa fini al 30/6/94, nè lo S. aveva allegato di aver svolto in epoca successiva attività lavorativa in favore della controparte, sia pure per interposizione di mano d’opera.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.C., il quale affida l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resiste con controricorso la Panapesca s.p.a. che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente procedimento nella misura di Euro 2.000,00 per onorario, oltre Euro 32,00 per esborsi, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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