Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17737 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 25/08/2020), n.17737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14869/2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLA PERITORE;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CENTRO COMUNITA’ AGRIGENTO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GREGORIO VII 242, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

LATINO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO LATINO;

– controricorrente –

e contro

EFAL PROVINCIALE DI AGRIGENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2057/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Antonio Ielo, con delega orale dell’avvocato

Marcella Peritore, difensore della ricorrente, che ha chiesto di

riportarsi alle conclusioni assunte negli atti depositati;

udito l’Avvocato Francesca Latino, con delega orale dell’avvocato

Carmelo Latino, difensore della resistente, che ha chiesto di

riportarsi alle conclusioni in atti depositate.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ebbe ad avviare lite avverso l’Associazione Provinciale Centro Comunità Agrigento e l’EFAL di Agrigento assumendo che detti Enti occupavano illegittimamente bene immobile di sua proprietà situato in (OMISSIS).

Sosteneva, difatti, l’Ente sanitario che l’immobile de quo,originariamente in signoria al Consorzio Provinciale Antitubercolare di Agrigento, a seguito della L. n. 833 del 1978, era stato assegnato in proprietà al Comune di Agrigento con vincolo di destinazione all’Unita Sanitaria Locale neo costituita.

Quindi con L. n. 421 del 1992 e conseguente D.Lgs. n. 502 del 1992, i beni, già assegnati ai Comuni con vincolo di destinazione, vennero assegnati in proprietà alla costituita Azienda Sanitaria Provinciale, sicchè l’immobile in questione era stato trasferito in signoria ad esso Ente attoreo in virtù del decreto emanato dall’Assessore sanità Regione siciliana il 28.4.1995.

Resistevano le due associazioni evocate, contestando la pretesa dell’Ente sanitario ed il Tribunale di Agrigento rigettò la domanda avanzata dall’Azienda Provinciale Sanitaria.

Detto Ente propose gravame avanti la Corte d’Appello di Palermo e, resistendo la sola Associazione Provinciale Centro Comunità mentre rimaneva contumace l’Efal, i Giudici panormiti rigettarono l’impugnazione confermando la prima decisione.

Avverso detta sentenza l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione, strutturato su due motivi,illustrato anche con nota difensiva.

Ha resistito con controricorso l’Associazione Provinciale Centro Comunità, mentre l’Efal, ritualmente evocata, è rimasta intimata.

La causa,trattata in Camera di consiglio, era rimessa ad udienza pubblica ed il 18.12.2019 sentite le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso – e dei difensori delle parti costituite,questa Corte ha deciso al controversia siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’Azienda Sanitaria di Agrigento s’appalesa infondato e va rejetto.

Con il primo mezzo d’impugnazione l’Ente ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione delle norme ex artt. 948 e 2697 c.c., e vizio di motivazione circa un fatto controverso decisivo, in quanto la Corte panormita aveva qualificato la sua azione siccome rivendica senza tener conto che la consegna del bene all’Associazione resistente era intervenuta al tempo, in cui era titolare del bene il Comune di Agrigento suo dante causa ex lege, siccome riconosciuto anche dalle parti resistenti.

Pertanto, ad opinione dell’Ente impugnante, l’azione era da qualificare siccome di restituzione posto che l’Azienda agiva quale successore del soggetto – Comune di Agrigento – proprietario che ebbe ad assegnare il bene in godimento all’Associazione resistente.

Con la seconda doglianza l’Ente ricorrente lamenta violazione della L. n. 833 del 1978, art. 66 ed L.R. Sicilia n. 87 del 1980, artt. 39 e 40 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, in quanto la Corte distrettuale ebbe malamente a ritenere non fornita la prova del suo diritto di proprietà sull’immobile discendente direttamente dalle norme indicate siccome violate.

Le due censure sopra sunteggiate appaino intimamente correlate sicchè è opportuna la loro trattazione unitaria.

Difatti l’argomento svolto nella prima ragione di censura – l’azione proposta andava qualificata siccome restituzione e non rivendica – riposa sulla soluzione della critica svolta nella seconda doglianza ovverosia che l’Azienda impugnante era divenuta ex lege proprietaria del bene immobile oggetto di causa, inizialmente in pacifica signoria al Consorzio Antitubercolare di Agrigento quindi divenuta proprietà del Comune di Agrigento, Ente quest’ultimo che ebbe a concederla in uso al Consorzio resistente.

Dunque l’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà dal Comune di Agrigento all’Azienda Sanitaria ricorrente comportava anche la successione nel rapporto obbligatorio con qualificazione,siccome richiesta di restituzione di bene affidato in godimento,dell’azione in concreto proposta avverso il Consorzio resistente e non già rivendica,come ritenuto dai Giudici del merito.

La tesi sostenuta dall’Azienda sanitaria ricorrente non appare fondata poichè non risulta in causa fattualmente provato che il bene immobile oggetto di contesa sia stato trasferito in proprietà dal Comune di Agrigento all’Azienda Sanitaria impugnante.

Questo Collego concorda con l’insegnamento desumibile dall’arresto di questa stessa sezione – Cass. sez. 2 n. 1895/17 – ossia che in relazione ai beni immobili indicati nella norma portata dalla L. n. 833 del 1978, art. 66, il trasferimento del diritto di proprietà dagli Enti sanitari disciolti al Comune con vincolo di destinazione – patrimonio indisponibile – sia intervenuto ex lege diversamente da quanto stabilito per i beni appartenenti alle disciolte Mutue – art. 65 citata Legge – ma un tanto ancora non risolve la questione oggi sottoposta all’esame della Corte.

Difatti la stessa disposizione L. n. 833 del 1978, ex art. 66, al comma 4, stabilisce specifico intervento delle Regioni per dar attuazione al trasferimento disciplinato al comma 1, da attuarsi gradualmente secondo il disposto ex art. 61 citata Legge. Inoltre la norma citato art. 66, ex comma 7, prevede anche che la Regione disciplini le modalità di svincolo dei beni acquisiti dai Comuni ed il reimpiego dei capitali, così realizzati, in favore della finalità sanitaria perseguita.

E detto prescritto intervento,quanto alla Regione siciliana, risulta operato con la L.R. n. 87 del 1980, che detta apposita disciplina per il trasferimento dei beni immobili individuati della L. n. 833 del 1978, ex art. 66, lett. a) b).

Detta normativa prevedeva anzitutto la verifica da parte degli Enti, già titolari dei beni, della componente di patrimonio destinata “totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari”, quindi – art. 38 – l’emissione di apposito provvedimento amministrativo di trasferimento del diritto di proprietà.

Infine il disposto D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 5, prevede che tutti i beni immobili, al momento dell’entrata in vigore del decreto, in proprietà ai Comini con vincolo di destinazione alle USL siano trasferiti alle nuove Aziende Sanitarie sempre mediante apposito provvedimento adottato dalla Regione – L.R. Sicilia n. 30 del 1993.

Dunque erroneamente l’Azienda sanitaria ricorrente reputa che i beni, già appartenenti ai disciolti Enti sanitari nel 1978 siano stati trasferiti in blocco ai Comuni e quindi nel 1992 alle neo costituite Aziende Sanitarie, poichè come visto era prevista apposita procedura amministrativa per dar corso alle direttive di legge.

Direttive che con riguardo ai beni appartenenti agli Enti considerati nella norma di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 66, comma 1, lett. a), erano per il dato letterale solamente quelli preordinati allo svolgimento del servizio igienico sanitario e con riguardo agli Enti elencati sub lett. b) ugualmente erano quelli preordinati all’espletamento dell’attività igienico sanitaria propria,siccome insegna il puntuale arresto di questa Corte del 2007.

Di assoluto rilievo in causa dunque appare essere la prova che il bene immobile in questione dal Consorzio antitubercolare sia stato trasferito al Comune, prima e da detto Ente sia, poi, stato trasferito all’Azienda ricorrente, poichè solo in presenza di tale prova l’Azienda sanitaria può presentarsi siccome avente causa del soggetto che ebbe a consegnare in godimento l’immobile al Consorzio resistente.

In causa è dato pacifico, anzi accertato con valenza di giudicato – siccome precisato nella sentenza impugnata -, che l’immobile de quo era stato concesso in godimento dal Consorzio antitubercolare a soggetto non esercente alcuna attività sanitaria, sicchè mai ebbe ad essere destinato a fine igienico sanitario. Fattualmente viene dato atto nella sentenza impugnata che, bensì, l’Ente sanitario acgragantino fondò la sua pretesa su decreto dell’Assessore siciliano alla Sanità del 28.4.1995 e decreto regionale del 9.7.1981, attuativo della L.R. n. 87 del 1980, titolo per la trascrizione deducendone l’esistenza, ma non provvide mai a depositarli in atti per comprovare il suo asserto.

Dunque l’Ente ricorrente se ha provato in astratto – in forza del richiamo alle norme di legge – che anche il bene de quo era suscettibile di trasferimento al Comune ex lege n. 833 del 1978, tuttavia non ha anche dimostrato anche in concreto che detto trasferimento sia stato attuato in forza delle disposizioni della L.R. n. 87 del 1980, una volta espletate le verifiche dalla stessa previste,come sopra illustrato.

Difetta poi anche adeguata prova che l’immobile de quo – come detto mai utilizzato per l’espletamento di servizio igienico-sanitario – sia stato trasferito dal Comune all’Azienda sanitaria, ex D.Lgs. n. 502 del 1992 e L.R. n. 30 del 1993, posto che era consentito come visto al Comune titolare di rimuovere il vincolo di destinazione.

In difetto dell’asserito trasferimento del bene oggetto di causa dal Comune di Agrigento all’Azienda Sanitaria Provinciale viene meno la prospettazione che l’azione proposta era da qualificare siccome restituzione di bene assegnato in godimento al Consorzio resistente dall’Ente pubblico, proprio dante causa.

Dunque rettamente i Giudici di merito hanno qualificato l’azione svolta siccome rivendica con il consegnate pieno onere probatorio,nella specie non assolto.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’Azienda ricorrente al pagamento in favore del Consorzio delle spese di questa lite di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.500,00,di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome precisato in motivazione.

Concorrono in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento le condizioni processuali di legge per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso,condanna l’Azienda ricorrente a rifondere al Consorzio resistente le spese di questo giudizio di legittimità che tassa in complessivi Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo la tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Azienda ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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