Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17737 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27177/2014 proposto da:

F.N.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

SANTO 26, presso lo studio dell’avvocato FABIO GERBINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO FABIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SARA TASSONI, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA

dell’08/10/2013, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ROSSANA LANIA, giusta delega allegata al verbale

dell’Avvocato FABIO, difensore del ricorrente, che si riporta agli

scritti;

udito l’Avvocato FRANCESCO TASSONI, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. F.N.P. ha impugnato per tassazione la sentenza con la quale la Corte d’appello di Messina, confermando la decisione di primo grado, ritenne fondata la sua domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza d’un sinistro stradale, proposta nei confronti del conducente del veicolo sul quale viaggiava e del di lui assicuratore della r.c.a..

2. A fondamento della propria pronuncia di rigetto la Corte d’appello osservò che: – l’attrice ascriveva al convenuto, a titolo di colpa, l’avere eseguito una brusca frenata (per evitare un veicolo proveniente dalla direzione opposta) “senza avvertirla”;

– al momento della frenata l’attrice aveva “allentato la cintura di sicurezza”, per potersi chinare a raccogliere qualcosa sul pavimento dell’abitacolo;

– tale condotta fa causa esclusiva dei danni patiti dall’attrice impattando col volto contro le parti interne dell’abitacolo:

– il danno non si sarebbe potuto evitare neanche se il vettore avesse tenuto una velocità più moderata, dal momento che egli avrebbe dovuto comunque frenare per evitare il veicolo antagonista.

3. Col primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia che la sentenza impugnata sarebbe affitta sia da violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3); sia da nullità (art. 360 c.p.c., n. 4); sia da “illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Nella illustrazione del motivo spiega che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sia che la condotta della vittima fu causa esclusiva del sinistro; sia che una più moderata velocità da parte del vettore non avrebbe evitato il danno; sia nel ritenere “colposa” la condotta della vittima.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, posto che tale vizio non viene nemmeno illustrato.

3.2. Il motivo è, altresì, manifestamente inammissibile nella parte in cui lamenta il vizio di “illogica e contraddittoria motivazione”: vizio che, nei termini in cui è prospettato dalla ricorrente, a far data dall’11.9.2012 è scomparso dal nostro ordinamento per effetto della novella dell’art. 360 c.p.c., introdotta dal D.L. n. 83 del 2012.

3.3. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui prospetta la violazione di legge.

Stabilire, intatti, se la vittima di un sinistra stradale abbia o no fornito un contributo causale esclusivo al verificarsi di esso è un accertamento in facto, non una valutazione in iure.

3.4. Nella parte, infine, il cui la ricorrente lamenta Perroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto colposa la sua condotta (allentare la cintura di sicurezza e chinarsi in avanti), il motivo è infondato alla luce dell’art. 172 C.d.S., comma 7, alla stregua del quale i passeggeri di veicoli a motore hanno l’obbligo di usare le cinture di sicurezza “in qualsiasi situazione di marcia”.

4. Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, irrilevanti le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2054 c.c., comma 1, per avere ritenuto esente da colpa il conducente del veicolo sul quale viaggiava la danneggiata.

Ma l’art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente una mera presunzione di colpa, non una ipotesi di responsabilità oggettiva, presunzione che resta superata quando il conducente dimostri la sussistenza d’un caso fortuito, ivi compresa la colpa esclusiva della vittima.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto giustappunto – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede – sussistere la colpa esclusiva della vittima, e rigettato la domanda: dunque nessuna violazione dell’art. 2054 c.c., è immaginabile.

La ricorrente soggiunge poi che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto di un provvedimento amministrativo, dal quale risultava quale fosse la segnaletica stradale esistente sul luogo del sinistro, e che tale omissione integrerebbe gli estremi dell'”omesso esame d’un fatto decisivo”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tale allegazione tuttavia cozza contro quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte: queste ultime, chiamate ad interpretare il significato del muovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando d’atto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultante probatorie astrattamente rilevanti” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel nostro caso il “fatto storico” rappresentato dalla condotta di guida del convenuto è stato preso in esame dalla Corte d’appello, sicchè resta incensurabile in questa sede l’omesso esame d’un elemento istruttorio.

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna F.N.P. alla rifusione in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.N.P. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

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