Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17737 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1589-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175,

presso lo studio dell’avvocato MAURO PANZOLINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSSANA CATALDI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO SILIMBANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7123/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Milano Assicurazioni SPA aveva agito in giudizio a titolo di risarcimento danni nei confronti di Poste Italiane SPA (negoziatrice) per avere pagato, quest’ultima, un assegno di traenza non trasferibile a soggetto diverso dal prenditore.

Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda.

La Corte di appello di Roma ha accolto l’appello di Milano Assicurazioni ed ha ritenuto la responsabilità di Poste, condannandola al pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali e rivalutazione.

Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi corredati da memoria; Unipolsai Assicurazioni SPA, quale incorporante, ha replicato con controricorso e memoria.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Le questioni affrontate nel presente giudizio riguardano un assegno di traenza per indennizzo assicurativo emesso su disposizione della società assicurativa (Milano Assicurazioni) dalla banca trattaria (Banca SAI) ed inviato da questa al beneficiario a mezzo posta ordinaria. L’assegno veniva pagato dalla negoziatrice Poste Italiane, previa identificazione, ad un soggetto che successivamente risultava non essere l’effettivo beneficiario del titolo, di guisa che la società assicuratrice, attrice nel giudizio risarcitorio, aveva dovuto emettere altro assegno a favore dell’assicurato.

1.2. Tale vicenda si inscrive nel tema concernente la natura della responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, affrontato nelle sentenze n. 12477 e 12478/2018 delle Sezioni Unite.

Queste, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l’indirizzo che riconosceva alla disposizione della L. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 – applicabile anche all’assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nella stessa legge, successivo art. 86, e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3133 del 07/10/1958; id. Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 09/02/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 12/03/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 18543 del 25/08/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 22816 del 10/11/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 18183 del 25/08/2014 ed id. Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22/02/2016; id. Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016; id. Corte Sez. 6-3, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l’inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l’incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176,1189 e 1218 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 09/07/1968; id. Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978; id. Sez. 1, Sentenza n. 686 del 25/01/1983; id. Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 11/10/1997; id. Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016), hanno ritenuto di condividere le soluzioni espresse da quest’ultimo orientamento in quanto ritenuto maggiormente conforme alla natura di tipo contrattuale della responsabilità della banca, affermando il seguente principio “Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2.”.

1.3. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice Legge assegni ex art. 43, è di natura contrattuale “da contatto”, in ragione dell’obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da contatto qualificato – inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – non è oggettiva e cioè non ricorre “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore”.

Su tale premessa hanno ricordato infatti che – come da principio consolidato di legittimità – in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c.: è perciò consentito all’obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice – essendo tenuta ad osservare nell’adempimento la diligenza di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, in ragione della sua qualità di operatore professionale – risponde del danno anche in ipotesi di “colpa lieve”, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta.

Hanno infine evidenziato la specificità della previsione di cui alla legge assegni, art. 43, comma 2, giacchè la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall’errata identificazione dell’effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l’art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni – art. 1189 c.c., comma 1, (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile – art. 1992 c.c., comma 2, (adempimento della prestazione) – che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.

1.4. Tanto rammentato, vanno ora esaminati i motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, degli artt. 1176 e 1992 c.c.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, e degli artt. 1176,1189 e 1992 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia considerato la condotta diligente di Poste e non abbia valutato la responsabilità della banca trattaria in ordine alla mancata vigilanza in sede di compensazione.

2.3. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione: sono fondati e vanno accolti.

2.4. In sede di valutazione della responsabilità di un operatore professionale qualificato – come Poste Italiane – riferita alla negoziazione di un assegno non trasferibile a favore di un soggetto non corrispondente al beneficiario, come già ricordato, non trovano applicazione le disposizioni di diritto comune di cui agli artt. 1189 e 1992 c.c., che circoscrivono entrambe la responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave, stante la prevalenza della disciplina speciale conseguente all’applicazione del combinato disposto della legge ass., art. 43 e dell’art. 1176 c.c., comma 2, da cui discende una responsabilità contrattuale anche per colpa lieve, di guisa che la prova liberatoria che l’obbligato può fornire ex art. 1218 c.c. deve essere idonea ad escludere anche la colpa lieve.

La Corte di appello, nel presente caso, in concreto non si è attenuta agli anzidetti principi giacchè ha affermato che “Poste Italiane… è responsabile dell’erroneo pagamento a prescindere dalla sussistenza di una sua colpa nella identificazione dello stesso prenditore….” (fol. 5 della sent. Imp.), in tal modo mancando di valutare la condotta di Poste alla stregua del parametro di diligenza richiesto e la decisione va cassata.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2.

La ricorrente si duole di essere stata condannata al risarcimento del danno non solo nella misura della sorta capitale e degli interessi legali, ma anche del maggior danno ex art. 1224 c.c. Sostiene l’erroneità di tale statuizione sulla considerazione che non è stata fornita alcuna prova del danno e che l’obbligazione pecuniaria costituisce debito di valuta, informato al principio nominalistico e non soggetto a rivalutazione monetaria.

5.2. Il terzo motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi.

6.1. In conclusione, in difformità della proposta del relatore, vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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