Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17736 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.O., nella qualità di erede e moglie, O.

G., O.F., nella qualità di eredi e figli del

de cuius O.L., elettivamente domiciliati in ROMA – OSTIA

LIDO, VIALE VASCO DE GAMA 34, presso lo studio dell’avvocato ROSSI

VINCENZO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso L’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1844/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10/03/08, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.O., O.G. e O.F., nella qualità di eredi di O.L., hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 13 maggio 2008, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta dal loro dante causa nei confronti dell’INPS e diretta ad ottenere la pensione d’inabilità oltre che l’indennità di accompagnamento, o, in subordine, l’assegno d’invalidità.

L’Istituto ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Alla relazione i ricorrenti hanno replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso, nel denunciare violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, critica la sentenza impugnata per avere confermato la decisione di primo grado, in ordine al rigetto della domanda subordinata, per la mancata prova dei requisiti socio economici, così erroneamente trascurando non solo la dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione, ma soprattutto l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, documenti allegati sin dal primo grado del giudizio.

Prima del motivo, in quanto pregiudiziale, deve essere esaminata la questione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto e in base alla quale nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è chiesta la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

Nella relazione si è rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato il 4 settembre 2009, e che non è qui applicabile, in quanto controversia in materia di assistenza obbligatoria, la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (v. fra le tante Cass. 8 aprile 2002 n. 5015), per cui l’impugnazione risulta proposta oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., comma 1, nel testo precedente alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009 n. 69 (che lo ha ridotto a mesi sei dalla pubblicazione della sentenza, ma che nella specie non va applicata ratione temporis).

Queste conclusioni sono condivise dal Collegio e non possono essere inficiate dalle deduzioni svolte dai ricorrenti nella memoria presentata e con le quali essi, nel richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11394 del 19 dicembre 1996, sostengono che il termine per proporre ricorso per cassazione è stato qui prorogato ai sensi dell’art. 328 cod. proc. civ., ultimo comma.

Si deve infatti osservare come tale disposizione – la quale recita “Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti dall’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento” – non è utilmente invocabile, in quanto nella specie la morte del dante causa degli odierni ricorrenti è avvenuta il 26 maggio 2009, dopo che era interamente decorso il termine annuale d’impugnazione stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 60), decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 13 maggio 2008.

Inammissibile è infine la richiesta di rimessione in termini avanzata dai ricorrenti, i quali hanno addotto la loro incolpevole ignoranza circa il termine di scadenza per impugnare, in quanto l’assistibile, loro dante causa, nel periodo che precedeva “era in condizioni di piena incapacità naturale e tale condizione ha impedito che lo stesso potesse comunicare agli stessi congiunti della esistenza della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1844/08, depositata il 13/5/2008”. Infatti, l’istituto della rimessione in termine, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ., trova applicazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in riferimento alle sole decadenze nella quali siano incorse le parti nella trattazione della causa nel giudizio di primo grado, e non è applicabile alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all’introduzione di quello di cassazione e alla sua prosecuzione, attività per le quali vige tuttora la regola della improrogabilità dei termini perentori disposta dall’art. 153 cod. proc. civ. (Cass. 21 aprile 2004 n. 7612).

Si deve quindi concludere per l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie non applicabile dato che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado risale al 4 giugno 2003, data precedente all’entrata in vigore della modifica.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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