Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17736 del 02/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17736
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23286-2018 R.G. proposto da:
E.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
PANNOZZO GIULIANA;
– ricorrente –
contro
VODAFONE ITALIA SPA, in persona del procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato PERSICHELLI STEFANO, che la rappresenta e
difende;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
LATINA, depositata il 20/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI
MARCO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che chiede
alla Corte di rigettare il ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. E.V., imprenditore agricolo individuale, convenne dinanzi al Tribunale di Latina la società Vodafone Italia s.p.a., esponendo che:
-) aveva stipulato con la società convenuta un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia mobile, relativo a quattro diverse utenze;
-) il gestore telefonico gli aveva addebitato costi relativi ad utenze telefoniche a cui era del tutto estraneo, nonchè costi relativi all’acquisto di prodotti di telefonia da lui mai compiuti.
Chiese la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul suo conto corrente bancario, nonchè al risarcimento del danno.
2. La Vodafone si costituì eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, deducendo che il contratto di utenza telefonica includeva una clausola che attribuiva la competenza ratione loci in via esclusiva al Tribunale di Milano.
3. Con ordinanza 9 luglio 2018 il Tribunale di Latina declinò la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Milano.
Il Tribunale ritenne che l’attore aveva stipulato il contratto “nella qualità di titolare di partita Iva”, e quindi nella veste di imprenditore; che di conseguenza non potesse beneficiare della speciale disciplina relativa al foro del consumatore; che la clausola di deroga alla competenza territoriale era stata espressamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c., ed era dunque valida ed efficace.
4. L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza da E.V..
Ha resistito con memoria la Vodafone.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’infondatezza del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è formalmente articolato in quattro motivi.
Esso tuttavia contiene plurime censure, talune delle quali concentrate in un solo motivo, ed altre ripetute in più motivi.
Ritiene perciò questa Corte più proficuo esaminare il ricorso a prescindere dalle partizioni adottate dalla difesa del ricorrente, e di badare piuttosto alle censure concretamente sollevate, che qui saranno esaminate nell’ordine logico di cui all’art. 276 c.p.c., comma 2.
2. Con una prima censura (p. 5, ripresa a p. 8) il ricorrente lamenta che il Tribunale ha fondato la sua decisione su un clausolario contrattuale del quale aveva disconosciuto la propria sottoscrizione, senza che la controparte proponesse istanza di verificazione.
2.1. La censura è infondata: il contratto contenente la clausola di deroga alla competenza è stato depositato dallo stesso attore, come rilevato dal Tribunale con statuizione non impugnata. In tal modo egli ne ha fatto proprio il contenuto ed ha ammesso per facta concludentia di averlo sottoscritto.
3. Con una seconda censura (p. 5-6) il ricorrente lamenta che il contratto da lui sottoscritto non conteneva alcuna deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria.
3.1. La censura, oltre ad essere inammissibile perchè non riproduce nè riassume il testo del contratto, in violazione dell’onere richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, è comunque infondata perchè prescinde del tutto dal diverso accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
4. Con una terza censura (p. 7) il ricorrente lamenta che, in ogni caso, l’obbligazione della Vodafone era sorta e doveva essere eseguita a Terracina.
4.1. La censura è infondata perchè, a fronte di una clausola di deroga della competenza, non rileva il luogo dove l’obbligazione sia sorta o debba essere eseguita.
5. Con una quarta censura (p. 9) il ricorrente lamenta che la clausola di deroga alla competenza per territorio era nulla perchè “non oggetto di contrattatone tra le parti”.
5.1. La censura è inammissibile per difetto di rilevanza.
Infatti, una volta esclusa la qualità di consumatore in capo all’odierno ricorrente, la circostanza che la clausola suddetta fosse stata o non fosse stata oggetto di trattativa sarebbe priva di conseguenze giuridiche.
6. Con una quinta censura (pp. 9-11) il ricorrente invoca l’applicazione, nel caso di specie, del c.d. foro del consumatore.
6.1. La censura è manifestamente infondata, avendo il Tribunale accertato che il contratto venne stipulato dall’odierno ricorrente nella veste di professionista, nè avendo l’odierno ricorrente mai censurato tale affermazione.
7. Con una sesta censura (p. 12) il ricorrente deduce che per almeno uno dei numeri telefonici per i quali aveva stipulato il contratto “è dichiarato dalla stessa controparte l’uso residenziale a cui lo stesso era destinato”.
7.1. Tale censura è inammissibile per totale difetto di illustrazione, ex art. 366 c.p.c., n. 4.
Il ricorrente infatti non riferisce quale sarebbe l’utenza stipulata per tua, residenziale, quali fossero i termini del relativo contratto, donde risultasse la stipula di esso per scopi estranei all’esercizio dell’impresa.
8. Con una settima censura il ricorrente lamenta che oggetto della domanda era il risarcimento del danno patito per l’addebito di costi mai sostenuti e relativi ad utenze a lui non riferibili: e quindi un fatto illecito che prescindeva dall’esistenza del contratto (p. 12-13).
8.1. La censura è manifestamente infondata.
A prescindere dal fatto che la domanda venne prospettata chiaramente come domanda contrattuale ab initio dallo stesso ricorrente, colui il quale sostenga di avere pagato una somma di denaro in esecuzione di un contratto in virtù del quale avrebbe dovuto pagare un corrispettivo minore, propone per ciò solo una domanda di inadempimento contrattuale.
9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo, assumendo la controversia di valore indeterminato, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014l, art. 5, comma 5.
10. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
-) dichiara la competenza del Tribunale di Milano;
-) condanna E.V. alla rifusione in favore di Vodafone Italia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte di E.V. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019