Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17735 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 88,

presso lo studio dell’avvocato AMICONI MAURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FALANGA DOMENICO, giusta procura alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già Ferrovie dello Stato SpA –

Società di Trasporti e Servizi) così mutata la precedente

denominazione sociale, Società con socio unico, soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato

SpA, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che

la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 556/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 20.5.08, depositata l’11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per la controricorrente l’Avvocato Costanza Acciai (per delega

avv. Gerardo Vesci) che si riporta agli scritti.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella controversia promossa con ricorso del 31 gennaio 1992 da V.P. nei confronti delle Ferrovie dello Stato per il riconoscimento del diritto ai benefici economici conseguenti alla malattia professionale contratta nell’espletamento dell’attività lavorativa, la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata l’11 luglio 2008, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello, perchè il predetto V. non aveva adempiuto alla rinnovazione della notificazione.

La Corte territoriale ha osservato che nel corso del giudizio di gravame, all’udienza del 15 gennaio 2008, il V. aveva richiesto un nuovo termine per provvedere alla notificazione dell’atto di appello depositato il 28 settembre 2002 (la decisione di primo grado era stata resa il 17 gennaio 2002) e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, non effettuata in precedenza, ma disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., essa era stata eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale però non aveva lo ius postulandi dopo la trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni; perciò la notificazione era nulla e il vizio non era sanabile, in quanto il secondo termine assegnato ai sensi dell’ari:. 291 cod. proc. civ. è di natura perentoria.

Per la cassazione di tale sentenza il V. ha proposto ricorso con un motivo.

L’azienda intimata, nell’attuale denominazione di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 330 cod. proc. civ. ed assume l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere la nullità della notificazione dell’appello alla società odierna resistente, eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in base al rilievo che questa non aveva più lo ius postulandi per l’Azienda ferroviaria dopo la trasformazione in società per azioni. Sostiene il ricorrente che sebbene con la privatizzazione delle Ferrovie dello Stato era venuto meno il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, questa, avendo difeso l’azienda in primo grado, era abilitata a riceversi la notificazione dell’appello.

Il ricorso non può essere accolto.

Come risulta dalla sentenza impugnata e da quanto esposto dal ricorrente nel presente ricorso, l’atto di appello, sebbene depositato in cancelleria tempestivamente non era stato notificato nel termine assegnato. Si deve fare perciò applicazione del principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 30 luglio 2008 n. 20604, secondo cui nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile, ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ..

Erroneamente perciò il giudice del gravame ha disposto la rinnovazione della notificazione, e passata in giudicato la sentenza di primo grado, il giudizio non poteva proseguire.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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