Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17735 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 25/08/2020), n.17735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10910-2017 proposto da:

M.C., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

CASSA DI RISPARMIO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza relativa al RG 3255/2016 del TRIBUNALE di UDINE,

depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. M.C. ebbe a svolgere attività di curatore dell’eredità giacente in morte di C.G. – coadiuvato da Ci.Gi. – ed all’esito della procedura,unitamente alla coadiutrice, chiese al Giudice la liquidazione del compenso.

Sia l’avv. M. che la coadiutrice proposero opposizione avverso il decreto di liquidazione poichè i rispettivi compensi tassati in misura inadeguata rispetto alla qualità e quantità dell’opera professionale prestata.

Ad esito della trattazione istruttoria il Giudice del Tribunale di Udine ebbe a rigettare l’opposizione svolta da curatore e coadiutrice posto che i compensi correttamente liquidati in via equitativa utilizzando criterio tratto da tariffa professionale attagliata alle caratteristiche concrete dell’opera svolta.

Avverso detta ordinanza il solo avv. M.C. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi ed illustrato anche con nota difensiva.

L’Agenzia del Demanio ha resistito con controricorso,mentre la spa Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da M.C. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto D.M. n. 55 del 2014, ex artt. 21,22 e 26 – tariffa professionale avvocati – e falsa applicazione della disciplina ex D.M. n. 169 del 2010, art. 50 – tariffa commercialisti abrogata – nonchè mancata applicazione della normativa ex D.M. n. 30 del 2012 in quanto il Giudice friulano non ebbe ad applicare l’indicazione data da documento del 2016 del COA, optando per l’applicazione di normativa abrogata disciplinante attività neppure analoga a quella effettivamente esplicata nell’ambito della curatela dell’eredità giacente C..

Comunque,ad opinione del ricorrente,il Giudice dell’opposizione doveva rendere esplicito il suo ragionamento ed applicare criteri che tenessero conto della qualità e quantità dell’attività professionale svolta in relazione alle operazioni effettate quale curatore.

La censura formalmente si fonda sulla denunzia di violazione di norme giuridiche, ma nella sostanza si limita a proporre propria ricostruzione dell’esercizio del riconosciuto potere equitativo del Giudice, contrapponendola in quanto migliore alla ricostruzione elaborata dal Tribunale.

Difatti il Giudice friulano ha richiamato, in primo luogo,l’insegnamento di questo Supremo Collego che,in materia di liquidazione compenso al curatore dell’eredità giacente, nel difetto di tariffa positivamente stabilita era doveroso il ricorso all’equità.

Quindi ha sottolineato come il Giudice potesse operar riferimento, quale criterio direttivo alla sua valutazione equitativa, a tariffe – anche abrogate – afferenti alla professione – Cass. sez. 1 n 7731/91 – la cui attività professionale tipica risulta prevalentemente svolta dal curatore per espletare il suo incarico.

Infine il Tribunale ha individuato nella tariffa dei commercialisti detta attività posto che ha ritenuto che l’opera svolta dal M. era principalmente inquadrabile in quella tipica di detta professione.

A fronte di un tanto il ricorrente ha semplicemente postulato che,invece, l’attività da lui effettivamente svolta nel curare l’eredità giacente C., fosse per qualità e quantità inquadrabile nell’ambito della professione forense, e da liquidare secondo la relativa tariffa, ed un tanto anche sulla scorta di apposito parere reso dall’Associazione professionale di categoria ovvero richiamando la tariffa per i curatori fallimentari, pacificamente Cass. sez. 2 n. 12767/91, Cass. sez. 2 n. 11046/95 – non applicabile alla specie.

Con la seconda ragione di doglianza il M. lamenta omesso esame di fatto decisivo individuato nell’ammontare del passivo dell’eredità giacente ovvero nell’apodittica scelta,fatta dal Magistrato,di riconoscere l’aumento del compenso nella riduttiva misura del 25%.

Formalmente il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo,ma sostanzia l’argomento critico proposto con l’omessa – a sua opinione – valutazione da parte del Giudice friulano delle sue tesi difensive.

Tuttavia è lo stesso ricorrente a puntualizzare come il Tribunale ebbe ad implicitamente – operando richiamo alla tariffa abrogata dei commercialisti – ritenere rilevante ai fini della liquidazione il solo ammontare dell’attivo e non anche del passivo; ebbe a ritenere non applicabile la tariffa ministeriale per i curatori fallimentari, nonchè a ritenere corretto il ricorso alla tariffa dei commercialisti e,non già, a quella degli avvocati; ebbe a ritenere adeguato il compenso fissato in relazione alla qualità e quantità dell’opera prestata.

Dunque non concorre nella specie alcuna omesso esame, bensì esame non condiviso,quanto alle conclusioni, da parte del ricorrente.

Le spese di questa lite di legittimità a favore dell’Agenzia del Demanio resistente costituito – vanno poste a carico del M. e liquidate in Euro 3.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione verso l’Agenzia del Demanio costituita le spese di questo giudizio di legittimità,tassate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di Consiglio in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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