Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17734 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/08/2020), n.17734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32371-2018 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO TADDEUCCI

SASSOLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI

ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

C/0 IL TRIBUNALE DI FIRENZE;

– intimati –

avverso la decisione n. 20/2018 della COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI

PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere PICARONI ELISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbito il secondo motivo del ricorso;

udito l’Avvocato Domenico Benussi, con delega depositata in udienza

dall’avvocato Mario Taddeucci Sassolini, difensore del ricorrente,

che si riportato agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il dottor D.M. ha proposto ricorso articolato in due motivi per la cassazione della decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del 18 gennaio 2018 che, in parziale accoglimento del ricorso del medesimo D. avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze, ha ridotto la sanzione disciplinare irrogatagli, da sei a cinque mesi di sospensione dall’esercizio della professione.

2. Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati Ministero della salute, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze, PM presso il Tribunale di Firenze.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata nullità della decisione impugnata per vizio di costituzione dell’organo giudicante, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato 06/02/2018, n. 769, che ha annullato il D.P.C.M. 27 dicembre 2016 con il quale era stata rinnovata la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie allo scopo di adeguarne la composizione alla sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2016.

2. Il motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del rimanente.

2.1. La composizione della Commissione centrale che ha deciso sul ricorso del Dott. D. risulta viziata sotto il profilo della carenza dei requisiti di indipendenza e imparzialità dei componenti, e quindi dell’organo collegiale giudicante.

2.2. Come rilevato dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato, il D.P.C.M. che ha rinnovato la composizione della Commissione centrale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2016, è risultato viziato, sul piano amministrativo, negli stessi termini che hanno dato luogo alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contenuta nel D.Lgs. art. 17 del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse).

La norma dichiarata incostituzionale prevedeva infatti la presenza, nella Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – che è organo di giurisdizione speciale chiamato a definire controversie in materia elettorale, disciplinare nonchè inerenti la tenuta dei rispettivi albi professionali (Cass. Sez. U 07/08/1998, n. 7753) – di due dirigenti del Ministero della salute, e la Corte costituzionale ha ritenuto tale presenza incompatibile con l’art. 108 Cost., comma 2.

3. Il D.P.C.M. 27 dicembre 2016 ha nominato due dirigenti del Ministero della salute rispettivamente componente effettivo e supplente, reiterando il vizio di costituzionLe dell’organo giudicante, ed è stato perciò annullato, e poichè l’annullamento dell’atto di nomina dei componenti dell’organo collegiale giudicante per vizi originari della relativa costituzione travolge gli atti di esercizio della funzione giudicante, salva la formazione del giudicato (art. 161 c.p.c., comma 1), la decisione qui impugnata è nulla.

4. Il ricorso è accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio alla Commissione centrale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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