Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17734 del 18/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.18/07/2017),  n. 17734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1341-2015 proposto da:

C.F. S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ZAZZERA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CI.CL. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ZAZA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4933/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2014 R.G.N. 3721/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FILIPPO ZAZZERA;

udito l’Avvocato CLAUDIO ZAZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ci.Cl. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri la s.p.a. C.F. chiedendo dichiararsi l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato in data 22/10/2008 con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18. Deduceva al riguardo, di esser stato licenziato a seguito di lettera di contestazione con cui era stato accusato di aver serbato un comportamento diffamatorio nei confronti della parte datoriale. L’addebito oggetto di contestazione concerneva l’avvenuta sottoscrizione in data 8/11/07 di un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Velletri e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui aveva criticato la società F. perchè, malgrado fosse in continua crescita economica, aveva fatto ricorso impropriamente a procedure di CIGS e di mobilità realizzando gli estremi di una truffa a danno dello stato.

La convenuta, costituitasi, resisteva alla domanda chiedendo fosse respinta.

Il giudice adito dichiarava l’illegittimità del licenziamento, ordinava la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannava la società al risarcimento del danno nella misura del 25% della retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento sino alla effettiva reintegra.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che con sentenza resa pubblica il 3/7/2014, rigettava l’appello spiegato dalla F. s.p.a. ed, in accoglimento del gravame proposto dal lavoratore, condannava la società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del recesso fino a quello dell’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Nel proprio percorso argomentativo, il giudice dell’impugnazione rimarcava, in estrema sintesi, come il diritto di critica fosse stato esercitato dal lavoratore secondo modalità che potevano anche configurarsi per taluni aspetti, idonee a vulnerare il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro; tuttavia la sanzione espulsiva irrogata, si palesava sproporzionata rispetto alle mancanze ascritte, considerata la condotta assunta dal lavoratore, del tutto immune da censure nella sua lunga vicenda lavorativa, che consentiva di formulare un giudizio prognostico favorevole circa l’adempimento degli obblighi contrattuali su di lui gravanti.

Quanto al profilo risarcitorio, la Corte territoriale rilevava l’erroneità. della riduzione disposta dal giudice di prima istanza per la violazione da parte del Ci., dell’obbligo di adoperarsi per limitare il danno, non avendo la società dimostrato la negligenza del lavoratore nella ricerca di una nuova attività ovvero il reperimento di altra proficua occupazione, e considerato che le indennità previdenziali, quale quella percepita medio tempore dal lavoratore, non erano detraibili dagli importi che il datore era tenuto a corrispondere ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società C.F., prospettando tre motivi ai quali resiste con controricorso l’intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la Corte di merito abbia omesso ogni pronuncia in ordine alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado formulata in atto di appello ai sensi dell’art. 132 c.p.c. per omessa esposizione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare la declaratoria di illegittimità del licenziamento.

2. Il motivo si presenta inammissibile sotto plurimi, concorrenti profili.

Non può, in primis, tralasciarsi di considerare che la censura non risulta correttamente veicolata sotto il profilo del vizio di motivazione, che attiene all’ipotesi in cui l’omessa trattazione riguardi una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione, laddove nella specie l’oggetto della denuncia si traduce nell’omesso esame di una eccezione autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, e denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (in tema ex plurimis, vedi Cass. 4/12/2014, n. 25714).

In tal senso va esclusa ogni questione (sollevata dal controricorrente) in ordine alla applicabilità alla fattispecie, del disposto di cui all’art. 348 ter c.p.c. nella parte in cui non consente la denuncia in Cassazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per le sentenze di appello che abbiano confermato la decisione di primo grado.

3. In via ulteriore, si impone l’evidenza del difetto di autosufficienza del motivo.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr., ad esempio,

Cass. 28/07/2008 n. 20518, Cass. 26/3/2012 n. 4787, Cass. 22/4/2016 n. 8206), qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di meritò, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Nello specifico, non avendo la Corte argomentato sul punto, la mancanza della riproduzione del tenore dell’atto di appello, non consente che la presente censura sfugga ad un giudizio di inammissibilità per novità.

4. Da ultimo, non può sottacersi il richiamo al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (vedi Cass. 21/9/2015 n. 18578).

5. Con la seconda critica, la società denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce che l’esercizio improprio del diritto di critica da parte del lavoratore, tradottosi in una serie di affermazioni rivelatesi del tutto infondate, abbiano screditato l’immagine della società vulnerando irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. Si duole che la Corte territoriale, pur dando atto della gravità della condotta del lavoratore, posta in essere in violazione dei dettami di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., abbia disposto malgoverno dei principi scaturenti dalle disposizioni citate, ritenendo in modo contraddittorio, sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata.

6. La doglianza va disattesa.

Come affermato da questa Corte in numerosi approdi (vedi ex plurimis, Cass. 26/4/2012, n. 6498), la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale; dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici.

Va altresì richiamato il dictum giurisprudenziale, che va qui ribadito, secondo cui la sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonchè dall’intensità dell’elemento intenzionale -, sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell’inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” dettata dall’art. 1455 c.c. (vedi ex aliis, Cass. 16/10/2015 n. 21017), sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3), ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).

Orbene, nello specifico, la Corte distrettuale ha disposto corretta applicazione dei richiamati principi. Dopo aver valutato la condotta del lavoratore sotto il profilo oggettivo in base alla combinazione ed al peso dei dati fattuali acquisiti, riconducendoli alla nozione legale, ne ha valorizzato, in particolare, la portata soggettiva, formulando un giudizio prognostico sul futuro corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali alla stregua degli elementi ritualmente acquisiti in giudizio (mancanza di rilievi di natura disciplinare nel corso della ventennale storia lavorativa del dipendente, mancanza di alcun rilievo da parte datoriale, in ordine al suo operato dall’epoca di presentazione dell’esposto – 8/11/2007 – sino alla data del 12/9/2008 indicata nella lettera di contestazione 25/9/2008) che si sottrae, per i riflessi esplicati sul piano di giudizio meramente fattuale, ad ogni doglianza in questa sede di legittimità.

Le censure illustrate dalla parte ricorrente non sono infatti idonee a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, applicabile ratione temporis, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134), vizio che deve compendiarsi – come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Non va omesso di considerare, da ultimo, che il rilievo formulato dalla ricorrente in relazione alla circostanza della mancata considerazione da parte della Corte territoriale, dei numerosi provvedimenti disciplinari emessi nei confronti del dipendente, è inammissibile, non avendo la società esplicato i tempi e modi di allegazione della circostanza nel corso del giudizio di merito; non avendo riportato il tenore dei provvedimenti descritti, in osservanza del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione, in coerenza coi dettami di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (cfr. Cass. 30/07/2010 n. 17915, Cass. 3/1/2014 n. 48); non avendoli prodotti in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

7. Con il terzo mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che il giudice dell’impugnazione abbia ritenuto che non potesse “avere incidenza alcuna sulla entità del danno il lasso di tempo che è intercorso tra il licenziamento e la decisione della sentenza, di certo non addebitabile al lavoratore licenziato” tralasciando di considerare il comportamento colposo assunto dal ricorrente il quale, ritardando il deposito del ricorso di primo grado, aveva indubbiamente contribuito ad ampliare il danno subito dalla società.

La censura è priva di fondamento.

La pronuncia è conforme a diritto perchè coerente con il principio più volte affermato da questa Corte, e che va qui ribadito (vedi ex aliis, Cass. 11/3/2016 n. 4865), secondo cui in tema di risarcimento del danno a seguito di licenziamento illegittimo, l’obbligo del creditore di cooperazione e di attivazione volto ad evitare l’aggravarsi del danno, secondo l’ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c., comma 2, riguarda solo le attività non gravose, nè eccezionali, o tali da non comportare notevoli rischi o sacrifici, sicchè non sono imputabili al lavoratore le conseguenze dannose derivanti dal tempo da questo impiegato per la tutela giurisdizionale, sia che si tratti di inerzia endoprocessuale che preprocessuale, tutte le volte che le norme attribuiscano poteri paritetici al datore di lavoro per la tutela dei propri diritti e la riduzione del danno.

In linea generale, infatti, il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l’ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c., comma 2, deve essere inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un’agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve (vedi, per tutte: Cass. 11/2/2005, n. 2855).

La regola di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, è anche applicabile al danno, da risarcire ex art. 18 Stat. Lav. a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo, ma sempre entro i suddetti limiti, il che comporta, per quanto sinora detto, che l’obbligo di cooperazione del creditore volto ad evitare l’aggravarsi del danno, nell’ambito dell’ordinaria diligenza, ivi previsto, possa riguardare solo quelle attività che non siano particolarmente gravose o rischiose per il creditore, secondo una valutazione riservata al giudice di merito (cfr., Cass. 11/5/2005 n. 9898, Cass. 13/6/2012, n. 9656, Cass. 4/12/2012, n. 21712 cui adde Cass. cit. n. 4865/2016) e sottratta al sindacato di legittimità se, come nella specie, risulta sorretta da congrua motivazione.

8. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore degli avv.ti Pier Luigi Panici e Claudio Zaza.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge da distrarsi in favore degli avv.ti Pier Luigi Panici e Claudio Zaza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA