Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17734 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21946-2017 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

96, presso lo studio dell’avvocato LE FOCHE ERMANNO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE

SANTAMARIA MAURIZIO;

– controricorrente –

contro

B.R., SELP SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 430/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.P., rimasta vittima di un sinistro stradale allorchè la moto sulla quale era trasportata si scontrò con un autoveicolo, nel 2008 convenne dinanzi al Tribunale di Latina il proprietario (la società SELP s.r.l.), il conducente ( B.R.) e l’assicuratore (la società Vittoria Assicurazioni s.p.a.) dell’autoveicolo Opel Corsa targato (OMISSIS), chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno.

2. Con sentenza 18.11.2011 n. 2805 il Tribunale accolse la domanda.

La Corte d’appello di Roma, adita dalla Vittoria, con sentenza 28 febbraio 2017 n. 430 ridusse la stima del danno compiuta dal Tribunale di circa 30.000 Euro, sul presupposto che il Tribunale, pur dichiarando di voler applicare le c.d. “tabelle milanesi” per la stima del danno alla persona patito dall’attrice, liquidò poi un importo superiore a quello massimo previsto dalle suddette tabelle.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.P. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la Vittoria Assicurazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai seni dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 342,348 e 348-bis c.p.c., deducendo che la Corte d’appello, invece di esaminare ed accogliere nel merito l’appello proposto dalla Vittoria, avrebbe dovuto piuttosto dichiararlo inammissibile, a causa della sua genericità.

Espone, al riguardo, la ricorrente che l’atto d’appello:

-) non individuava la parte di sentenza che intendeva far modificare dal giudice di secondo grado;

-) non esponeva le motivazioni delle proprie censure;

-) non era diviso in motivi separati;

-) non citava mai le tabelle di Milano (e cioè il parametro ritenuto violato dalla Corte d’appello);

-) si limitava ad esporre che l’importo del danno patito dall’attrice, “in applicazione dei noti criteri cui ha fatto riferimento il Giudice (di primo grado) appare certamente ridotto rispetto a quello” liquidato dal Tribunale.

Conclude osservando che la Corte d’appello, dinanzi ad un atto così costruito, erroneamente ha ritenuto di ravvisare in esso cinque motivi di appello e di accoglierne il terzo. Così facendo, la Corte d’appello avrebbe in sostanza essa stessa fatto dire all’appellante quel che in realtà questi non aveva detto, violando così i principi stabiliti da questa Corte con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Ordinanza 9 marzo 2017, n. 6043.

1.2. Il motivo è infondato.

Sono principi pacifici e risalenti, nella giurisprudenza di questa Corte, quelli secondo cui:

(a) gli atti processuali redatti con una tecnica scrittoria ambigua non possono essere dichiarati tout court inammissibili od irricevibili, ma devono innanzitutto essere interpretati in base alle regole legali di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 e ss. in quanto applicabili (Sez. 5 -, Sentenza n. 1787 del 23/01/2019, Rv. 652321 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016, Rv. 641316 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6226 del 18/03/2014, Rv. 630511 – 01);

(b) il giudice ha comunque l’obbligo, dinanzi ad atti ambigui, di interpretarli nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (Sez. 5 -, Sentenza n. 1787 del 23/01/2019, Rv. 652321 – 01);

(c) la regola dell’interpretazione utile è imposta sia dal diritto interno (art. 1367 c.c.), sia dal diritto comunitario, in forza dell’art. 6, par. 3, del Trattato sull’Unione Europea, il quale ha recepito nel diritto dell’Unione i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e, tra questi, il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 6, p. 1, CEDU; e nell’interpretare tale norma, la Corte EDU ha stabilito che essa è violata dall’organo giudiziario nazionale il quale dichiari inammissibile un’impugnazione perchè priva di talune indicazioni, quando quelle indicazioni siano comunque agevolmente desumibili dagli atti sottoposti al giudice (Corte EDU, sez. II, 18.10.2016, Miessen c. Belgio, in causa n. 31517/12), poichè tale “interpretazione particolarmente rigorosa (restringe) in modo sproporzionato il diritto del ricorrente a vedere il suo ricorso (..) esaminato nel merito” (così la sentenza 18.10.2016, cit., p. 7173);

(d) l’atto processuale, inoltre, va interpretato senza estrapolarne singole parti, ma avendo riguardo alla sua interezza ed al suo senso complessivo (Sez. 1, Sentenza n. 9986 del 16/05/2016, Rv. 639855 01; Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 20/03/1999, Rv. 524348 – 01);

(e) solo se, all’esito di tale operazione, la loro ambiguità resti insuperabile, l’atto processuale potrà essere dichiarato non conforme al suo schema legale;

(f) la forma degli atti processuali non ha infatti valore di per sè, ma è funzionale allo scopo dell’atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata l’essenzialità della forma; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell’atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sè stante, avulso dallo scopo (così già Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 28/07/1987, con limpida ed esaustiva motivazione).

1.3. E’ alla luce dei criteri appena esposti che deve scrutinarsi se la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto ammissibile un appello che non lo era, ovvero se abbia attribuito all’appellante doglianze da questi in realtà mai formulate.

L’atto d’appello proposto dalla Vittoria s.p.a. col ministero dell’avvocato Daniele Santamaria Maurizio consta di 22 pagine (non numerate).

In esso:

-) le pagine da 1 ad 11 sono dedicate alla trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

-) le pagine d 11 a 15 sono dedicate alla trascrizione della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Vittoria in primo grado;

-) le pagine da 15 a 20 sono dedicate a contestare la responsabilità del proprio assicurato, e non vengono in rilievo ai fini del presente giudizio di legittimità;

-) le pagine da 15 a 23 sono dedicate a contestare la stima del danno compiuta dal Tribunale.

In questa parte dell’atto di gravame, l’unica che qui interessa, la società appellante esordisce affermando che la domanda attorea era “carente quanto al suo fondamento” sotto il profilo del quantum debeatur.

Quindi espone che i postumi presentati dall’attrice erano stati causati solo in parte dal sinistro oggetto di causa, mentre per altra parte erano dovuti ad altra e preesistente patologia.

Infine, osserva che il Tribunale, in applicazione dei “noti criteri cui aveva fatto riferimento”, avrebbe dovuto liquidare somme inferiori a quelle effettivamente accordate.

Quest’ultima censura viene così illustrata a pag. 23:

“in particolare dalle risultanze della CTU il Giudice avrebbe dovuto operare la seguente quantificazione del danno lesivo: ITT: giorni 130491 = 13.650,00; TIP giorni 150-68,25 = 10.237,50; ITP giorni 60-45.5 = 2.730,00; ITP giorni 60 per 22.75 = 1.365,00; IP 23% = 83.111,00 – sogg.ne mali 36% = 29.919,96; spese mediche 1.423,00, per un totale complessivo di Euro 142.436,46.

Siffatta differenza di importo viene assolutamente in tale sede fatto (sic) rilevare a beneficio dell’appellante confidando che l’Autorevole Collegio riveda i conteggi errati operata dal giudice di prime cure”.

1.4. A fronte di un appello così concepito, la Corte d’appello ha ritenuto che con il testo sopra trascritto l’appellante avesse inteso sostenere che “il Tribunale, pur avendo dichiarato di avere utilizzato, per la liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in concreto ha riconosciuto alla /danneggiata/ un importo superiore a quello massimo liquidabile in base alle suddette tabelle”.

Così giudicando, la Corte d’appello non ha violato i principi riassunti supra, al p. 1.2..

Infatti, se è vero che l’appello proposto dalla Vittoria presenta una articolazione logica ed una tecnica scrittoria non certo esemplari, non è men vero che, in applicazione del principio dell’interpretazione utile di cui all’art. 1367 c.c., il senso della doglianza esposta a pag. 23 del suddetto atto non era seriamente dubitabile. L’appellante infatti ivi ha contestato la stima del danno (sostenendo che l’importo dovuto “appare ridotto” rispetto a quello effettivamente liquidato); ed ha di seguito indicato quale sarebbe dovuto essere il calcolo compiuto dal Tribunale.

La circostanza che l’atto d’appello abbia definito “noti criteri” la tabella uniforme adottata dalla giurisprudenza di merito per la stima del danno alla persona; abbia ritenuto di indicare le singole voci di danno alla persona con degli acronimi (“ITT”, “ITP”, “IP” rispettivamente per “invalidità temporanea totale”; “invalidità temporanea parziale”; “invalidità permanente”); abbia fatto ricorso ad abbreviazioni puntate (“sogg.ne max” per “personalizzazione del risarcimento”) costituiscono inelegante stilistiche e burocratismi, certo biasimevoli in un atto processuale, ma insufficienti a determinare, per ciò solo, la nullità o l’inefficacia dell’atto.

1.5. Resta solo da aggiungere come appaia inconferente, rispetto al caso oggi in esame, il precedente invocato dalla ricorrente (Cass. 6043/17, cit.).

Quel caso, infatti, aveva ad oggetto la ben diversa vicenda in cui la parte che si era vista dichiarare l’appello inammissibile per aspecificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., aveva impugnato per cassazione tale decisione, riscrivendo e mettendo “in bella copia”, nel ricorso per cassazione, le censure che aveva confusamente formulato nell’atto d’appello.

Del tutto condivisibilmente, perciò, la sentenza appena ricordata ha ritenuto che non fosse consentito alla parte ricorrente pretendere di precisare, nel ricorso per cassazione, le generiche doglianze contenute nell’atto di appello.

Ben diverso, per contro, è il presente caso, nel quale si discute se il giudice d’appello potesse o non potesse interpretare in modo utile il contenuto d’un appello non redatto in modo ineccepibile: e che potesse farlo si è detto nei 5p. che precedono.

1.6. In conclusione:

-) le indubbie ambiguità dell’atto d’appello non erano insuperabili;

-) correttamente, pertanto, il giudice d’appello le ha interpretate come volte a censurare la stima del danno non patrimoniale compiuta dal primo giudice.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione da parte della Corte d’appello degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c.

Sostiene l’appellante che il Tribunale, pur avendo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona un importo superiore a quello massimo previsto dalle c.d. “tabelle milanesi”, lo fece a ragion veduta, per tenere conto delle specificità del caso concreto, ed in particolare dei “gravi esiti cicatriziali” subiti dall’attrice.

Aggiunge che il primo giudice, nell’affidare ad un medico legale il compito di stimare il grado di invalidità permanente patito dall’attrice, gli inibì di stimare anche il pregiudizio estetico da questa patito, chiedendogli unicamente di descriverlo.

Di conseguenza, il grado di invalidità permanente suggerito dal c.t.u. doveva intendersi riferito ai soli postumi permanenti diversi dagli esiti cicatriziali; correttamente, pertanto, il Tribunale procedette a monetizzare questi ultimi, e poi aggiungervi in via equitativa una ulteriore somma per tenere conto delle cicatrici.

La Corte d’appello pertanto, nel ritenere erronea tale valutazione compiuta dal Tribunale, aveva finito per sottostimare il danno non patrimoniale.

2.2. Il motivo è infondato.

Il nucleo della censura proposta dalla ricorrente è che mentre il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale tenendo conto di tutte le specificità del caso concreto, ed ha per questa ragione accordato un risarcimento eccedente i valori massimi previsti dalla “tabella” comunemente adottata in via pretoria dai giudici di merito, la Corte d’appello non ha fatto altrettanto, in sostanza lasciando non risarcito il danno alla persona rappresentato dal pregiudizio estetico e da quello alla cenestesi lavorativa.

Tuttavia questa Corte non ravvisa tale omissione nella sentenza d’appello.

Il giudice di secondo grado, infatti, nella parte della sentenza dedicata alla stima del danno alla persona, ha dichiarato di volere tenere conto, per quanto qui rileva:

(a) del grado di invalidità permanente (suggerito dal c.t.u. nella misura del 23%);

(b) della gravità del danno fisiognomico, “visti gli esiti cicatriziali riscontrati dal cittì Ue desumibile dalla documentazione fotografica in atti”;

(c) che vi era stato un pregiudizio alla capacità lavorativa generica (così la sentenza d’appello, p. 6, p. 2.3).

Muovendo da queste premesse in fatto, la Corte d’appello ha liquidato il danno alla persona patito da C.P. monetizzando in base alla c.d. “tabella milanese” l’invalidità permanente del 23%, e poi ha aumentato il risultato del 36%, precisando che in tale aumento erano comprese “la componente estetica la compromissione della capacità lavorativa generica di cui sopra”, ed aggiungendo che, oltre queste due peculiarità che avevano giustificato il suddetto incremento del 36% del risarcimento standard, non erano state dall’attrice dedotte ulteriori circostanze “specifiche ed eccezionali, tali da giustificare il superamento dei massimi tabellari”.

La Corte d’appello, in definitiva, non ha affatto trascurato di tenere conto, nella stima del danno, degli esiti cicatriziali e delle conseguenze delle lesioni sullo svolgimento dell’attività di lavoro.

Ne ha tenuto, invece, conto aumentando del 36% la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente.

Esclusa dunque la violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., lo stabilire poi se la stima equitativa compiuta dalla Corte d’appello sia stata adeguata o non adeguata rispetto al caso concreto è una valutazione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.P. alla rifusione in favore di Vittoria Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.250, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte di C.P. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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