Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17733 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14628/2008 proposto da:

R.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, r.g.n.

774/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza resa all’udienza del 30/5/2007 la Corte d’appello di Perugia, rilevato che nel procedimento n. 774/05 promosso da R. N.G. nei confronti dell’Inps nessuna delle parti era comparsa, ne dichiarò l’improcedibilità. Avverso tale provvedimento propone ricorso il R. il quale si duole del fatto che la Corte territoriale aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello omettendo di esaminare che nel caso di specie sussisteva una causa di nullità della notifica dell’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 348 c.p.c., per il rinvio della causa all’udienza del 30/5/07. In particolare, il ricorrente precisa che la raccomandata postale, con la quale era stato recapitato l’avviso di rinvio dell’udienza alla predetta data, era stata notificata tramite consegna al portiere senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 139 c.p.c., vale a dire senza l’attestazione dell’assenza di altre persone abilitate a riceverla e dell’avvenuta esecuzione delle loro vane ricerche, per cui insiste per l’annullamento della predetta ordinanza-sentenza con ogni consequenziale pronunzia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il R. denunzia la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme di cui agli artt. 139, 140, 160 e 348 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte territoriale ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello senza aver dato rilievo alla fondamentale circostanza per la quale la notifica dell’ordinanza di rinvio della causa alla data del 30/5/2007, disposta ai sensi dell’art. 348 c.p.c., era radicalmente nulla. Tale nullità risiederebbe, secondo il ricorrente, nel fatto che la raccomandata n. (OMISSIS), con la quale era stato recapitato l’avviso di rinvio dell’udienza alla data del 30/5/2007, era stata notificata tramite consegna al portiere senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 139 c.p.c., ovvero senza l’attestazione dell’assenza delle altre persone abilitate alla ricezione e, soprattutto, delle loro vane ricerche.

A conclusione del motivo il ricorrente chiede, quindi, di accertare quanto segue: se sia nulla la notifica nelle mani del portiere allorquando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere l’atto, indicate nell’art. 139 c.p.c., comma 2, e delle loro vane ricerche o quando tutto ciò non sia, comunque, desumibile dalla stessa relata di notifica; se sia valida la notifica nelle mani del portiere in cui sia attestata solo l’assenza del destinatario, ma non delle altre persone abilitate alla ricezione dell’atto ex art. 139 c.p.c., comma 2, e non sia fatta menzione dell’avvenuta esecuzione delle loro vane ricerche; se il provvedimento pronunziato dal giudice d’appello in forma di ordinanza, con la quale sia dichiarata l’improcedibilità per la mancata comparizione dell’appellante, ha natura di sentenza in considerazione della definizione di una questione pregiudiziale al processo, con conseguente ricorribilità in cassazione.

Il ricorso è infondato.

invero, come si è avuto già modo di statuire (Cass. sez. 2 n. 375 del 10/1/2008) “la notificazione a mezzo posta deve ritenersi validamente effettuata, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 3, anche qualora il piego contenente l’atto oggetto della notificazione sia consegnato, nell’assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone indicate nel comma secondo dei suddetto articolo, al custode del fabbricato. Infatti, poichè il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, deve presumersi, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le mansioni del custode rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano nel fabbricato custodito”.

In senso analogo si è pure espressa in precedenza la sezione lavoro di questa Corte con sentenza n. 2276 del 14/2/2003, attraverso la quale si è affermato che “in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la disposizione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3, secondo cui, nell’assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l’atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche;

inoltre, poichè il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, la notifica deve ritenersi validamente effettuata anche qualora l’atto giudiziario sia stato consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano, ovvero – nel caso di società – hanno sede nel fabbricato custodito”.

A conferma che trattasi di orientamento consolidato è sufficiente ricordare, infine, la sentenza n. 2327 del 3/3/1998 della 3^ sezione di questa Corte con la quale si è spiegato che “poichè il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, è valida la notifica di un atto giudiziario – a mezzo del servizio postale – consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari, abitanti nel fabbricato custodito (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 3)”.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

La mancata costituzione dell’ente intimato comporta che non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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