Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17733 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.18/07/2017),  n. 17733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1496-2014 proposto da:

F.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE BAVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE COMMODARO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

DITTA A.N. P.I. (OMISSIS), in persona del titolare

A.N., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE AIELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1189/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/10/2013 R.G.N. 1850/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RAFFAELE BAVA per delega verbale Avvocato GIUSEPPE

COMMODARO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE AIELLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da F.G. nei confronti di A.N., intesa a conseguire il pagamento di differenze retributive rivendicate in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti dal 2/2/98 al 17/4/2000.

La Corte distrettuale a fondamento del decisum, essenzialmente osservava che il quadro probatorio delineato all’esito della rinnovazione delle prove disposta in appello, stante la nullità della relativa acquisizione in primo grado, non consentiva di ritenere comprovato lo svolgimento da,parte dell’appellato, della attività di lavoro subordinato in favore di controparte.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dal F. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente si duole che la Corte distrettuale abbia ritenuto fondata l’eccezione di nullità della acquisizione della prova testimoniale in assenza della parte resistente alla quale nessuna comunicazione d’udienza era pervenuta. Deduce che i giudici dell’impugnazione siano incorsi nella erronea valutazione di un elemento di fatto, giacchè l’udienza di rinvio per l’escussione dei testimoni era stata comunicata mediante biglietto di cancelleria in data 1/12/2004.

2. Il motivo va disatteso.

Al di là di ogni pur rilevante questione in ordine alla rituale formulazione del motivo – con cui si denuncia promiscuamente error in judicando ed in procedendo secondo modalità inammissibili nella presente sede, omettendosi altresì di indicare specificamente la collocazione in atti del documento decisivo (biglietto di cancelleria) che si assume. prodotto, in violazione dei dettami di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 ,(vedi” ex aliis” Cass. 11/1/2016 n. 195) – va rimarcato che lo stesso presenta evidenti profili di inammissibilità.

Secondo il principio affermato da questa Corte e che va qui ribadito, qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, sia l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, così come nella specie, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato – al di là della qualificazione come “violazione di legge” – un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c. (vedi ex plurimis, Cass. 27/04/2010 n. 10066 cui adde Cass. 20/04/2015 n. 7941 nonchè Cass. 1/6/2007 n. 12904 con cui viene rimarcata la distinzione fra “error in procedendo” – mediante il quale si chiede di riesaminare in fatto la questione sollevata nei limiti degli atti e documenti che, prodotti nel giudizio di merito, risultano acquisiti al processo – ed errore revocatorio, sussistente laddove la parte assuma, invece, che il giudice abbia errai() nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo).

3. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e art. 82 disp. att. c.p.c..

Si lamenta che la Corte di merito abbia emesso un’ordinanza di remissione in termini del tutto priva di motivazione, in violazione dei dettami di cui all’art. 345 c.p.c. che ne prescrive la necessità al fine dello scrutinio della indispensabilità per la decisione, con riferimento al mezzo istruttorio. Si critica altresì la sentenza impugnata per aver ritenuto necessaria la comunicazione del rinvio dell’udienza d’ufficio, benchè tale obbligo non sia previsto dall’art. 82 disp. att. c.p.c..

4. Il motivo è privo di fondamento.

Premesso che, nello specifico, le ragioni del rinnovo della prova per testi risultano comunque bene esplicitate in sentenza, è opportuno il richiamo all’insegnamento di questa Corte secondo cui, con riferimento alla necessità di motivazione dell’ordinanza di rimessione in termini, l’esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni previsto dall’art. 257 c.p.c., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell’art. 359 dello stesso codice, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (vedi Cass. 1/8/2002 n. 11436, Cass. 20/4/2010 n. 9322).

5. Quanto alla questione inerente alla assenza della necessità per la cancelleria di comunicare il rinvio d’ufficio, pure sollevata con detto secondo motivo, non può sottacersi che, come affermato da questa Corte in numerosi approdi, anche nei procedimenti che si svolgono dinanzi a giudici singoli, il provvedimento di rinvio dell’udienza di trattazione (o di discussione) ad un’udienza non immediatamente successiva deve essere comunicato alle parti ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c., non trovando applicazione, in tale ipotesi, il meccanismo dello “slittamento” previsto dall’art. 57 disp. att. dello stesso codice e dovendo contemperarsi il principio della libertà delle forme Con la regola del contraddittorio (attuativa del principio costituzionale di difesa in giudizio), la quale esige la certezza che le parti siano a conoscenza dello svolgimento di ogni fase del processo; pertanto, l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di rinvio, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per l’inidoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità degli atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza (vedi Cass. 22/08/2003, n. 12360, cui adde Cass. 10/03/2009, n. 5758 secondo cui la mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell’assegnazione della causa ad altro giudice, e del differimento d’ufficio dell’udienza già fissata ad una udienza non immediatamente successiva, determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo).

Nell’ottica descritta il ricorso si palesa privo di specificità, non essendo riprodotta la sequenza degli atti del procedimento seguito in sede di gravame che dia conto della successione delle udienze, consentendo a questa Corte di accertare se quella in cui si è proceduto all’assunzione dei testi, sia stata la prima utile anteriormente alla sospensione disposta d’ufficio, giacchè solo in tal caso ai sensi dell’art. 82 disp. att. c.p.c. non si configura un obbligo di comunicazione alle parti del rinvio d’udienza.

6. In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio di legittimità segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza, a carico della ricorrente, delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, per il versamento a titolo di contributo unificato dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso principale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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