Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17733 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 07/09/2016), n.17733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23862/2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati NICCO GIOVANNI DOMENICO FILIGHEDDU, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti INPS, in persona del rappresentante

legale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

SASSARI del 05/02/2014, depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO, difensore del

controricorrente, delega orale dell’Avvocato SGROI ANTONINO, il

quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari sezione di Sassari in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha accolto l’opposizione proposta da B.S. avverso la cartella n. (OMISSIS)2 e l’ha condannata a pagare la minor somma di Euro 4.399,17 a titolo di contributi per l’anno 2004. Per la cassazione della sentenza ricorre B.S.. Resiste con controricorso l’Inps. Tanto premesso il ricorso è inammissibile. La sentenza della Corte di appello è stata pubblicata il 10 febbraio 2014 ed il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica il 24 settembre 2014 quando il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., a pena di decadenza era oramai decorso. La L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, ha sostituito il termine annuale con quello semestrale. In base all’art. 58, comma 1 della legge citata il termine si applica ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge stessa e dunque dal 4 luglio 2009. Nel caso in esame l’opposizione alla cartella è stata depositata il 10 maggio 2011 e dunque non v’è dubbio che debba applicarsi il termine di sei mesi. Nelle cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, soggette al rito di cui agli artt. 409 c.p.c. e segg., i termini processuali, ivi compreso il termine annuale di decadenza dalla impugnazione (oggi semestrale) fissato dall’art. 327 c.p.c., non sono sottoposti a sospensione durante il periodo feriale (Cfr., recentemente Cass. n. 26053 del 2013 ma già n. 15778 del 2007, n. 11910 del 2003, n. 6039 del 1985, 5130 del 1982). Il termine è, dunque, perentorio e l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza, essendo correlata alla tutela di interessi di carattere generale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio (Cass. sez. unite n. 6983/2005). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quatar, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, Euro 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

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