Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17732 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESSARE Gabriella – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA I. NIEVO 61

SCALA D, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE ANGELIS DOMENICO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del

Ministro in carica, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16 6/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 21/03/2009 R.G.N. 463/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO per delega ENNIO MAZZOCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/3 – 21/3/09 la Corte d’appello di Campobasso accolse l’impugnazione proposta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali contro la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso del 9/6/08, con la quale lo stesso Ministero si era visto respingere l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo contenente l’intimazione del rimborso alla pubblica dipendente P.O. dei contributi previdenziali mensili sulla base della normativa emergenziale per la calamità naturale del sisma che aveva colpito la provincia di Campobasso, ed in parziale riforma della sentenza gravata revocò il decreto ingiuntivo, rigettando la pretesa creditoria avanzata dalla lavoratrice, con compensazione delle spese del grado.

La Corte addivenne a tale decisione spiegando che il precedente orientamento giurisprudenziale di merito, favorevole all’estensione dei benefici della sospensione contributiva anche ai pubblici dipendenti residenti nelle zone interessate dalla calamità di cui trattasi, era da ritenere superato alla luce della L. n. 290 del 2006, per effetto della quale era stata autenticamente interpretata la L. n. 225 del 1992, sulla cui scorta erano state emesse le ordinanze emergenziali inerenti la predetta sospensione, nel senso che il beneficio in esame era diretto esclusivamente ai datori di lavoro privati, il tutto avvalorato dal fatto che la suddetta legge interpretativa aveva superato anche il vaglio di legittimità costituzionale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la P., la quale affida l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura.

Resiste con controricorso il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo articolato motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 290 del 2006, art. 6, comma 1 bis, – L. n. 225 del 1992, art. 5; L. n. 286 del 2002, art. 4 e della O.P.C.M. n. 3253, art. 7 del 29/11/2002, il tutto ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, tutti con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5.

In pratica, la ricorrente deduce che la lettura della disposizione di cui all’art. 7 dell’O.P.C.M. 3253/2002 consente di ritenere che il beneficio in essa previsto si estende indistintamente ai datori di lavoro sia pubblici che privati, nonchè ai dipendenti sia pubblici che privati.

A sostegno di tale tesi la ricorrente ricostruisce la fattispecie nei seguenti termini:

o si ritiene che la L. n. 290 del 2006 limiti il beneficio della sospensione contributiva ai soli datori di lavoro privati, senza intaccare in tal caso la posizione dei dipendenti pubblici e privati, o si sostiene che la stessa mantenga il beneficio per i soli datori di lavoro privato, abrogandolo per quelli di lavoro pubblico, oltre che per i dipendenti sia privati che pubblici, ma in tal caso finirebbe per tradursi in una norma innovativa e, quindi, irretroattiva; in entrambi i casi permarrebbe per essa ricorrente, nella sua veste di pubblica dipendente, il diritto acquisito alla fruizione del beneficio in esame.

A conclusione del motivo è formulato il seguente quesito di diritto:

“Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, in applicazione del D.L. n. 263 del 2006, convertito nella L. n. 290 del 2006, il beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali in materia emergenziale, inizialmente previsto dall’O.P.C.M. n. 3253 del 29.11.02, si estenda ai datori di lavoro pubblici e se, quindi, possano beneficiarne i dipendenti pubblici.” Il ricorso è infondato.

Invero, di recente questa Corte ha già avuto modo di affrontare la tematica in questione (Sez. L, Sentenza n. 4526 del 24/02/2011), statuendo che “l’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convenuto in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti.” Orbene, è utile ricordare che il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006, stabilisce che “la L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.

Va, altresì, ricordato che l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che “nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e dell’8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra”; i suddetti termini sono stati poi prorogati dalle OOPCM nn. 3279/2003, 3300/2003 e 3308/2003. La ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. 24 febbraio 1992, n. 225 che, a sua volta, all’art. 5, comma 2, prevede che “per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 deliberazione dello stato di emergenza, si provvede … anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.

Non vi è dubbio sul fatto che la norma di cui al D.L n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006 è di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva. Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo del summenzionato art. 7, comma 1, dell’O.P.C.M. 29 novembre 2002, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce, in particolare, del riferimento testuale ai “versamenti” – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla “ratio” della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata, inoltre, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cost., sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro dei settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Pertanto, deve convenirsi che anche l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006. Ne discende la sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza.

Atteso pertanto che l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convenuto nella L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve affermarsi l’infondatezza del ricorso.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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