Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17732 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. ZAMPINI

GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARCO SPEDIZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati LASAPONARA ROCCO e VALENTINI

ALESSANDRO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

19.3.09, depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

MOTIVI:

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado del tribunale della stessa sede, revocava il decreto ingiuntivo emesso contro la Arco Spedizioni s.p.a. in favore di F. A. per Euro 1799,10, somma trattenuta dal datore di lavoro in occasione della busta paga del giugno 2005 e corrispondente al danno che il lavoratore avrebbe arrecato ad una motrice di proprietà dell’azienda nella notte del (OMISSIS).

Il giudice di appello riteneva infondata la tesi del lavoratore, che lamentava il mancato rispetto della condizione prevista dall’art. 32, commi 2 e 6, del CCNL autotrasporto e spedizioni, secondo cui il datore di lavoro che intende chiedere un risarcimento al lavoratore deve adottare nei suoi confronti almeno la sanzione disciplinare del rimprovero scritto. La Corte, premesso che la società si era limitata a chiedere il risarcimento con lettera del 5.7.2007, senza quantificare il danno, riteneva che in effetti nella specie la richiamata norma collettiva era inapplicabile, in quanto prima dell’esaurimento del termine previsto per la contestazione disciplinare, il F., in data 24.6.2005, si era dimesso.

Sul merito, dava rilievo alla deposizione del dipendente della società M. il quale, confermando precedenti dichiarazioni scritte, aveva riferito, che la sera aveva parcheggiato il proprio mezzo nell’apposito spazio di parcheggio riservato al mezzo stesso, quando il mezzo del F. ancora non c’era, e la mattina seguente lo aveva trovato danneggiato. Lo stesso F. gli aveva confermato di avere tamponato il mezzo nella manovra di retromarcia.

Per il quantum la Corte di merito riteneva prova adeguata la fattura rilasciata per le riparazioni con la descrizione delle riparazioni eseguite, corrispodenti ai danni riferiti dal teste M..

La trattenuta doveva quindi ritenersi legittima.

Il F. ricorre per cassazione con due motivi. L’intimata resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

E’ necessario preliminarmente rilavare che nella specie è applicabile l’art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 24.3.2009 e le modifiche al procedimento di cassazione introdotte dalla L. n. 69 del 2009 trovano applicazione quando il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato successivamente all’entrata in vigore della legge stessa e cioè al 4.7.2009. Di detto articolo la prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione: per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008.

Come è stato più volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CCNL e insufficiente o contraddittoria motivazione.

Premesso che la Soc. Arco nel giudizio di opposizione a d.i. aveva proposto domanda riconvenzionale in compensazione relativamente al risarcimento danni, formula un serie di doglianze circa la non applicazione da parte del datore di lavoro della procedura prevista dal contratto collettivo, il passaggio in appello a una tutela nuova ed alternativa, rispetto all’iniziale riferimento al contratto individuale e collettivo, rappresentata dall’art. 1218 c.c., e ulteriori rilievi.

Non è formulato nè il conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., nè una chiara indicazione degli estremi dell’ipotizzato vizio di motivazione a norma della parte finale dello stesso articolo, il quale è applicabile nella specie. Se si prende in considerazione il quesito di diritto formulato dopo la esposizione anche del secondo motivo, deve rilevarsi che il medesimo propone in sostanza una complessiva valutazione che nè consente l’individuazione di principi di diritto di carattere generale, nè identifica compiutamente la fattispecie, e inoltre neanche risulta adeguatamente coerente con la denuncia di violazione dell’art. 32 CCNL. Si chiede infatti se è consentito a un datore di lavoro proporre opposizione a un d.i. azionato da un suo dipendente, con domanda riconvenzionale a compensazione, deducendo in 1^ grado che la propria domanda trova riscontro nelle previsioni del contratto individuale e di quello collettivo, disciplinanti il rapporto di lavoro tra le parti, oltre che nell’art. 2043 c.c., e in appello che la domanda riconvenzionale ha come base azione diretta di ristoro del danno per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.. Ritenendo tale quesito idoneo a dare rilavo alla lamentata variazione di prospettazione della domanda, deve osservarsi che nella specie non è ravvisabile alcuna inammissibile modificazione della domanda in appello, dato che l’art. 1218 c.c. è norma generale sulla responsabilità contrattuale già invocata in primo grado.

Il secondo motivo deduce “Inammissibilità della dedotta prova avversaria. Illegittima mancata ammissione delle prove di parte ricorrente. Motivazione omessa, contraddittoria e comunque insufficiente.” Sono formulate doglianze sfornite di adeguate indicazioni ex art. 366 bis c.p.c., sia sotto il profilo della violazione di principi di diritto che dei vizi di motivazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro trenta oltre Euro mille per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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