Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17732 del 18/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.18/07/2017),  n. 17732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28694-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

A.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 557/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/06/2012 R.G.N. 822/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 20.6.2012 la Corte di Appello di L’Aquila ha accolto solo parzialmente l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva dichiarato il diritto di A.T., collaboratrice scolastica, a vedersi riconoscere, ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, l’anzianità di servizio maturata con contratti a termine e aveva pronunciato condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;

che la Corte territoriale ha riformato il solo capo della sentenza relativo agli accessori del credito, limitando la condanna generica agli interessi legali;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, articolato in più punti, al quale la A. non ha opposto difese, rimanendo intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’unico motivo di ricorso, nel denunciare plurime disposizioni di legge e di contratto (L. n. 312 del 1980, art. 53; D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3; D.L. n. 70 del 2011, art. 9; L. n. 124 del 1999, art. 4; D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36; CCNL 24 luglio 2003, art. 142 e CCNL 29 novembre 2007, art. 146) nonchè della direttiva 1999/70/CE, assume che i supplenti della scuola, legittimamente assunti sulla base di una disciplina speciale conforme alla direttiva europea, non sono comparabili ai dipendenti di ruolo, in quanto sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente;

che il ricorrente contesta la spettanza degli scatti biennali di anzianità previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, evidenziando che al personale supplente della scuola, per espressa previsione del CCNL di comparto, spetta solo il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato;

che la sentenza impugnata, nella parte in cui richiama il principio di non discriminazione e attribuisce rilievo all’anzianità di servizio, è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati C.C.N.L. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato “; che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che è, invece, fondata la censura relativa al capo della sentenza che ha ritenuto la spettanza degli scatti biennali di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53,perchè deve essere qui ribadito il principio affermato dalla sentenza n. 22558 del 2016 con la quale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, si è statuito che ” in tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71 dal C.C.N.L. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

che la sentenza impugnata ha ritenuto infondato, e non dichiarato inammissibile, il motivo di appello formulato dal Ministero il quale aveva denunciato la falsa applicazione da parte del giudice di primo grado della L. n. 312 del 1980, art. 53;

che, pertanto, questa Corte non può limitarsi a correggere la motivazione della sentenza di appello, che deve essere cassata con decisione della causa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la originaria ricorrente ha domandato solo il riconoscimento del diritto e la condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze retributive;

che le spese dell’intero processo devono essere compensate perchè le pronunce sopra richiamate sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso e sulla questione controversa la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti contrastanti;

che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di A.T. al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, condannando il Ministero al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 marzo 2017

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA