Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17732 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 02/07/2019), n.17732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3708-2018 proposto da:

A.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

VATICANO 84, presso lo studio dell’avvocato MAZZONE TOMMASINA,

rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 408/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte;

Fatto

RILEVATO

Che:

A.M.C. ricorre per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, avverso la sentenza 16 gennaio 2017 n. 408 emessa dalla Terza Sezione Civile di questa Suprema Corte, ricorso che si presenta articolato in tre motivi. L’intimata V.M. non si difende.

Quale proprietaria per successione di un immobile, l‘ A. aveva intimato sfratto per morosità alla V., che si era oppoasta; il Tribunale di Milano con sentenza n. 14040/2012 aveva respinto la sua domanda. L’ A. aveva proposto appello, che la Corte d’appello di Milano aveva rigettato con sentenza del 14 marzo 2014; l‘ A. aveva proposto il ricorso per cassazione da cui era sortita la sentenza n. 408/2017, che lo aveva dichiarato inammissibile.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sotto due profili:

a) nullità della sentenza n. 14040/2012 pronunciata dal Tribunale di Milano e/o del procedimento n. 42032/2009 R.G.;

b) nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per errore di fatto di questa Suprema Corte “che, nel rendere la sentenza revocanda, ha erroneamente “supposto” che essa – ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.- fosse conforme al modello legale”.

Con ordinanza emessa fuori udienza il Tribunale avrebbe fissato l’udienza di discussione ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. al 19 novembre 2012, ma, “avendo ripetutamente rinviato” all’i1 dicembre prima e poi al 14 dicembre 2012, la sua sentenza “non è conforme” all’art. 281-sexies c.p.c.: Mancherebbero il verbale con le precisate conclusioni, la lettura del dispositivo e una motivazione “tale da garantire l’inamovibilità della decisione”, “da intendersi pubblicata con la sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice”. La decisione quindi non corrisponderebbe al modello legale, per cui “le relative statuizioni sono meritevoli di essere revocate” ex art. 395 c.p.c., n. 4, “La domanda giudiziale …è affetta da un errore” ex art. 395 c.p.c., n. 4 “per cui dovrà essere revocata”: “nel corso del rapporto locatizio del relativo giudizio” sarebbe emerso che la conduttrice non aveva rimborsato le “quote condominiali” ai sensi dell’art. 13 del contratto. La ricorrente, eccependo nullità insanabile della sentenza n. 14040/2012 e/o del procedimento 42039/2009, “ha inteso legittimare” la sua richiesta ex art. 395 c.p.c., n. 4 per avere il Tribunale rigettato la sua domanda di risoluzione del contratto e di condanna di controparte a pagare gli oneri accessori supponendo l’inesistenza del “fatto” riconducibile all’art. 13 del contratto.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per supposta inesistenza dell’art. 13 del contratto di locazione del 1 febbraio 1995, che invece sarebbe stata dimostrata.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 per errore di fatto sulla supposta inesistenza del canone di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e 1363 c.c., sotto il profilo che i canoni interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività quando l’applicazione della singola clausola è da sola sufficiente a rendere palese l’intenzione delle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

L’impugnata sentenza è stata pubblicata il 16 gennaio 2017, e il ricorso, datato 10 gennaio 2018, è stato notificato alla intimata il 21 gennaio 2018, oltrepassando ampiamente, quindi, il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza imposto dall’art. 391-bis c.p.c., comma 1, come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016 n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1, convertito con modificazioni nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, norma sine dubio applicabile nel caso di specie trattandosi di ricorso depositato dopo il 30 ottobre 2016 – la legge di conversione è stata pubblicata il 29 ottobre 2016 per entrare in vigore appunto il giorno seguente – (cfr. da ultimo Cass. sez. 6 -3, ord. 29 agosto 2018 n. 21280).

Il ricorso è pertanto inammissibile per tardività; non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado poichè la intimata non si è difesa, mentre sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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