Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17731 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESSARE Gabriella – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del

Ministro in carica, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.T.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 195/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 09/07/2008 r.g.n. 261/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/6 – 9/7/08 la Corte d’appello di Campobasso rigettò l’impugnazione proposta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali contro la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso, con la quale lo stesso Ministero si era visto respingere l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo contenente l’intimazione del rimborso alla pubblica dipendente D. T.D. dei contributi previdenziali mensili sulla base della normativa emergenziale per la calamità naturale del sisma che aveva colpito la provincia di Campobasso.

La Corte territoriale confermò la sentenza gravata dopo aver condiviso la decisione del primo giudice sul fatto che la sospensione contributiva non poteva non valere anche per i lavoratori colpiti dal disagio dell’evento calamitoso. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero per i Beni e le Attività culturali che affida l’impugnazione a cinque motivi di censura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il Ministero ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 6 dicembre 2006, n. 290 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Col secondo motivo si evidenzia la violazione e falsa applicazione della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5 in combinato disposto con gli artt. 7 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29/11/02; art. 8 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/4/03 n. 3279; art. 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/7/03 n. 3300 e 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/3/2004 n. 344 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Col terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. Col quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5. L’Insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia è il vizio lamentato con l’ultimo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In relazione ai primi tre motivi di censura il ricorrente pone i quesiti di diritto tendenti a far accertare quanto segue: – Se, ai sensi del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 6 dicembre 2006, n. 290, l’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29/11/02 e successive proroghe si applichi ai soli datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro pubblici e relativi dipendenti, cosicchè non spettano a questi ultimi i contributi previdenziali sospesi; se, in ogni caso, il predetto art. 7 dell’O.P.C.M. n. 3253 del 29/11/02 e successive modifiche sospenda solo l’obbligo di versamento dei contributi da parte del datore di lavoro agli enti previdenziali, ma non anche quello di effettuare la trattenuta da parte dei medesimi datori di lavoro, cosicchè non può essere invocato, come nel caso, dal pubblico dipendente al fine di ottenere il versamento diretto e personale dei contributi previdenziali, con definitivo mutamento della natura e della destinazione dei contributi sospesi; se alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate nel quadro del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in L. 27 dicembre 2002, n. 286 ed adottate ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, si applichi la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 2, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290, cosicchè tali disposizioni emergenziali si applicano ai soli datori di lavoro privato e non anche a quelli pubblici e, conseguentemente, la pretesa dell’avverso pubblico dipendente fondata su tali presupposti è infondata.

In via subordinata, col quarto motivo il ricorrente deduce che la sentenza risulta erronea nella parte in cui è stato omesso di considerare l’efficacia liberatoria del versamento dei contributi previdenziali effettuato dall’amministrazione all’Inpdap, mentre attraverso il quinto motivo evidenzia l’insufficienza della motivazione in ordine alle modalità operative del meccanismo di sospensione e ritenuta dei contributi, adducendo che non viene chiarita la ragione per la quale, pur ammettendosi la possibilità di sospensione del versamento contributivo per i pubblici dipendenti, l’amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso corrisponderli a questi ultimi. A tal riguardo il ricorrente chiede di accertare se in caso di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo per effetto dell’O.P.C.M n. 3253 del 29/11/02 la sospensione debba estendersi anche alla fase autonoma della trattenuta da parte del datore di lavoro della quota spettante al lavoratore. Osserva la Corte che i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto investono nel loro complesso il tema della ammissibilità o meno della estensione ai pubblico impiego degli sgravi contributivi previsti dalla normativa emergenziale conseguente alla calamità naturale del sisma che aveva colpito la provincia di Campobasso nell’autunno del 2002.

Tali motivi sono fondati.

Invero, di recente questa Corte ha già avuto modo di affrontare la tematica in questione (Sez. L, Sentenza n. 4526 del 24/02/2011), statuendo che ” l’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto dell’art. 6, comma 1 bis, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti.” Orbene, è utile ricordare che il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006, stabilisce che “la L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.

Va, altresì, ricordato che l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che “nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell’8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra”; i suddetti termini sono stati poi prorogati dalle OOPCM nn. 3279/2003, 3300/2003 e 3308/2003. La ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 24 febbraio 1992 che, a sua volta, all’art. 5, comma 2, prevede che “per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 deliberazione dello stato di emergenza, si provvede … anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.

Non vi è dubbio sul fatto che la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006 è di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva. Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo del summenzionato art. 7, comma 1, dell’O.P.C.M. 29 novembre 2002, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce, in particolare, del riferimento testuale ai “versamenti” – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla “ratio” della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata, inoltre, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cosi, sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore a scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Pertanto, deve convenirsi che anche l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006. Ne discende la sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza.

Atteso pertanto che l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve riconoscersi la fondatezza del ricorso.

In definitiva il ricorso va accolto.

Ne consegue che la sentenza va cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con revoca del decreto opposto e rigetto della domanda proposta da D.T.D..

Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA