Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17731 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G. titolare dell’omonima ditta, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio

dell’avvocato MASTRANGELI PIERA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE CESARIS ANDREA, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1312/2 008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

del 30.9.08, depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

MOTIVI:

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Firenze, accogliendo l’appello proposto dall’Inps e dalla società SCCI di cartolarizzazione, rigettava l’opposizione proposta C.G. contro il verbale ispettivo con il quale era stato rilevato un suo debito di Euro 9.510,00 per omesso versamento di contributi relativi al lavoratore B.P., ritenuto, in esito all’ispezione, dipendente della impresa edile del C..

La Corte d’appello dava rilievo alle dichiarazioni sottoscritte, rese dallo stesso appellante nel maggio 2003 nel corso dell’ispezione, in due occasioni distanziate da cinque giorni, e attestate anche dalla sottoscrizione del lavoratore interessato. Il C. aveva dichiarato che stava procedendo ad un lavoro di ristrutturazione, iniziato il 25.3.2002, con attrezzature di sua proprietà e con materiale esclusivamente da lui acquistato, e che era aiutato dal B., che aveva apportato solo la sua manodopera, era da lui retribuito secondo le ore di lavoro svolte e riceveva da lui tutte le disposizioni necessarie. Aveva anche escluso che i rapporti con il B. fossero regolati da un contratto di subappalto.

La Corte riteneva particolarmente attendibili tali dichiarazioni, rese senza riserve e semmai con una certa ingenuità nell’immediatezza, e sulla base delle stesse accertava la sussistenza nella specie un rapporto di lavoro dipendente. Riteneva invece non attendibile la documentazione prodotta in giudizio dal C. (contratto di subappalto e contratto di noleggio da parte del B. delle attrezzature del C. stesso, datati il secondo 10.9.2001 e il primo 10.9.2003, ad avviso della Corte per un evidente “lapsus” che poteva essere significativo), che suscitava sospetto.

Il C. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Inps resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo è qualificabile come inammissibile perchè corredato da un conclusivo principio non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si propone la tesi della inidoneità a fornire la prova di un rapporto di lavoro subordinato di un verbale ispettivo basato sulle dichiarazione dei lavoratori. Nel caso in esame, infatti, il verbale è basato innanzitutto sulle dichiarazioni (confessorie) del datore di lavoro. Non possono poi prendersi in esame i nuovi rilievi formulati in memoria sulla violazione di norme sull’espletamento delle ispezioni e la redazione dei relativi verbali.

Il secondo motivo censura la sentenza per vizio di motivazione per avere ritenuto che la causa potesse essere decisa senza l’ammissione della chiesta deposizione testimoniale del B..

Il motivo non è fondato, in considerazione della natura confessoria delle dichiarazioni rese nel corso dell’ispezione dall’attuale ricorrente, che giustifica il giudizio di superfluità di una ulteriore istruttoria.

Non risulta giustificata neanche la doglianza di vizio di motivazione di cui al terzo motivo, in quanto l’accertamento circa la natura subordinata del rapporto di lavoro è basato su un’adeguata motivazione, rispettosa dei principi circa la qualificazione di una rapporto di lavoro come subordinato. Infatti è stato in sostanza accertato l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro, che poteva disporre con apposite disposizioni delle energie lavorative del medesimo, e si è rilevata la presenza anche di elementi sintomatici della subordinazione, come la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro prestate. Nè, alla luce della motivazione resa dalla Corte di merito, può ritenersi rilevante che la stessa non abbia dato rilievo decisivo alla documentazione prodotta dall’attuale ricorrente. Peraltro il richiamo in questa sede di talune fatture è privo della necessaria specificità circa il contenuto delle stesse.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare all’Inps le spese del giudizio determinate in Euro trenta oltre Euro duemila per onorari e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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