Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17731 del 18/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.18/07/2017),  n. 17731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10406-2015 proposto da:

S.G. C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv.to

GIACOMO CALDERONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

VINCI F.LLI & C S.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

VINCI F.LLI & C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO BRAGAGLIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCO CARELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1615/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/12/2014 R.G.N. 194/14.

Fatto

FATTO E DIRITTO

premesso che con sentenza n. 1615/2014, depositata il 18 dicembre 2014, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da S.G. nei confronti della Vinci F.lli & C. s.r.l. e diretta all’accertamento, con le pronunce conseguenti, della illegittimità del licenziamento allo stesso intimato per giustificato motivo oggettivo, conseguente alla decisione aziendale di affidare a terzi i servizi di rifornimento delle merci e di eliminare gli analoghi reparti operativi interni, quale il deposito cui il ricorrente era addetto con mansioni di magazziniere;

rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con unico articolato motivo, con il quale censura la sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l’impossibilità di un suo reimpiego in altro posto di lavoro, per violazione o falsa applicazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, dell’art. 2103 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 8 e del L. n. 300 del 1970, art. 18, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), avendo la Corte pronunciato oltre i limiti della domanda, posto a fondamento della propria decisione prove inammissibili e ininfluenti, omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’esclusione dalla graduatoria di altro lavoratore, e ciò sull’erroneo presupposto del temporaneo distacco di quest’ultimo, anzichè del suo precedente trasferimento, all’unità produttiva soppressa;

osservato che il motivo così proposto risulta inammissibile;

– che, in particolare, risolvendosi nella denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite al giudizio, o non le avrebbe affatto valutate, ed inoltre avrebbe fondato le proprie conclusioni su considerazioni illogiche: cfr. ricorso, pp. 7-9), il motivo non si conforma al modello legale del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 18 dicembre 2014, e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa;

– che, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”;

– che il motivo risulta altresì inammissibile (a) sia perchè, pur denunciando il vizio di cui all’art. 360, n. 3, con richiamo di specifiche disposizioni normative, omette di indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza che si assumono in contrasto con tali disposizioni o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr., fra le molte, Cass. n. 6123/2001); (b) sia perchè, censurando la ricostruzione della Corte di merito sulle ragioni della presenza di altro lavoratore nell’unità produttiva soppressa, non si confronta con l’accertamento, operato dalla stessa Corte sulla base di un complesso di risultanze, anche documentali, e di per sè idoneo a sorreggere il decisum, in ordine alla corretta applicazione dei criteri (anzianità di servizio, carichi di famiglia ed età anagrafica) che avevano portato, nella scelta dei dipendenti da licenziare, a escludere tale lavoratore; ritenuto conclusivamente che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

– che resta assorbito il ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto la non operatività della tutela c.d. “reale” nell’ambito del rapporto di lavoro del ricorrente;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA