Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17730 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. OTTOBONI
96, presso lo studio dell’avvocato PALAGI EMANUELA, rappresentato e
difeso dall’avvocato COTZA ERMANNO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, SERGIO PREDEN, giusta
procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 790/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
20.5.08, depositata il 26/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Ermanno Cotza che si riporta agli
scritti;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI
DOMENICO che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di ricorso e
per l’assorbimento del primo motivo.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.
Il Tribunale di Grosseto condannava l’Inps a rivalutare la contribuzione assicurativa di B.M. ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per esposizione all’amianto, riguardo al periodo dal 1971 al dicembre 1992.
L’Inps proponeva appello lamentando la genericita’ della consulenza tecnica, il mancato accertamento del superamento delle concentrazioni di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 la non valutazione delle c.d. assenze fisiologiche dal lavoro, oltre alla disposta sua condanna alle spese di lite.
La Corte d’appello di Firenze, ritenuto che con la domanda il B. avesse fatto riferimento solo alla parte della sua attivita’ lavorativa svoltasi presso la centrale Enel di (OMISSIS), a partire dal 3.11.1986, e ritenuto che l’appello avesse devoluto alla Corte l’intero -giudizio sull’avvenuta esposizione all’amianto, osservava che il periodo 1986-1992, su cui solo poteva essere effettuato l’accertamento, era inidoneo ai fini del beneficio della rivalutazione contributiva, in quanto inferiore a dieci anni.
Il B. ricorre per cassazione.
L’Inps ha depositato procura difensiva.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta il mancato esame della modifica della domanda effettuata con la memoria autorizzata del 22.11.2005, con cui era stato precisato che l’accertamento genericamente indicato nel ricorso per il periodo anteriore al 1988 doveva essere inteso per tutta l’attivita’ lavorativa del B..
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per il fatto che l’appello era stato accolto per motivi non proposti.
Sulla base di quanto gia’ esposto circa lo svolgimento della vicenda processuale, risulta manifestamente fondato e assorbente il secondo motivo, in relazione al principio di diritto secondo cui il vizio di ultrapetizione comporta una nullita’ relativa della sentenza che deve essere fatta valere con uno specifico motivo di impugnazione (Cass. 10516/2009, 16621/2008; Cass. S.U. n. 14083/2004), che nella specie non era stato proposto in appello dall’Inps.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice, che dovra’ esaminera’ i motivi di appello con riferimento all’oggetto del giudizio su cui aveva provveduto nel merito il giudice di primo grado. Al giudice di rinvio si demanda anche di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010