Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17730 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. OTTOBONI

96, presso lo studio dell’avvocato PALAGI EMANUELA, rappresentato e

difeso dall’avvocato COTZA ERMANNO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, SERGIO PREDEN, giusta

procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 790/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

20.5.08, depositata il 26/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Ermanno Cotza che si riporta agli

scritti;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

DOMENICO che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di ricorso e

per l’assorbimento del primo motivo.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

Il Tribunale di Grosseto condannava l’Inps a rivalutare la contribuzione assicurativa di B.M. ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per esposizione all’amianto, riguardo al periodo dal 1971 al dicembre 1992.

L’Inps proponeva appello lamentando la genericita’ della consulenza tecnica, il mancato accertamento del superamento delle concentrazioni di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 la non valutazione delle c.d. assenze fisiologiche dal lavoro, oltre alla disposta sua condanna alle spese di lite.

La Corte d’appello di Firenze, ritenuto che con la domanda il B. avesse fatto riferimento solo alla parte della sua attivita’ lavorativa svoltasi presso la centrale Enel di (OMISSIS), a partire dal 3.11.1986, e ritenuto che l’appello avesse devoluto alla Corte l’intero -giudizio sull’avvenuta esposizione all’amianto, osservava che il periodo 1986-1992, su cui solo poteva essere effettuato l’accertamento, era inidoneo ai fini del beneficio della rivalutazione contributiva, in quanto inferiore a dieci anni.

Il B. ricorre per cassazione.

L’Inps ha depositato procura difensiva.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta il mancato esame della modifica della domanda effettuata con la memoria autorizzata del 22.11.2005, con cui era stato precisato che l’accertamento genericamente indicato nel ricorso per il periodo anteriore al 1988 doveva essere inteso per tutta l’attivita’ lavorativa del B..

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per il fatto che l’appello era stato accolto per motivi non proposti.

Sulla base di quanto gia’ esposto circa lo svolgimento della vicenda processuale, risulta manifestamente fondato e assorbente il secondo motivo, in relazione al principio di diritto secondo cui il vizio di ultrapetizione comporta una nullita’ relativa della sentenza che deve essere fatta valere con uno specifico motivo di impugnazione (Cass. 10516/2009, 16621/2008; Cass. S.U. n. 14083/2004), che nella specie non era stato proposto in appello dall’Inps.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice, che dovra’ esaminera’ i motivi di appello con riferimento all’oggetto del giudizio su cui aveva provveduto nel merito il giudice di primo grado. Al giudice di rinvio si demanda anche di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA