Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17730 del 18/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.18/07/2017), n. 17730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20149-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,
CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO, 102, presso lo studio
dell’avvocato ALESSIO COSTANTINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato AUGUSTO LA MORGIA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 733/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 31/07/2010 R.G.N. 595/09.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza n. 733/2010 la Corte di Appello di L’Aquila, rigettando l’appello proposto dall’INPS, ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti di accoglimento dell’opposizione proposta dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona per il recupero di agevolazioni indebite fruite dal mese di aprile 1996 al febbraio del 2000 per contratti di formazione e lavoro;
che la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, ferma la prevalenza – su qualsiasi ragione derivante dall’ordinamento interno della necessità del recupero degli sgravi per violazione della normativa dell’Unione europea, si era in presenza di un caso di esenzione dell’obbligo del recupero posto che l’importo del beneficio (pari ad Euro 38763,36) era modesto e cioè inferiore alla soglia dei 100.000 Euro, posta dalla clausola detta “de minimis” e che nessuna delle parti aveva fornito ulteriori deduzioni circa l’eventuale sussistenza di altri aiuti fruiti;
che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. con controricorso illustrato ma memoria;
che l’Inps ha depositato memoria fuori dal termine previsto dall’art. 380 bis c.p.c., comma 1.
che il P.G. in data 3 febbraio 2017 ha richiesto l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che, in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 327 c.p.c. e ciò in quanto deve farsi applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con la sentenza n. 14594/2016 secondo la quale in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa;
che nel caso di specie l’INPS ha allegato di aver richiesto una prima volta la notifica del ricorso per cassazione in data 27 luglio 2011 e di aver appreso in data 4 agosto 2011 che l’atto era stato restituito per irreperibilità del destinatario;
che l’Istituto ha richiesto ed ottenuto una nuova copia dell’originale del ricorso e della relata di notifica negativa in data 30 settembre 2011 ed ha, quindi, richiesto nuova notifica presso l’indirizzo dello studio dell’avv.to Marco Castellani ove lo stesso si era trasferito, da (OMISSIS), in data 7 ottobre 2011;
che, dunque, non risulta essere stato rispettato il termine della metà del termine originariamente previsto (di sessanta giorni) per provvedere alla ripresa del procedimento notificatorio che avrebbe consentito alla parte di recuperare gli effetti del primo atto del detto procedimento ai fini di evitare la decadenza prevista dall’art. 327 c.p.c. essendo la sentenza impugnata stata pubblicata il 31 luglio 2010;
che le spese vengono compensate attesa la circostanza che il principio applicato è stato affermato successivamente all’instaurazione del presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compresa le spese del presente giudizio di cassazione;
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017