Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1773 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 27/01/2021), n.1773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24997/2019 proposto da:

O.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato ENNIO CERIO, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO, VIA

MAZZINI 112;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1699/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO

depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso, depositato in data 12.12.2018, O.F. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in via subordinata, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, di quella umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente aveva dichiarato di essere cittadino nigeriano (Ebedei nei Delta State), di fede cristiana, di etnia (OMISSIS); di essersi trasferito a (OMISSIS) per frequentare la scuola; di essere orfano di entrambi i genitori; di aver svolto un mestiere che, costringendolo a un eccessivo sforzo fisico, gli aveva provocato un forte dolore alla schiena tanto che, giunto in Italia, non era riuscito a procurarsi un lavoro a causa del dolore; nell'(OMISSIS), con l’aiuto del padre, aveva avviato un’attività di vendita di ricambi per autovetture, ma un incendio aveva distrutto la sua attività. Rimasto senza lavoro, si era unito a un gruppo di persone che effettuava prelievi di petrolio greggio nel Delta State, ignaro che tale attività fosse illecita; quando poi la Polizia aveva effettuato un’operazione, nella quale altri membri del gruppo erano stati arrestati, il ricorrente era fuggito facendo ritorno a (OMISSIS), dove aveva vissuto per due anni (con il fratello minore, con la nonna e con il padre), chiuso in casa temendo per la sua incolumità poichè la Polizia lo stava cercando e poichè molte persone sconosciute si erano recate a cercarlo presso la sua dimora. Accettato l’invito dello zio, si era recato con lui in Libia, dove lo zio aveva avviato un’attività di ricambi per autovetture, ma quest’ultimo aveva iniziato a maltrattarlo, chiedendogli denaro, impossessandosi dei suoi risparmi e minacciandolo che, se si fosse ribellato, lo avrebbe venduto.

Con decreto n. 1699/2019, depositato in data 25.7.2019, il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso. In particolare, il Giudice respingeva la domanda di protezione internazionale, ritenendo che i motivi di allontanamento attenessero a questioni di carattere strettamente personale. Anche la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria non poteva essere accolta, in quanto nel Paese di provenienza del ricorrente non era in atto una violenza indiscriminata, dal momento che il movimento (OMISSIS) operava nei nord est del Paese. Altrettanto quanto alla domanda di protezione umanitaria essa non poteva essere accolta in quanto alcuna specifica allegazione relativa ai fatti costitutivi di tale diritto era presente.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione O.F. sulla base di due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”, essendo il Tribunale venuto meno al suo dovere di cooperazione istruttoria con riferimento alla situazione del Paese di provenienza; limitandosi a valutare solo superficialmente la situazione della Nigeria, senza dare contezza di quale fonte abbia fornito informazioni sulla situazione socio-politica esistente e senza accedere alle fonti qualificate, sia pure richiamate in ricorso.

1.2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e alla circolare n. 3716 del 30.7.2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di asilo”, che riconosce la necessità di garantire una protezione umanitaria nel caso di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese o della zona d’origine, avendo il Tribunale omesso di effettuare tale accertamento.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – Questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che il giudice del merito, nel fare riferimento alle c.d. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta a rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 15951 del 2019; Cass. n. 15949 del 2020; conf. ex plurimis, Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 13450 del 2019; Cass. n. 13451 del 2019; Cass. n. 13452 del 2019).

Incorre dunque nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di omessa pronuncia ovvero in quello di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 11101 del 2019). Viceversa, nel ribadire quanto ritenuto dalla Commissione (per la quale non poteva essere riconosciuta la richiesta protezione sussidiaria in quanto in Nigeria non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata tale da comportare un rischio effettivo di danno grave per l’intera popolazione civile ovvero una minaccia grave e individuale alla sua vita, non presentando il ricorrente caratteristiche specifiche implicanti esposizioni a un rischio differenziato e qualificato: v. decreto pag. 3), il Tribunale ha esclusivamente ed inadeguatamente ritenuto che – alla luce dei motivi di allontanamento e tenuto conto della attuale situazione sociopolitica esistente – non si ravvisasse il pericolo che il richiedente, tornando in Nigeria, potesse subire pregiudizi di sorta, perchè detta situazione non appariva, di per sè, allarmante, sia perchè la specifica condizione soggettiva del richiedente non lo rendeva esposto ad alcun peculiare – o individualizzato – rischio.

2.2. – La decisione impugnata non indica le fonti in concreto utilizzate dal giudice di merito nè il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, non consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione.

3. – All’accoglimento del primo motivo di ricorso, e all’assorbimento del secondo, conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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