Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1773 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

per La cassazione delLa sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia – sez. staccata di Brescia – n. 169/65/06

depositata il 29 settembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.

L’intimato non ha svolto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui l’Amministrazione deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di rilevare l’inammissibilità della domanda di rimborso per intervenuto condono è inammissibile in quanto la questione non risulta posta all’attenzione del giudice d’appello nè l’intervenuto condono può considerarsi evento pacifico in atti nè la ricorrente ha indicato quale documentazione abbia prodotto a sostegno della sua tesi e in quale momento processuale ciò sia eventualmente avvenuto.

E’ invece manifestamente fondato il secondo motivo con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per avere il giudice d’appello posto a fondamento della sua decisione una causa petendi diversa da quella su cui era fondata la domanda introduttiva.

Risulta dalla stessa motivazione della sentenza di secondo grado che la domanda introduttiva era fondata unicamente sulla ritenuta incostituzionalità della legge istitutiva dell’IRAP ed ha quindi pronunciato sulla base di una domanda nuova, introdotta solo con i motivi di appello, la Commissione Tributaria Regionale allorquando ha accolto il ricorso del contribuente sulla base della ritenuta assenza di un’autonoma organizzazione, avendo già ritenuto la Corte che “In tema di i.r.a.p., la mera deduzione, nei ricorso introduttivo dei giudizio di primo grado, dell’illegittimità costituzionale della disciplina sostanziale dell’imposta, non è sufficiente ai fini dell’individuazione dei fatti costitutivi del diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, occorrendo, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, lett. e, anche l’allegazione dell’inesistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto dei diritto in questione, e non assumendo alcun rilievo, in proposito, la circostanza che nel corso del giudizio sia sopravvenuta la sentenza di rigetto della Corte cosi, n. 156 del 2001, in quanto la stessa non consente la modificazione o l’integrazione dei motivi, ammessa soltanto in caso di deposito di documenti non conosciuti” (Cassazione civile, sez. trib., 9 maggio 2007, n. 10599).

Gli ulteriori motivi risultano assorbiti.

L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in quanto l’appello, fondato su motivi attinenti questioni nuove, era inammissibile.

L’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese del giudizio di appello mentre quelle della fase di legittimità debbono essere posta a carico dell’intimato soccombente.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbiti gli altri, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l’intimato alla rifusione delle spese di questa fase che liquida in Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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