Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1773 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1773 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 26828-2012 proposto da:
COMUNE DI MONTEROTONDO C.F. 80140110588, in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA c VIA VALADIER 36,
ToLANDA PTCCINTNT,

presso lo studio dell’avvocato

che In

rApprnsenta

P dILPIÙe l

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3965

contro

CORNACCHIA MEMMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 103, presso lo studio
degli avvocati MARIA MATILDE BIDETTI, LUISA GOBBI,

Data pubblicazione: 24/01/2018

EMILIA RECCHI, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3870/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/08/2012 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ALMERINDO PROIETTI SEMPRONI per
delega verbale Avvocato IOLANDA PICCININI;
udito l’Avvocato LUISA GOBBI.

6178/2009;

R.G. n. 2G828 del 9012

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3870 del 2012,
rigettava l’impugnazione proposta dal Comune di Monterotondo nei
confronti di Cornacchia Memmo avverso la sentenza emessa tra le parti dal
Tribunale di Tivoli.
2. Il Cornacchia aveva convenuto in giudizio il Comune per sentire
accertare che nel periodo dal 25 gennaio 1989 al 30 settembre 2002,

aveva svolto le superiori mansioni corrispondenti all’VIII qualifica funzionale
(attuale cat. D3), profilo “funzionario amministrativo” del CCNL enti locali,
ed il suo conseguente diritto a percepire le differenze retributive tra la
retribuzione prevista per le funzioni di fatto svolte e quella prevista per il
profilo formalmente rivestito (VII qualifica funzionale, attuale cat. D1), nella
misura di euro 50.113,21, oltre accessori e correlato versamento degli
ulteriori contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
l Il Tribunale accoglieva l’eccezione di difetto di giurisdizione fino al
30 giugno 1998, e per l’ulteriore periodo riconosceva fondata nell’an la
domanda, ad eccezione del capo relativo alla richiesta di un maggiore
accreditamento contributivo, e condannava il Comune al pagamento della
somma di euro 14.053,70, oltre accessori.
4. La Corte d’Appello affermava che, poiché il periodo da prendere in
considerazione non poteva non estendersi all’epoca in cui vigeva

il

precedente CCNL e quindi la precedente classificazione, per coloro che
erano dipendenti anteriormente al 31 marzo 1999, era essenziale stabilire
quale fosse la qualifica funzionale di appartenenza. Il passaggio dalle
qualifiche funzionali alle categorie aveva avuto una sua precisa
regolamentazione che rendeva imprescindibile la valutazione di quale fosse
il corretto inquadramento del lavoratore nel previgente sistema.
Ricordava quindi gli esiti delle risultanze istruttorie che attestavano
lo svolgimento delle mansioni superiori da parte del lavoratore e, quanto
all’indennità, affermava che la comparazione doveva essere effettuata tra
le voci costituenti il trattamento economico iniziale.
Condivideva le risultanze della CTU che aveva quantificato il dovuto.
5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Comune
prospettando due motivi di ricorso.
6. Resiste con controricorso il lavoratore.
i

R.G. n. 26828 del 2012

7.

Il Comune

ha depositato memoria in prossimità dell’udienza

pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, ora art. 52 del d.lgs. n.
165 del 2001; violazione e falsa applicazione dell’Allegato A del d.P.R. n.
347 del 1983, nonché degli artt. 7, 8 e 9 dell’Allegato A e della Tabella C del

CCNL Regioni/Enti locali- Revisione del sistema di classificazione del 31
marzo 1999, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità sul procedimento
di determinazione del corretto inquadramento del lavoratore, articolato in
tre fasi.
Assume quindi che erroneamente la Corte d’Appello non aveva
proceduto a raffrontare le mansioni svolte dal Cornacchia dal 30 giugno
1998 al 31 marzo 1999 con quelle descritte nella declaratoria della VII
qualifica.
Ricordava, quindi le declaratorie della VII e della VIII’ qualifica
funzionale assumendo che le attività svolte dal lavoratore erano
riconducibili alla prima.
Quanto al periodo successivo, osservava che l’art 7 del CCNL del
1999, stabiliva una corrispondenza tra la qualifiche in godimento e la nuova
posizione nelle quattro categorie.
Anche se il Cornacchia avesse svolto in precedenza mansioni superiori
ciò non poteva avere incidenza al fine di assegnare l’inquadramento
spettante alla luce della nuova classificazione del personale, per cui
correttamente allo stesso veniva assegnata la categoria D1, nel cui ambito
per l’equivalenza delle mansioni non vi era spazio per lo svolgimento di
mansioni superiori.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esula dalla ratio decidendi della sentenza impugnata la comparazione
tra le declaratorie contrattuali in relazione alle mansioni svolte, né rispetto a
ciò è dedotta l’omessa pronuncia rispetto ad un’eventuale motivo di appello
proposto rispetto alla sentenza del Tribunale che riconosceva lo svolgimento
delle mansioni superiori.

2

R.G. n. 26828 del 2012

La Corte d’Appello, in riferimento ai relativi motivi di impugnazione,
che in sintesi ripercorre, ha affermato l’ininfluenza dell’errata indicazione
da parte del Tribunale dell’entrata in vigore del CCNL 31 marzo 1998, la
chiarezza dell’appartenenza del lavoratore alla categoria D profilo
economico D1, la necessità che fosse stato preso in esame anche il
precedente inquadramento. Richiamava quindi, al fine della non rilevanza
nella specie della equivalenza delle mansioni, l’allegato A del CCNL 31

marzo 1999 che prevede “Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili
professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal
DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il
trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3”.
La Corte d’Appello, quindi non ha statuito sull’inquadramento del
lavoratore, a seguito della nuova classificazione di cui al CCNL 31 marzo
1999, o sul tema dell’esercizio dello ius variandi che impinge l’equivalenza
delle mansioni, ma ha confermato la statuizione del Tribunale e
l’accertamento di merito effettuato dallo stesso sullo svolgimento delle
mansioni superiori [pag. 5 della sentenza di appello “In tutti i casi (come
ampiamente riferito nella gravata sentenza) oltre alla copiosa
documentazione (che l’appellante non mostra di essere in grado di
contestare) attestante lo svolgimento di mansioni superiori, vanno ricordate
le importanti testimonianze dei due assessori Massari e LeonadiTh
1.2. Può, peraltro, ricordarsi che questa Corte ha affermato che “In
materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche
dall’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall’art.
25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del
d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell’art. 32 del d.lgs. n. 165 del 2001,
l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni
superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a
quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della
Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989;
n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e
sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione
– senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego
privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte,
sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che,
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R.G. n. 26828 del 2012

in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le
responsabilità correlate a dette superiori mansioni” (cfr. Cass., S.U., n.
25837 del 2007).
È stato altresì ripetutamente affermato che “In materia di pubblico
impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto
di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell’art. 52,
quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla

sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o
alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operatività del nuovo sistema di
classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto
che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore
di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla
qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 della
Costituzione” (Cass., n. 14775 del 2010).
2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa
applicazione degli artt. 49 e 56 del d.lgs., n. 29 del 1993, ora artt. 45 e 52
del d.lgs. n. 165 del 2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma
5, del CCNL Regioni ed enti locali – successivo a quello del 1° aprile 1999, in
relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Il Comune in subordine censura la liquidazione della differenza di
trattamento economico, come operata dalla Corte d’Appello, dolendosi che
in ragione delle risultanze della CTU, in particolare del supplemento della
stessa, dall’importo spettante non è stato detratto quanto effettivamente
percepito, ma solo le voci della retribuzione iniziale, senza calcolare le
somme percepite in forza della progressione economica maturata e gli scatti
di anzianità, erroneamente interpretando l’art. 8 del CCNL e violando il
principio di parità di trattamento.
2.1 n motivo è inammissibile.
Come si rileva dalla sentenza di appello, il ricorrente censurava la
sentenza del Tribunale per la condivisione da parte dello stesso delle
risultanze della CTU, come esposte nelle note integrative della stessa.
La Corte d’Appello rigettava il motivo assumendo la correttezza
dell’operato del CTU che si era sviluppato in conformità della disciplina
legale e convenzionale.

4

.G. n. 26828 del 2012

Nell’odierno motivo di impugnazione il ricorrente tralascia, non
riportandole, le risultanze della CTU, sia iniziale che integrativa, in
particolare con riguardo alle diverse voci, rispettivamente computate o
sottratte ai fini del computo del dovuto.
Sicchè non è dato vagliare, sotto il profilo della rilevanza, anche in
ragione alla prospettata violazione della parità di trattamento, l’effettiva
modalità di applicazione della disposizione contrattuale di cui si censura

2001.

3. 11 ricorso è inammissibile.
4.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in

dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Comune al
pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi,
euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali in misura del
1 5 % e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’Il ottobre 2017.

l’interpretazione, in relazione alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del

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