Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1773 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16513 – 2015 R.G. proposto da:

D.G.M., c.f. (OMISSIS), G.P., (OMISSIS),

G.A.G., c.f. (OMISSIS) – G.D. – c.f. (OMISSIS) –

(tutti in proprio e quali eredi di G.G.) rappresentati e

difesi in virtù di procura speciale in calce al ricorso

dall’avvocato Carmelo Castelli ed elettivamente domiciliati in Roma,

alla via Catanzaro, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Alberto

Maria Papadia;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 1421 dei 2.10/13.12.2014 della corte d’appello

di Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 17

novembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 25.10.2013 D.G.M., P., A.G. e G.D. (quali eredi di G.G.) chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo per l’eccessiva durata della procedura fallimentare a carico del loro dante causa aperta dal tribunale di Marsala con sentenza del 29.4.1997 e chiusa con decreto del 26.4.2013.

Con decreto n. 2679/2013 la corte d’appello di Caltanissetta, in persona del consigliere designato, rigettava il ricorso.

Avverso tale decreto D.G.M., P., A.G. e G.D. proponevano opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter.

Resisteva il Ministero.

Con decreto dei 2.10/13.12.2014 la corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’opposizione e compensava integralmente le spese del procedimento.

Dava atto previamente la corte che la prosecuzione L. Fall., ex art. 12 della procedura fallimentare nei confronti degli eredi “corrisponde di per sè stessa ad un mero dato formale” (così decreto, pag. 4).

Indi esplicitava che con il ricorso introduttivo gli opponenti, eredi dell’originario fallito, non avevano nè allegato nè comprovato di aver assunto nel segno della L. Fall., art. 12 una posizione attiva nell’ambito della procedura fallimentare; che unicamente in fase di opposizione avevano dedotto l’adozione di specifiche iniziative, “con richiesta di produzione documentale a supporto di tali nuovi assunti” (così decreto, pag. 4); che tale produzione era inammissibile in fase di opposizione ed ancor prima dovevano ritenersi “mutati almeno in parte gli stessi fatti posti a fondamento della domanda (…) rigettata con il decreto opposto” (così decreto, pag. 4).

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di due motivi D.G.M., P., A.G. e G.D., in proprio e quali eredi di G.G.; hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione e decida nel merito con condanna del Ministero alle spese e del primo giudizio e del giudizio di legittimità.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter.

Deducono che nella fase di opposizione è possibile produrre ulteriori documenti.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3.

Deducono che, contrariamente all’assunto della corte di merito, la prosecuzione L. Fall., ex art. 12 del fallimento “comporta il subentrare dell’erede o degli eredi in tutti i poteri e obblighi del fallito deceduto facendo assumere agli stessi il medesimo ruolo che il fallito aveva nella procedura” (così ricorso, pag. 8).

Deducono inoltre che hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario e dunque che era indubitabile il loro interesse alla tempestiva conclusione della procedura fallimentare.

Si giustifica la previa disamina del secondo motivo di ricorso.

Siccome destituito di fondamento, se ne impone il rigetto.

Il suo esito infausto in pari tempo assorbe e rende vano l’esame del primo motivo.

Si rappresenta innanzitutto che, così come si evince dall’intestazione dell’impugnato decreto, i ricorrenti, a rigore, hanno agito dinanzi alla corte di Caltanissetta esclusivamente in qualità di eredi di G.G.; viceversa, in questa sede, agiscono oltre che iure hereditario, altresì iure proprio.

In ogni caso, sia in relazione alla pretesa esperita iure ereditario sia in relazione alla pretesa esperita iure proprio, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ben avrebbero dovuto i ricorrenti riprodurre più o meno testualmente nel corpo del ricorso la dichiarazione – da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 484 c.c., comma 1 – di accettazione dell’eredità di G.G. con beneficio di inventario, accettazione cui hanno univocamente dedotto di aver atteso (cfr. ricorso, pagg. 5 e 9; cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito).

Del resto, l’ottemperanza al canone dell'”autosufficienza” si imponeva viepiù, giacchè il Ministero controricorrente ha addotto che “in concreto” non risulta che gli istanti abbiano compiuto atti (es. accettazione di eredità) comportanti la assunzione della qualifica ereditaria” (così controricorso, pag. 7).

Si rappresenta inoltre che il tribunale di Marsala ebbe a dichiarare il fallimento di G.G. con sentenza del 29.4.1997 e che il fallito, siccome riferiscono gli stessi ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 2), è morto suicida il (OMISSIS).

E’ da escludere quindi, conformemente a quanto affermato dal decreto con il quale il consigliere designato ebbe a respingere la sollecitata ingiunzione (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4), ossia in considerazione dell’esiguo lasso temporale trascorso tra il dì della dichiarazione di fallimento di G.G. e il dì del suo decesso, che costui abbia “sofferto” per l’irragionevole protrazione della “sua” procedura fallimentare ed abbia perciò maturato il diritto soggettivo alla corresponsione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, diritto soggettivo dipoi trasmesso, mortis causa, ai suoi – asseriti – eredi con beneficio di inventario.

Si rappresenta ancora – pur ad ammettere che i ricorrenti abbiano agito iure proprio dinanzi alla corte distrettuale – che è da disconoscere comunque che costoro vantino iure proprio il diritto ad essere indennizzati, ex lege n. 89 del 2001, per l’asserita irragionevole protrazione della procedura fallimentare “presupposta- aperta a carico del rispettivo coniuge e genitore.

Evidentemente rileva pur al riguardo in primo luogo il difetto di “autosufficienza” dapprima posto in risalto in ordine all’accettazione con beneficio d’inventario.

In ogni caso, pur ad ammettere che i ricorrenti abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario, è da disconoscere che abbiano subito un pregiudizio per l’addotta irragionevole protrazione del fallimento “presupposto”.

Siccome l’elaborazione dottrinale riconosceva di già nel vigore della disciplina fallimentare antecedente alla “riforma”, a seguito della morte del fallito cessano gli effetti personali di cui alla L. Fall., artt. 48 e 49.

Al contempo, la separazione del patrimonio “staggito” già di spettanza dell’imprenditore fallito dal patrimonio dell’erede, degli eredi, per giunta in ipotesi di accettazione pura e semplice, importa che l’erede, gli eredi sono in certa qual misura “indifferenti” rispetto ai tempi della procedura fallimentare a carico del de cuius.

Nè tale assunto può reputarsi smentito dal dettato (immutato all’esito della “riforma”) della L. Fall., art. 12, segnatamente dalla previsione del comma 1, a tenor del quale, “se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario”.

Invero, si è efficacemente chiarito in dottrina che si tratta “di pura tecnica processuale organizzativa volta a identificare un sostituto del soggetto passivo del processo di fallimento”.

D’altronde, così come rende evidente la L. Fall., art. 12, comma 2 -“se ci sono più eredi”, la procedura non prosegue nei confronti degli eredi tutti, ma esclusivamente “in confronto di quello che è designato come rappresentante”, a dimostrazione della correttezza dell’affermazione della corte territoriale secondo cui “la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi corrisponde di per sè stessa ad un mero dato formale” (così decreto impugnato, pag. 3).

In conclusione, così come si è esplicitato in dottrina, “si realizza un caso di fallimento condotto nei confronti di un soggetto che a titolo proprio non subisce alcun effetto”.

Ed in linea con tal ultimo rilievo non è fuor di luogo evidenziare che questa Corte ha precisato che nel caso di dichiarazione di fallimento dell’imprenditore entro l’anno dalla morte non è obbligatoria, ai sensi della L. Fall., art. 10, l’audizione dell’erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla sua posizione ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile solo attraverso la partecipazione all’istruttoria prefallimentare, dovendosi ritenere l’audizione dell’erede necessaria solo quando anch’egli sia imprenditore commerciale o lo diventi in seguito alla prosecuzione dell’impresa ereditaria (cfr. Cass. 21.3.2013, n. 7181).

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo (in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028: Cass. 22.4.2002, n. 5859).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, D.G.M., G.P., G.A.G. e G.D., a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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