Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17729 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.18/07/2017),  n. 17729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27534-2011 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. C.F. 00412200586, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORAZIO 12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

TORTORICI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 542/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2011 R.G.N. 2991/08;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 7/2/2011, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e l’Inps limitatamente alla somma di Euro 1.374.378,92, oggetto di sgravio parziale, e, nel resto, ha rigettato l’appello proposto dalla s.p.a. contro la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’appellante contro la cartella notificata il 18/4/2007 nell’interesse dell’Inps, per il recupero dei contributi previdenziali relativi a contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo novembre 1995 – maggio 2001, ritenuti aiuti di Stato non conformi al Trattato CE con decisione della Commissione europea in data 11 maggio 1999, n. 2000/128/CE, poi confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 7 marzo 2002, causa C-310/99, e ribadita dalla medesima Corte con pronunzia del 1 aprile 2004, causa C-99/02;

contro la sentenza la società propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Inps. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la questione posta con il primo motivo concerne l’esatta individuazione del termine di prescrizione da applicare alla fattispecie in esame, in cui si controverte dell’azione di recupero da parte dell’Inps di aiuti di Stato, costituiti dagli sgravi contributivi concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro;

essa è stata già affrontata e risolta da questa Corte con le pronunce 3/5/2012, nn. 6671, 6672 e 6673 e, da ultimo, con le sentenze 21/11/2016, n. 23654, e 5/12/2016, n. 24808, ai quali il Collegio intende dare continuità, nonostante le ampie e approfondite argomentazioni esposte nel ricorso, che tuttavia non appaiono tali da indurre ad un ripensamento;

la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, attesa che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999, siccome interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonchè del principio di effettività del rimedio;

per contro, e per le ragioni già esposte nei precedenti citati, non possono ritenersi applicabili nè il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., nè il termine di prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, laddove l’incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, sicchè non è possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda (cfr. in termini Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012; V. pure Cass. 16/5/2013, n. 11913);

al riguardo non rileva che l’Inps utilizzi per il recupero dei contributi in esame la procedura di iscrizione a ruolo e della successiva formazione della cartella esattoriale, secondo le previsioni della D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, discendendo tale utilizzazione dal mero fatto che l’attività di recupero ha ad oggetto sgravi di natura contributiva, ma non incide sulla qualificazione giuridica dell’azione;

la rilevata differenziazione tra l’azione diretta al pagamento dei contributi omessi o evasi e quella diretta al recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi comporta la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla corrispondente diversa durata del termine prescrizionale, dovendosi peraltro rilevare, anche con riferimento ai correlati diritti dei lavoratori interessati, che la stessa disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, non è legislativamente prevista come di esclusiva applicazione in tema di pagamento di contributi omessi od evasi, residuando l’ordinario termine decennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, in caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente;

argomenti in contrario non possono trarsi dalla sentenza della Corte cost. n. 125 del 2009: la Corte, nel ritenere non plausibile l’individuazione dell’art. 15 del citato regolamento comunitario come norma applicabile nell’ambito dell’azione di recupero proposta dallo Stato membro nei confronti del beneficiario degli aiuti ritenuti incompatibili, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, rilevando il difetto di motivazione nella ordinanza di remissione nella parte in cui ha ritenuto applicabile, alla fattispecie oggetto del giudizio principale, il termine di prescrizione quinquennale stabilito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per le obbligazioni contributive, senza approfondire la rilevanza, ai fini dell’individuazione della natura dell’obbligazione, della sua finalità di porre rimedio alla violazione del diritto comunitario, in quanto diretta al recupero di aiuti di Stato accertati in via definitiva come illegittimi da una decisione della Commissione e da due sentenze della Corte di giustizia;

in tale decisione la Corte costituzionale non ha compiuto alcuna opzione in ordine al termine di prescrizione applicabile alle fattispecie in esame, ma piuttosto ha ribadito che tanto la decisione della commissione europea quanto il regolamento hanno demandato allo Stato la scelta delle modalità per esercitare il recupero, purchè fondate sui principi di equivalenza e di effettività (vedi pure Cass. 19/11/2010, n. 23418);

circa il dies a quo della prescrizione, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, esso va ravvisato nel giorno della notifica della decisione della Commissione allo Stato membro (4/6/1999), poichè solo da tale momento l’aiuto erogato è qualificabile come illegale (Cass. 22/07/2015, n. 15414);

tuttavia l’errata interpretazione della Corte territoriale non incide sulla soluzione adottata, giacchè in ogni caso la prescrizione non è maturata anche a voler ritenere che il primo atto interruttivo della prescrizione sia dato dalla notifica della cartella di pagamento (18/4/2007);

ne consegue l’assorbimento delle altre questioni poste nel motivo in esame e riguardanti la valenza interruttiva e o sospensiva della prescrizione assegnata dal giudice di merito all’iniziativa dello Stato italiano di impugnare la decisione della commissione nonchè alla decisione della Corte di giustizia;

il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 2697 c.c. (erroneamente in rubrica 2967) nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione e si assume che l’istituto previdenziale non ha indicato i contratti di formazione lavoro in riferimento ai quali sarebbero state fruite le agevolazioni contributive, così venendo meno agli oneri probatori su di esso gravanti; nè avrebbe fatto alcun riferimento alla regola del de minimis;

la corte ha respinto motivo di gravame rilevando, sotto il primo profilo, che la cartella oggetto di opposizione contiene elementi dai quali desumere esattamente il titolo della pretesa, poichè in essa si fa riferimento al “recupero sgravi C. F L. dec. U.E. 11/5/1999”, si qualificano periodo per periodo le somme non versate, si determinano gli interessi con specifico riferimento ai criteri indicati dalla Commissione (pag. 12 della sentenza);

la Corte ha anche dato atto dell’esistenza di una richiesta di pagamento, precedente all’iscrizione a ruolo, nella quale l’Inps ha specificato sia i tassi di riferimento utilizzati per la quantificazione degli interessi, sia la sorte capitale dovuta per ogni annualità, con la precisazione della riduzione contributiva applicata;

infine, ha rilevato la mancanza di una specifica contestazione della società rispetto alla quantificazione delle somme pretese, osservando come essa si fosse limitata a sostenere la prescrizione del credito e la mancanza di una verifica circa la conformità dei contratti ai nuovi criteri dettati dalla commissione dell’unione europea;

l’iter motivazionale seguito dalla corte è pertanto sussistente, adeguato e puntualmente sostenuto da emergenze istruttorie, sicchè non si ravvisano i vizi motivazionali denunciati, nè si riscontrano palesi illogicità o contraddittorietà della sentenza, in cui, al contrario, si dà conto di una compiuta analisi della documentazione in atti;

deve peraltro rilevarsi che il vizio denunciato è affetto da un deficit di specificità e autosufficienza, dal momento che la parte non trascrive la cartella esattoriale, nè la lettera di richiesta di pagamento, nè infine deposita i documenti unitamente al ricorso per cassazione, così violando il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (previsto a pena di inammissibilità), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);

per completezza di motivazione, deve comunque osservarsi che questa Corte ha già avuto modo di rilevare, in controversia di analogo contenuto, che, ai fini della regolarità della cartella esattoriale opposta, la stessa non deve contenere anche le indicazioni relative a quali fossero contratti di formazione e lavoro stipulati, quelli su cui era stato operato il recupero, perchè ciò equivarrebbe ad una indicazione analitica, che la normativa applicabile però non richiede (Cfr. Cass.’, n. 6672/2012, richiamata da Cass. 25/7/2016, n. 15312);

anche in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui, nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., ex plurimis, Cass., n. 5137/2006; n. 16351/2007; n. 499/2009; n. 21898/2010, quest’ultima specificamente in tema di benefici che trovano fondamento nell’avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro);

la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio (e la conseguente non recuperabilità del medesimo) siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non altera i termini della questione;

infine, in ordine alla questione del de minimis va ribadito il principio di diritto in forza del quale “In materia di divieti a tutela della concorrenza nell’ordinamento comunitario, l’esenzione degli aiuti di Stato d’importanza minore il cui importo complessivo non può superare la soglia di centomila euro su un periodo di tre anni, soglia raddoppiata dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un’eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicchè la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto e deve essere provata dal beneficiario; in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria de minimis con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis” (Cass. 3/5/2012, n. 6671);

l’individuazione dell’incombenza dell’onere probatorio, nei termini indicati, discende dall’oggetto, nel caso specifico, dell’azione di recupero (ossia, come detto, degli sgravi contributivi illegittimamente fruiti) e prescinde quindi dalla diversa questione inerente alla qualificazione giuridica dell’azione stessa e al conseguente termine prescrizionale applicabile (Cass. 12/3/2013,n. 6158);

la portata assorbente delle considerazioni su svolte conduce al rigetto del ricorso;

la complessità delle questioni e l’esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito sorreggono la decisione di compensare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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