Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17728 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., R.C., C.S., P.

M.L., G.M., N.G., M.

E., M.L. (n.q. di eredi di M.

S.), P.D., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE TRIBULATO, FRANCESCO

ALOISI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO BOCCEA 34,

presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA FERA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MATAFU’ CARMELO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 656/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/06/2008 R.G.N. 1296/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/5 – 23/6/08 la Corte d’appello di Messina rigettò l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza n. 1166/06 del giudice del lavoro del Tribunale di Messina, con la quale era stata respinta la loro domanda diretta al conseguimento delle maggiorazioni retributive per lo svolgimento di turni lavorativi nella giornata di domenica.

La Corte territoriale spiegò che se, per un verso, era vero che la contrattazione aziendale aveva ridotto l’orario settimanale riservato ai non turnisti equiparandolo a quello degli altri lavoratori, d’altro canto, aveva mantenuto nei confronti dei turnisti, quali erano gli appellanti, l’attribuzione del vantaggio di avvalersi di un numero maggiore di riposi nel corso dell’anno che, unitamente al riconoscimento dell’indennità di cinque Euro per ogni giornata lavorativa domenicale, poteva ritenersi pienamente satisfattiva della maggiore penosità della prestazione.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i lavoratori di cui in epigrafe, i quali affidano l’impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso il Consorzio Autostrade Siciliane.

I ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 178 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo è denunziata la violazione dell’art. 36 Cost., oltre che dell’art. 2697 c.c.; inoltre,viene puntualizzato che il riposo compensativo di cui all’art. 8 de contratto aziendale non era collegato al lavoro domenicale, in quanto assolveva alla finalità di riequilibrare le ore lavorate tra il personale non turnista e quello turnista, mentre l’esiguità dell’importo dell’indennità di Euro 5,00, di cui agli art. 25, lett. n., del contratto aziendale e art. 43, lett. n., del c.c.n.l. delle società e consorzi concessionari di autostrade, la faceva ritenere inadeguata come contropartita per la penosità del lavoro svolto di domenica; infine, è posto lo specifico quesito di diritto teso ad accertare se la Corte di Appello di Messina poteva d’ufficio rinvenire nella contrattazione aziendale la giusta remunerazione del lavoro domenicale, al di là delle deduzioni ed eccezioni fatte dal datore di lavoro negli atti e nei verbali di causa.

Al riguardo, la difesa del Consorzio eccepisce, da parte sua, che non solo la regolamentazione di cui alla contrattazione aziendale era stata depositata cogli atti introduttivi del giudizio, ma che la stessa aveva anche formato oggetto del contraddittorio, così come era dato evincere dalla lettura degli stessi atti processuali.

Il motivo è infondato.

Invero, una volta acquisito ritualmente agli atti il contratto collettivo aziendale, circostanza, questa, incontestata, il giudice di merito ben poteva rinvenirvi d’ufficio una clausola idonea a sostenere una delle ragioni addotte dalla parte a fondamento della propria pretesa o della propria eccezione, mentre non poteva interpretare quella clausola alla stregua di un altro contratto collettivo, anche nazionale, non acquisito agli atti. Il fatto, poi, che il giudice non avesse sollecitato le parti a discutere sulla clausola aziendale ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ., comma 4, rimaneva assorbito, nel giudizio d’impugnazione, dal motivo avente ad oggetto l’interpretazione della stessa clausola.

2. Col secondo motivo si denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa vari fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 5), nonchè l’errata interpretazione degli artt. 5 e 25 del Contratto collettivo applicato dal CAS (1/1/2000 – 31/12/2003) e degli artt. 5 e 43 del CCNL personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori (16/2/2000).

Ci si duole, in ultima analisi, del fatto che il giudice d’appello avrebbe apoditticamente ritenuto che la contrattazione collettiva applicata dalla datrice di lavoro prevedeva un giusto compenso per la particolare penosità del lavoro svolto di domenica attraverso l’articolazione dei turni di servizio, che prevedevano un impegno giornaliero di otto ore continuate per quattro giorni consecutivi ed il riposo al quinto ed al sesto giorno, senza avere, però, esaminato nel dettaglio nè le norme della contrattazione aziendale, nè quelle della contrattazione collettiva nazionale.

La doglianza è infondata, posto che nel giudizio di merito è stata, non solo, esaminata la disposizione che riconosce la particolare indennità domenicale, ma è stata, altresì, operata una congrua valutazione comparativa tra t vantaggi di fonte contrattuale (compenso economico e maggior numero di riposi) e la lamentata maggiore penosità del lavoro domenicale svolto, il tutto nell’ottica di una visione complessiva della contrattazione di riferimento acquisita agli atti, per cui la decisione impugnata riposa su un iter argomentativo logico-giuridico che non merita affatto le censure che le sono rivolte.

Tra l’altro, in siffatta materia è stato già affermato (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 17725 del 29/07/2010) che “il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per lo svolgimento dell’attività lavorativa nella giornata di domenica (ancorchè con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, oltre che con supplementi di paga o con specifiche indennità, con l’attribuzione di vantaggi e benefici economici contrattuali di diversa natura (quale la concessione di un maggior numero di riposi), atteso che, da un lato, la penosità del lavoro domenicale – a seconda delle circostanze di fatto e delle particolari esigenze del lavoratore, da valutare peraltro nell’attuale contesto socio – economico – può anche essere eliminata o comunque ridotta mediante un sistema di riposi settimanali che, permettendone il recupero in forma continua e concentrata nel tempo, risulti suscettibile di reintegrare compiutamente le energie psicofisiche del lavoratore e che, dall’altro, l’attribuzione alla contrattazione collettiva di margini di flessibilità nella regolamentazione dei regimi dell’orario e dei riposi lavorativi discende da ripetuti riconoscimenti legislativi intesi, nel rispetto delle direttive comunitarie, alla modernizzazione della materia. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha ritenuto adeguatamente compensata la prestazione domenicale atteso che i lavoratori turnisti, oltre ad usufruire di una specifica indennità, lavoravano per quattro giorni e riposavano per due, mentre gli altri lavoratori svolgevano la loro prestazione per cinque giorni di seguito prima di godere del periodo di riposo)”.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno poste a loro carico nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario, oltre Euro j^Q 00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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