Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17728 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175 presso la DIREZIONE AFFARI

LEGALI DI POSTE ITALIANE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato

AMATO Antonio, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

28/02/08, depositata il 06/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 21 luglio 2008 con cui la Corte d’appello di Brescia, in sede di rinvio, rigettava la domanda proposta da S.C., inquadrato nell’area Quadri (OMISSIS), nei confronti della spa Poste Italiane, per il conseguimento del diritto al superiore inquadramento in (OMISSIS), in ragione dello svolgimento di fatto delle superiori mansioni per un periodo superiore a tre mesi.

Riteneva infatti la Corte adita, che il periodo necessario dovesse essere di sei mesi: Letto il ricorso del soccombente e il controricorso di spa Poste Italiane;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza, per mancanza dei quesito di diritto in relazione all’unico motivo proposto per violazione dell’art. 2103 cod. civ.;

Letta la memoria del ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’, e’ stato gia’ affermato con numerose pronunzie di questa Corte (tra le tante Cass. n. 4508 del 27/02/2007) che il termine per il passaggio alla categoria (OMISSIS), anche per chi sia inquadrato nella categoria (OMISSIS), e’ di sei mesi, secondo il seguente principio: “la L. n. 190 del 1985, art. 6 nella parte in cui consente alla contrattazione collettiva, in deroga al disposto dell’art. 2103, la previsione di un termine piu’ lungo di tre mesi per conseguire il diritto alla qualifica superiore di quadro (o dirigente), senza incorrere nella sanzione della nullita’, si struttura come una norma in bianco, il cui precetto (determinazione del tempo necessario per accedere alla qualifica di quadro o dirigente a seguito dell’esercizio di fatto delle relative funzioni) deve essere desunto da una disposizione contrattuale, mentre la sanzione resta irrogata dall’art. 2103, comma 2. La disposizione contrattuale (sul tempo necessario per accedere alla qualifica di quadro o dirigente) in tal modo viene sussunta dalle norme di legge e ne condivide la natura. Da cio’ consegue, da un lato, che i criteri di interpretazione della complessa disposizione in questione non sono quelli regolati dall’art. 1362 c.c. e segg., bensi’ quelli previsti dall’art. 12 disp. gen.; dall’altro lato che l’interpretazione della disposizione in questione puo’ essere effettuata direttamente dal giudice di legittimita’ a norma dell’art. 360 cod. proc. civ.”.

Ritenuto che conviene dare continuita’ al suddetto orientamento, non essendo state fornite valide argomentazioni in senso contrario;

Ritenuto che il ricorso va quindi rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre duemila/00 Euro per onorari, Iva, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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