Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17728 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.18/07/2017),  n. 17728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20051-2011 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5626/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2010 R.G.N. 3000/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI per delega verbale Avvocato

ARTURO MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte del diritto di M.E. al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi da parte della ex datrice di lavoro Rete Ferroviaria Italiana.

La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda della M., ha condannato la convenuta società ferroviaria al pagamento della somma di Euro 10.396,33 a titolo di risarcimento del danno, dopo aver escluso che il diritto in esame si fosse prescritto, stante l’accertata interruzione della prescrizione ad opera dell’appellante, la quale aveva prodotto la lettera raccomandata del 6/12/2001 contenente la richiesta di regolarizzazione contributiva e l’annunzio dell’azione ex art. 2116 c.c., senza che la controparte avesse obiettato alcunchè.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con un motivo.

Rimane solo intimata la M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1, art. 414 c.p.c., e art. 437 c.p.c., comma 2, la società ferroviaria lamenta che nel giudizio d’appello la controparte, al fine di contrastare l’eccezione di prescrizione, aveva inserito un nuovo documento, riferito ad un fatto nuovo, ossia ad una pretesa interruzione della prescrizione avvenuta con una lettera del 2001, di contenuto generico e non depositata nel giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, non vi è alcun dubbio sul fatto che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. Cass. sez. 3, n. 18602 del 5.8.2013).

Al riguardo le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., Ordinanza n. 10531 del 7.5.2013) hanno ribadito che “il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”.

Ciò premesso si osserva che nell’impugnata sentenza la Corte d’appello, nel riconnettere efficacia interruttiva alla lettera raccomandata del 6.12.2001, fa riferimento sia alla inequivocabile richiesta, nella stessa contenuta, di regolarizzazione contributiva e di annunciazione dell’azione ex art. 2116, sia al fatto che la società RFI s.p.a. nulla aveva obiettato al deposito in appello di tale documento che, pertanto, veniva regolarmente acquisito anche in considerazione del fatto che sin dalle prime difese la M. aveva allegato l’intervenuta interruzione della prescrizione, salvo individuare esattamente in un secondo momento il documento indispensabile a tal fine.

Orbene, il rito del lavoro, e in particolare la materia della previdenza e assistenza, è caratterizzato dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale (da ultimo, Cass., 1 agosto 2013, n. 18410; Cass. 26 luglio 2012, n. 13353; Cass., 4 maggio 2012, n. 6753); a tal fine, gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al giudice il potere – dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell’atto introduttivo e quindi oggetto del dibattito processuale; l’inciso “in qualsiasi momento”, contenuto nell’art. 421 c.p.c., comma 2, depone nel senso che il potere inquisitorio può essere esercitato prescindendo dalle preclusioni e dalle decadenze già verificatesi, ed il richiamo all’art. 420, comma 6, – nel delimitare l’esercizio di tale potere alla fase di discussione, in cui appunto opera il comma 6, sta significare che esso deve effettuarsi nel contraddittorio delle parti, conferendo a quella contro cui viene esercitato il diritto di difesa; ulteriore conseguenza è che se la controparte è incorsa in preclusioni o decadenze può a sua volta prescinderne al fine di reagire all’esercizio del potere ufficioso; i poteri istruttori del giudice non sono segnati dai limiti previsti nel codice civile: tuttavia, essi incontrano un duplice limite, poichè, da una parte, devono essere esercitati nel rispetto del principio della domanda e dell’onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall’altra, devono rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice; l’art. 421 (e il 437 per il giudizio di appello) dispensa la parte dall’onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell’oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall’esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall’assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., 5 novembre 2012, n. 18924; Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 6 luglio 2000, n. 9034): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza.

Ebbene, la Corte del merito si è attenuta a questi principi, spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto di dover esercitare i poteri istruttori ufficiosi attraverso l’acquisizione del documento prodotto in appello.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese in quanto la M. è rimasta solo intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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